Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MANTOVA e l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS - 16 gennaio 2025

16 gennaio 2025

TRIBUNALE DI MANTOVA

 

Identificativo della convenzione: 17478204

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che l’art. 20-bis n. 3) c.p., l’art. 545 bis cpp e gli artt. 56-bis e segg. L 689/1981, come modificati dal D. Lvo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore a tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato;

che l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, in data 05/12/2023 ha sottoscritto il rinnovo, per ulteriori 5 anni, con tacito rinnovo della Convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, in base alla quale sul territorio di competenza del Tribunale di Mantova sono a disposizione n. 15 posti, ai sensi dell’art. 168 c.p., come da allegato alla Convenzione ministeriale;

che il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS avente sede in Mantova Via Fiume 8/a, presso la sede della Polizia Locale, e sede legale in Milano, viale Abruzzi 13/A, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Massimo De Luca, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l’ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale 97524270150 e P. I.VA. 07712560965), iscrizione RUNTS n. 129974, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. Giacinto Picozza, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’ente consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo e n. 10 condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

promozione della sicurezza stradale e nello specifico:

1) Progetto “Street Tutor”: il progetto è finalizzato all’istituzione di figure di riferimento, denominate “assistenti pedonali”/ “street tutor”, che possano collaborare con il Comando di polizia locale con l’intento di coadiuvare gli attraversamenti pedonali nei luoghi in cui risulti una scarsa illuminazione o un particolare volume di traffico, come ad esempio davanti alle scuole, agli uffici giudiziari, alle palestre, alle discoteche o a qualunque altro luogo di aggregazione sociale. Tale attività potrà essere svolta anche in orario notturno, nei luoghi di maggior assembramento giovanile. Il progetto diviene esecutivo in ragione del protocollo d’intesa già sottoscritto in data 14/05/2024 tra la Prefettura di Mantova, il Tribunale di Mantova, la Provincia di Mantova, il Comune di Mantova, il Comune di Bagnolo San Vito, il Comune di Curtatone, l’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna di Mantova e Cremona, l’Ordine degli Avvocati di Mantova e la Camera penale di Mantova e l’AFVS Ets.

2) “Una campagna per la sicurezza stradale”. Qualora il richiedente sia un grafico o un creativo, oppure un videomaker o un art director, potrà occuparsi di ideare/realizzare campagne di sicurezza stradale, nonché creazione di materiali per diffondere le campagne esistenti. In questo caso potrebbe essere consentito anche il lavoro da remoto, visionato costantemente dai referenti dell’Associazione, che contribuiranno con idee e direttive.

L’AFVS, se nelle proprie disponibilità e al fine di implementare il contenuto dei lavori di pubblica utilità ordinario e sostitutivo e alle eventuali attività rieducative, mette a disposizione il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità organizzato in collaborazione con l’U.L.E.P.E. di Mantova, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 2 (due) ore da svolgersi in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:

  • Dipendenze alcol e droga: Imparare a riconoscere i pericoli dell'uso di alcol e stupefacenti al volante e le conseguenze legali e morali.
  • Percezione del rischio: Approfondire la comprensione della percezione del rischio e imparate a prendere decisioni consapevoli sulla strada.
  • Educazione e rieducazione alla legalità: Scoprire l'importanza dell'educazione continua e della rieducazione per migliorare la sicurezza stradale.
  • Aspetti assicurativi: Esplorare le diverse opzioni assicurative disponibili e come queste possano influire sulla guida responsabile.
  • Attenzione all’utenza debole: Invitare in particolar modo al rispetto dei pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini, promuovendo la convivenza armoniosa sulla strada.
  • Rischio stradale nei luoghi di lavoro: Approfondire la sicurezza stradale anche in contesti lavorativi e come mitigare i rischi.
  • Sistemi di protezione passiva: Scoprire come i sistemi passivi possono contribuire a ridurre le conseguenze fisiche dopo un incidente stradale.
  • Tecnologie applicate alla sicurezza stradale: Informare sulle ultime tecnologie e come queste possano migliorare la sicurezza sulla strada.
  • Norme per neopatentati: Illustrare le norme specifiche da seguire per guidare in sicurezza.
  • Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: Informare sulle conseguenze legali e personali di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe.
  • Omicidio e lesioni stradali: Diffondere nozioni sulle conseguenze penali della Legge - 41/2016 “Omicidio e Lesioni stradali”.
  • Testimonianza di una vittima o di un familiare: Accogliere durante la formazione la testimonianza di una vittima sopravvissuta o di un familiare di una vittima della strada. Questa toccante testimonianza avrà lo scopo di condividere esperienze personali e storie di vita, mettendo in luce le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Questo momento emotivo mira a sensibilizzare profondamente i partecipanti all'incontro, rendendo ancora più tangibile l'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile.

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque (max 5 anni ) a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 16 gennaio 2025

Il Presidente del Tribunale di Mantova
Dott. Massimo De Luca

Il Presidente dell’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza