Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e Il Comune di Peveragno - 15 gennaio 2025

15 gennaio 2025

TRIBUNALE DI CUNEO

 

Identificativo della convenzione: 17480042

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 de1 D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta de11'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni dì assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma de11'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale ne1 cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nel1'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo,

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona de1 Dott. Edmondo PIO, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023

e

Comune di Peveragno (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Renaudi Paolo - Sindaco

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 5 (cinque) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi de1l'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell'art. 168 bis. c.p..

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto da11'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: la manutenzione e il decoro di beni del patrimonio pubblico e altre attività di pubblica utilità nel Settore tecnico manutentivo (presso la sede del1’Amministrazione comunale e della Biblioteca comunale) e nella Casa di Riposo comunale “G.Peirone”;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma de11'artico1o 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Resp. Uff. LLPP Arch. Lerda Katia.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente de1 Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si Impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto a11'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico de11'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte de1 Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento de11'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dal 15/01/2025

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria de1 Tribunale, per essere inclusa ne11'e1enco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.

Peveragno, 15/01/2025

Tribunale di Cuneo
Edmondo Pio

Il legale rappresentante pro tempore
Renaudi Paolo