Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra Tribunale di PERUGIA e l’Organizzazione di Volontriato per l’Utilità sociali – O.V.U.S - 30 ottobre 2023

30 ottobre 2023

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

ai sensi degli artt. 186, comma 9-bis, e 187, comma 8-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dell’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, degli artt. 20-bis, 165 e 168-bis c.p.

PREMESSO CHE

l’art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. Codice della strada), prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui al citato articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze.”;

l’art. 187, comma 8-bis, del citato d. lgs. n. 285/1992 prevede: “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;

l’art. 73, comma 5-bis, del d.P.R. n. 309/1990 prevede: “nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste”;

l’art. 20-bis c.p., introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia) indica, fra le pene sostitutive delle pene detentive brevi, il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che “può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a tre anni”;

l’art. 165 c.p. prevede che il giudice possa concedere la sospensione condizionale della pena subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;

l’art. 3 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ha introdotto l’art. 168-bis c.p. (“Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato”), il quale – nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. m), d. lgs. n. 150/2022 – stabilisce che: “Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni …(OMISSIS)… La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta …(OMISSIS)…”;

l’art. 71, comma 1, lett. d), d. lgs n. 150/2022 ha introdotto l’art. 56-bis alla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede: “Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L’attività viene svolta di regola nell’ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Al condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non si applica l’articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 2001 (“Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88 (“Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato”) stabilisce che l’attività non retribuita a favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni di cui all’art. 1 dello stesso decreto (ossia Stato, Regioni, Provincie, Comuni, aziende sanitarie oppure enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato) presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l’art. 95, comma 3, d. lgs. n. 150/2022 prevede che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151”;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TANTO PREMESSO

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Mariella Roberti, Presidente del Tribunale di Perugia e l’Organizzazione di volontriato per l’utilità sociali – O.V.U.S con sede legale ed operativa in Corciano via L. Settembrini, 6/C e sede logistica in Corciano via G. Deledda, 61-75 - nella persona rappresentante legale Prof. Massimo Curini, 

SI CONVIENTE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L’Associazione consente di accogliere n. 2 persone.

Le persone accolte verranno impiegate in attività di logistica, manutenzione e pulizia sede e pulizia mezzi.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore dell’Ente sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e l’organo deputato al controllo.

La prestazione di cui alla presente convenzione non configurano rapporto di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il soggetto è destinato.

Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito “accordo individuale” nel quale sarà esplicitato:

  • il nominativo del referente dell’Ente e dell'incaricato, se diverso dal referente;
  • la data di inizio dell’attività lavorativa e, ove possibile, la presumibile data di conclusione;
  • la sede o la struttura di impiego nonché le mansioni che saranno svolte;
  • l’articolazione dell’orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
  • gli obblighi del lavoratore.

Tale “accordo” sarà sottoscritto preliminarmente all’avvio dell’attività dalla persona richiedente il lavoro di pubblica utilità e dal referente dell’Ente.

Il soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve conformare la sua condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati e altrui.

Il comportamento del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle attività previste dalla struttura stessa.

L’Ente si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso la sua struttura qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il referente provvederà a redigere apposita relazione da inviare al Presidente del Tribunale.

Art. 3

L’Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua in un dipendente della struttura la persona incaricata a coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Il Responsabile individuato segue il soggetto durante il periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità e segnala eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi (assenze ingiustificate, abbandono del luogo di lavoro, rifiuto di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.) all'autorità incaricata del controllo, individuata dal giudice nel dispositivo della sentenza.

L’Ente si impegna a comunicare l’eventuale variazione del Responsabile di servizio già individuato.

 Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna altresì a che i soggetti ammessi possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

É fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta e di far svolgere attività ulteriori rispetto a quelle programmate.

L’ente garantisce la conformità della propria sede alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi ai lavori di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa INAIL, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. A tal fine si fa espresso riferimento alla Circolare INAIL n. 8 del 17 febbraio 2017.

Art. 6

L’Ente provvederà tramite il responsabile incaricato ad annotare le presenze in uno specifico registro conservato agli atti e reso disponibile per i controlli da parte della competente autorità.

Qualora il l’Ente per il tramite del Responsabile del servizio rilevi da parte del soggetto impiegato nei lavori di pubblica utilità l'inosservanza dei doveri e compiti del suo ufficio formulerà senza ritardo apposita relazione che sarà inviata all'autorità incaricata del controllo che informerà il giudice competente.

Art. 7

I referenti incaricati, ai sensi dell’Art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità e di impartire a costoro le relative istruzioni, alla conclusione del periodo di lavoro, redigono una relazione finalizzata a documentare l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. Sarà cura del soggetto ammesso di acquisire dall’Ente la relazione in duplice copia, unitamente alla copia del registro delle presenze, consegnarne una all’organo incaricato del controllo e depositare l’altra copia, con l’attestazione dell’avvenuta consegna all’organo di controllo, presso la cancelleria del giudice competente. Tutto ciò quale condizione ai fini della pronuncia dell’estinzione del reato.

Art. 8

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La convenzione verrà pubblicata sul sito internet del Tribunale di Perugia e inclusa nell’elenco delle convenzioni stipulate dall’Ufficio; verrà inoltra inviata al Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Perugia e ai Magistrati della Sezione Penale.

Perugia, 30.10.2023

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti

Organizzazione di Volontariato per l’utilità sociale O.V.U.S.
Prof. Massimo Curini