Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PALERMO e il Consorzio Network dei Talenti Soc. Coop. Sociale - 17 dicembre 2024

17 dicembre 2024

TRIBUNALE DI PALERMO
PRESIDENZA

 

TRIBUNALE DI PALERMO

PRESIDENZA

e

CONSORZIO NETWORK DEI TALENTI SOC. COOP. SOCIALE

ACCORDO

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001

Premesso

che fra il Tribunale di PALERMO e L'UEPE di Palermo è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Mi­nisteriale 26 marzo 2001, in data 13/06/2012;

che, ai sensi di tale accordo, l'UEPE fra l'altro si è impegnato a favorire l'attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e orga­nizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;

che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Art. 186 e 187 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, te Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1 del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della col­lettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono pre­senti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

che il Ministro della Giustizia, con atto del 16 luglio 2001, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

CONSIDERATO

che Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, con sede a Palermo, via Monti Iblei n. 55 C.F. 06337380825 qui rappresentata dalla Sig. D’Angelo Luciano Maria, nato a , il, che interviene nella sua carica di legale rappresentante, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate

SI CONVIENE

quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Piergiorgio Morosini, Presidente del Tribunale di PALERMO, giusta delega di cui in premessa e Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, che interviene al presente atto nella persona del Sig. D’Angelo Luciano Maria, come sopra identificata e rappresentata

CONVENZIONE

ART. 1
Attività da svolgere

Il sig. D’Angelo Luciano Maria, Legale Rappresentante di Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, in premessa precisato, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collet­tività nell'ambito della propria struttura organizzativa.

Il sig. D’Angelo Luciano Maria, Legale Rappresentante di Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, specifica che, presso le proprie strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, verrà svolta in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa ed ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

si veda quanto specificato nell'Allegato Tecnico per la disciplina di applicazione della convenzione.

ART. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

L'attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo,

Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura econo­mica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore ti­tolare del servizio a cui il condannato è destinato.

ART. 3
Coordinatori delle prestazioni

L’Ente Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita in­dividua, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappre­sentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il com­pito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all'UEPE e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.

Il Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incari­cati di coordinare l'attuazione della presente convenzione.

ART.4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamenta­li diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo,

Il Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a dispo­sizione.

ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto al Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU nell’ambito della Messa alla Prova, nonché riguardo la responsabilità civile verso terzi.

L’Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, dell’apposito Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall’art.1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art.1 – comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

ART. 6
Violazione degli obblighi

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'UEPE di Palermo ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.

ART. 7
Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione da inviare all’UEPE di Palermo e al giudice che ha applicato la sanzione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

ART.8
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzio­ne potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento del Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale.

ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione

Il Consorzio Network Dei Talenti Soc. Coop. Sociale, d'intesa con l’UEPE di Palermo, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale

ART.10
Durata dell'accordo

Il presente accordo ha la durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.

Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere in­cluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.

Palermo, 17.12.2024

Il Legale Rappresentante
Dr Luciano M. D’Angelo

Il Presidente del Tribunale
Piergiorgio Morosini

 

ALLEGATO TECNICO LPU CONVENZIONE del 17.12.2024

ENTE SOTTOSCRITTORE:

  • RAGIONE SOCIALE: CONSORZIO NETWORK DEI TALENTI SOC. COOP. SOCIALE
  • SCOPO/ MISSION: attività agricola sociale con gestione beni confiscati ed inserimento lavorativo soggetti svantaggiati
  • SEDE LEGALE: Via Monti Iblei, 55 c/o Studio Commercialisti Guzzetta 90142 PALERMO
  • IVA/C.F.: 06337380825
  • RESPONSABILE LEGALE: Luciano Maria D’Angelo 
  • TUTOR: ZINNANTI SALVATORE - LO BUE PAOLO 
  • INDIRIZZO E-MAIL DELL’ENTEconsorzio@gmail.com

CONDIZIONI DI IMPIEGO:

Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: 7
agro del Comune di Collesano c.da Garbinogara e c.da Cottonaro – terreni confiscati alla mafia n. 4 persone

Altra sede (eventuale):

  • agro del Comune di Prizzi – c.da Malfarina; in contratto d’affitto agricolo 1 persona
  • dal novembre 2025 Palermo Via Comandante Simone Gulì, 224 – 226 bene confiscato assegnato per 10 anni dal comune di Palermo 2 persone

Tutor:

  1. Francesco D’Amato
  2. Salvatore Zinnanti
  3. Paolo Lo Bue

Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: N. 7
con competenze generiche: n 1 da adibire a assistenza amministrativa
con competenze specifiche: n 4 da adibire ad attività agricole da operaio semplice – agrotecnico o agronomo;
con competenze specifiche: 2 da adibire ad aiuto cuoco, inserviente di cucina a far data dal novembre 2025

Periodo di disponibilità dell’Ente
Per tutto l’anno solare
Solo per un periodo secondo stagionalità della coltura agricola da concordare 

Giorni lavorativi disponibili per settimana
Dal lunedì al sabato

ORARI
Mattina dalle 07:00 alle 13:40
Occasionalmente
Pomeriggio dalle 14:00 alle 19:30