Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRENTO e l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesù - 12 gennaio 2016

12 gennaio 2016

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Presidenza

 

 Prot. N. 2261/2015

ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

(12/01/2016)

Addì 12/01/2016, in Trento - Largo Pigarelli n. 1, presso la sede del Tribunale di Trento, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Guglielmo Avolio, Presidente del Tribunale di Trento, e l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', Via Martinengo da Barco n. 2 - 25100 BRESCIA, in persona di: Orsolina GATTI, denominato d’ora in avanti l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', si conviene e si stipula quanto segue,

PREMESSO

- che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224 bis e 187 c. 8bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice monocratico, possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 186, co. 9 bis e 187 co.8 bis, D.Lgs 285/1992 (mod. dalla legge n. 120/2010), ovvero, nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

- vista la Legge del 28 aprile 2014, n. 67, contenente “deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”. In particolare, la legge prevede l’introduzione dell’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova applicabile per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la sola pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati previsti nel comma 2, art. 550 del c.p.p. e che il Ministero della Giustizia in data 10/06/2015 ha emanato il relativo regolamento previsto dall’art. 8;

CONSIDERATO

che l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate, nella misura massima di numero 2 (due) unità; il tutto meglio specificato nell’allegato tecnico di cui all’istanza citata.

ART.1
(Attività da svolgere)

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' in premessa precisato/a, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.

A tal proposito, l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' citato/a specifica che, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

c/o la sede dell'Istituto Figlie Sacro Cuore i Gesù - Via S.Teresa Verzeri, 4 (TN):

  1. attività in campo tecnico-edilizio per programmazione attività di manutenzione e gestione del compendio edilizio;
  2. attività di carattere amministrativo per collaboraz
  3. attività di pulizia spazi interni dell'Istituto e attività di pulizia e manutenzione delle aree verdi e degli spazi esterni.

ART.2
(Modalità di svolgimento)

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

L’attività avrà svolgimento secondo la seguente articolazione:

giorni: da lunedì a venerdì - fascia oraria: 08,00 - 17,00

giorni di riposo: da concordare.

ART.3
(Coordinatori delle prestazioni)

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di un incarico attribuito in forma scritta, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi.

Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.

ART.4
(Modalità di trattamento)

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, comma 2 e seg., del citato Decreto Legislativo.

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.

ART.5
(Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali)

E’ fatto divieto, a l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Ai sensi del presente accordo per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, gli oneri per la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali sono a carico de: l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu' .

ART.6
(Violazione degli obblighi)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.

ART.7
(Relazione sul lavoro svolto)

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
(Risoluzione della convenzione)

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge.

ART. 9
(Relazione sull’applicazione della convenzione)

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesu', predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale, anche per posta elettronica (tribunale.trento@giustizia.it ).

ART.10
(Durata dell’accordo)

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione, e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto dalla presente convenzione;

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.

Il presente atto, viene letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 12 gennaio 2016

IL PRESIDENTE del TRIBUNALE
Dott. Guglielmo AVOLIO

l'Istituto Figlie Sacro Cuore di Gesù
Orsolina GATTI