Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di FERMO e il Comune di Fermo - 14 maggio 2024
14 maggio 2024
Tribunale di FERMO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi del Decreto Ministeriale 26 MARZO 2001 E D.M. 08.06.2015 n.88
Premesso che, a norma dell’art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità (LPU), consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
Che ai sensi dell’art. 168bis, comma 3 del codice penale, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affogata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro di studio di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.
Che la pena del lavoro di pubblica utilità attualmente trova applicazione in diverse fattispecie penali:
- Nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all’art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992;
- Nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9ottobre 1990 n.309;
- Come obbligo dell’imputati in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n.67 congiuntamente alla pena dell’arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. i) della legge 28 aprile 2014 n. 67;
- Come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell’art. 165 codice penale e art. 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale
Che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
TENUTO CONTO
Che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione.
Che il Comune di Fermo con Deliberazione di Giunta Comunale n. del. 2024 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
TRA
Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dottor Bruno Castagnoli, Presidente del Tribunale di Fermo, giusta la delega agli atti, e il Comune di Fermo, nella persona del legale rappresentante protempore, Sindaco Paolo Calcinaro, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che n. 05 (cinque) soggetti ammessi alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, nonché soggetti che hanno ottenuto la sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell’art. 168bis, del codice penale introdotto dalla legge 28 aprile 2014 n.67, svolgano attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture. L’attività non retribuita in favore della collettività consta in una o più delle prestazioni indicate all’art. 2 comma 4 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 e cioè:
- prestazioni di lavoro per finalità sociali è socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori stranieri (ad esempio segretariato sociale, supporto alla presa in carico ai servizi, alle incombenze amministrative, eventuali trasporti da accompagnamenti a soggetti fragili per esigenze di servizio, collaborazione attività uffici comunali ecc…);
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteca, musei, gallerie o pinacoteche;
- Prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia (ad esempio manutenzione e pulizia aree verdi e arredo urbano, affiancamento del personale in attività di manutenzione del patrimonio pubblico, opere di tinteggiatura e di piccole manutenzioni ad immobili di proprietà comunale, pulizia, spazzamento e manutenzione stradale, collaborazione attività uffici comunali ecc… );
- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.
L’ente si riserva la facoltà di subordinare l'autorizzazione all'ingresso presso una struttura e/o un servizio comunale alla verifica della compatibilità di mansioni ed attività richieste con le competenze e attitudini personali, oltre che condizioni personali e di salute del soggetto ammesso alla misura di LPU.
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con eterna disposti dal provvedimento del giudice competente nonché del programma di trattamento elaborato dal dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) territorialmente competente.
In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona o da pregiudicare le tue esigenze di lavoro, studio, famiglia, salute del soggetto ammesso al LPU né potrà superare le 8 ore giornaliere.
È fatto divieto all'ente di corrispondere al soggetto ammesso al LPU una retribuzione virgola in qualsiasi forma, per l'attività svolta.
Art. 3
L’ente la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso i dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi al LPU secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa dei soggetti avviati al LPU contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, è a carico dell'ente.
Art. 4
ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001, lente individua nel Dirigente responsabile del settore ove verrà svolto il LPU, la persona incaricata a sovrintendere la prestazione dell'attività lavorativa dei soggetti ammessi al LPU e di impartire loro le relative istruzioni.
Il Dirigente dell'ente si impegna:
- a nominare un incaricato (tutor) chi è il compito di inserire il soggetto ammesso al LPU nell'ambito del progetto di servizio, lo guida sulle mansioni affidategli, coordina l'attività lavorativa e segnala al dirigente eventuali inadempienze.
- A comunicare al Tribunale e allo UEPE, con tempestività, il programma di lavoro, la sede l'orario e le mansioni affidate a soggetto avviato al LPU,
- A segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’UEPE l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi e ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti,
- a segnalare, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione di servizio,
- a trasmettere con congruo anticipo le eventuali modifiche motivate dell'orario di servizio,
- a fornire, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi del soggetto ammesso al LPU all’UEPE, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente.
L’Ente comunica all’UEPE il nominativo del dirigente individuato e del tutor incaricato di coordinare il lavoro di pubblica utilità, e si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi.
L’Ente consente l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’UEPE incaricati di svolgere l'attività di controllo che è effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro Virgo nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze virgola che lente si impegna a predisporre.
Art. 5
In caso di grave o reiterata inosservanza alle condizioni stabilite la convenzione può essere risolta dal Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato. Lente può recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 6, in caso di cessazione dei progetti di servizio in cui i soggetti ammessi al LPU sono inseriti, di impossibilità sopravvenuta o ogni altra causa di forza maggiore.
Art. 6
La presente convenzione avrà la durata di anni n. 2 (due), decorrenti dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata d'intesa tra i contraenti per un ulteriore periodo di anni due.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo di messa alla prova.
Art. 7
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 26/2001 e, per gli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova, dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità nel D.M. 88/2015.
Art. 8
Copia del presente atto viene inviata al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali e ha le cancellerie della sezione penale e GIP del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati; viene inviata, inoltre, all'Ordine degli Avvocati di Fermo, nonché all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.
Fermo, 14/05/2024
PER IL Comune di Fermo
Avv. Paolo Calcinaro
PER IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI FERMO
Dott. Bruno Castagnoli