Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami - 22 luglio 2022

22 luglio 2022

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

e

FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI

ACCORDO per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

che fra il Tribunale ordinario di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Mi­nisteriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnalo a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e orga­nizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro dì pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1. del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della col­lettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono pre­senti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art, 1. comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;

CONSIDERATO

che la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, con sede a Palermo, piazza Santa Chiara n.10 - C.F. 97065220820 qui rappresentata dal Sig. Lombardo Francesco, , giusta delega del legale rappresentante sig. Mario Affronti, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella perso­na del dott. ANTONIO BALSAMO, Presidente del Tribunale di Palermo, giusta delega di cui in premessa e la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami che interviene al presente atto nella persona del Sig. Lombardo Francesco, giusta delega di cui in premessa.

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collet­tività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami specifica che presso le proprie strutture l'attività non retri­buita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citalo in premessa, ha ad oggetto le seguenti pre­stazioni:

si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione,

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto di­sposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura econo­mica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore ti­tolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3 
Coordinatori delle prestazioni

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami che consente alla prestazione dell'attività non retribuita in­dividua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappre­sentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’ attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato dì coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il com­pito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il perìodo di inserimento.

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incari­cati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami si im­pegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun, caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamenta­li diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo,

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trat­tamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condi­zioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a dispo­sizione,

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E' fatto divieto alla Fondazione San Giuseppe dei Falegnami corrispondere ai condannati una retribuzio­ne, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie profes­sionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico della Fondazione San Giuseppe dei Falegnami.

ART.6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’UEPE di Palermo e. al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della cooperativa/associazione

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

la Fondazione San Giuseppe dei Falegnami, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10
Durata dell'accordo

II presente accordo ha la durata di tre anni a decorre dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.

Palermo, 22/07/2022

Il Legale rappresentante
Sig. Lombardo Francesco

Il Presidente del Tribunale
Dott. Antonio Balsamo

ALLEGATO TECNICO

ENTE SOTTOSCRITTORE

- Ragione sociale FONDAZIONE SAN GIUSEPPE DEI FALEGNAMI
- Sede Legale: piazza Santa Chiara n.10 90134 Palermo
- C.F 97065220820
- Tel 091327986
- RESPONSABILE Dott. Mario Affronti
- TUTOR Dott.ssa Anna Maria Rita Cullotta

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Centro San Carlo e Santa Rosalia e Centro Agape

Altra sede: Caritas parrocchiali della Diocesi – Caritas Cittadina Bagheria

Tutor: Cullotta Anna Maria Rita

Numero max. di lavoratori impiegabili contemporaneamente 15

  • Con competenze generiche 8 (da adibire a sistemazione locali)
  • Con competenza specifiche 7 (servizio mensa, accoglienza, servizio doccia, front office)

Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare SI

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì alla domenica

ORARI
mattina da lun. – dom. dalle 9.00 alle 15.00
pomeriggio da lun. – ven. dalle 15.00 alle 20.00