Convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Ministero della Difesa per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai fini della messa alla prova - 23 gennaio 2025

23 gennaio 2025

aggiornamento 12 settembre 2025

Emblema del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa

Ministero della Giustizia

CONVENZIONE

tra

Ministero della Giustizia

e

Ministero della Difesa

PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l'art. 168 bis del Codice penale in base al quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna;

PREMESSO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

PREMESSO che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta anche sulla base di convenzioni con Amministrazioni che hanno competenza nazionale;

PREMESSO che ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 e nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti;

CONSIDERATO che sarà possibile svolgere il lavoro di pubblica utilità sia presso le unità del Ministero della Difesa sia, a decorrere verosimilmente dall’anno 2025, presso le sedi degli Enti pubblici vigilati dallo stesso Dicastero;

PREMESSO che la legge di bilancio 2017, al comma 86 dell’art. 1, modifica il comma 312 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l’operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.). Operatività del Fondo dapprima confermata, per gli anni 2018 e 2019, dalla legge di bilancio 2018, all’art. 1, comma 181, e, successivamente, resa stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, che interviene nella persona del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Ministero della Difesa, per il tramite dello Stato Maggiore della Difesa, che interviene nella persona del Ministro Guido Crosetto, convengono quanto segue.
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

  1. Il Ministero della Difesa mette a disposizione presso le proprie sedi, n. 260 posti per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis Codice penale. Le sedi del Ministero della Difesa presso le quali potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità non retribuito sono dislocate su tutto il territorio nazionale come da elenco allegato, passibile di aggiornamento in incremento o in decremento a seguito di comunicazione da parte dello Stato Maggiore della Difesa indirizzata al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.
  2. Le sedi del Ministero della Difesa provvederanno ad aggiornare costantemente i Tribunali e gli Uffici di esecuzione penale esterna territorialmente competenti sulla situazione dei posti di lavoro non retribuito disponibili presso le proprie strutture per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità. Resta fin d’ora inteso che le sedi del Ministero della Difesa a cui è applicabile la presente convenzione sono solamente quelle appositamente inserite nell’elenco allegato.
  3. La limitazione di cui all’art. 2, comma 4, lettera “e” del Decreto 8 giugno 2015, n. 88, è da intendersi riferita agli Enti destinati a finalità istituzionali di difesa e sicurezza, devolute alle Forze Armate e alla Forze di Polizia ma non a quegli immobili che non sono sede di deposito di armi, munizioni, mezzi e/o documenti sensibili, né sono adibiti alla custodia degli stessi che non presentano, dunque, vulnerabilità tali da ritenere rischioso l’impiego di soggetti impiegati in lavori di pubblica utilità.

Art. 2

  1. I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le sedi del Ministero della Difesa, le attività di seguito delineate, che rientrano nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. 88 del 2015.
  2. Tali attività saranno meglio declinate sul territorio in considerazione della specifica natura delle attività svolte dalla sede del Ministero della Difesa, con il coinvolgimento degli uffici di esecuzione penale esterna, previsto al comma 3, dell’art. 2 del D.M 88 del 2015.
  3. I dipendenti del Ministero della Difesa, ovvero gli appartenenti ai Corpi dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, sottoposti all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, potranno svolgere l’attività lavorativa non retribuita esclusivamente in luogo distinto dalla sede istituzionale presso la quale risultano essere stabilmente occupati.

Il personale dell’Arma dei Carabinieri beneficiario della messa alla prova potrà espletare il lavoro di pubblica utilità presso Comandi diversi, ma limitrofi a quelli dove prestano servizio, rientranti nella medesima organizzazione funzionale e della stessa tipologia, da definirsi, di volta in volta e tenuto conto del caso, a cura del Comandante di Corpo.

Art. 3

  1. L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa non retribuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
  2. L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente, che redige il programma di trattamento, si impegna a conciliare le esigenze della persona sottoposta alla messa alla prova con quelle della sede del Ministero della Difesa, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa non retribuita, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.
  3. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alle sedi del Ministero della Difesa di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
  4. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 88/2015, nonché dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità dei soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova.
  5. Le strutture del Ministero della Difesa presso le quali si svolgeranno i lavori di pubblica utilità, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, valuteranno la rispondenza (capacità tecnico-professionali) del richiedente alle proprie specifiche esigenze, avendo la facoltà di ricusare il richiedente medesimo.

Art. 4

  1. Il Ministero della Difesa garantisce la conformità delle sedi coinvolte come da elenco allegato alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso la distribuzione di dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  2. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico del Ministero della Difesa che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
  3. La sede locale del Ministero della Difesa potrà beneficiare, per la copertura assicurativa INAIL dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5

  1. La sede del Ministero della Difesa comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di ciascuno degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
  2. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale 88/2015. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del c. p. p.
  3. La sede locale del Ministero della Difesa consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.
  4. L'Ufficio di esecuzione penale esterna territorialmente competente informerà la sede del Ministero della Difesa sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
  5. La sede del Ministero della Difesa si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti alla cancelleria del competente Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna che insiste sullo stesso territorio.

Art. 6

  1. I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

  1. In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta dalle parti, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Amministrazione della Difesa.

Art. 8

  1. Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività delle sedi del Ministero della Difesa, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 88 dell’8 giugno 2015.

Art. 9

  1. Per la pianificazione strategica degli interventi, nonché la realizzazione degli obiettivi del presente accordo è costituito un Comitato paritetico di gestione a livello nazionale composto da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti in numero uguale, anche in considerazioni delle peculiarità e specificità di ciascuna Forza Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
  2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e senza alcun onere per le parti.

Art. 10

  1. La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro sessanta giorni anteriori alla scadenza.
  2. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e/o di sospensione del procedimento con messa alla prova.
  3. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché agli Uffici di esecuzione penale esterna.
  4. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972.
  5. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986.

Roma, 23 gennaio 2025

Ministero della Giustizia
Il Ministro
Carlo Nordio

Ministero della Difesa
Il Ministro
Guido Crosetto