Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TARANTO e la Protezione Civile E.R.A di Manduria - 3 novembre 2017
3 novembre 2017
TRIBUNALE DI TARANTO
Convenzione per Io svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del D. M. Giustizia 26 marzo 2001
Presso: PROTEZIONE CIVILE E.R.A DI MANDURIA
Indirizzo: via Rizzo Asta Barbara, 5 Manduria
Premesso
- che, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 33 della legge 29.7.2010 n. 120 ha inserito il comma 9-bis dell'art. 186 e il comma 8 dell'art. 187 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), prevedendo rispettivamente in tali commi:
- che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a
favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze; - che la pena detentiva e pecuniaria inflitta dal Tribunale può essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
- che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidente dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto, nella persona del dott. Franco Lucafò, Presidente del Tribunale di Taranto, giusta la delega di cui in premessa, e l'Ente in epigrafe, nella persona del legale rappresentante p.t. Sig. Barnaba Maurizio, si
conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che un numero indefinito di condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di dieci.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti: servizi collegati alla protezione civile e, in futuro, collaborazione con la USL per attività di assistenza sociale.
L'orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al sabato, (fascia oraria 10.00 alle 19.00) salvo diversa disposizione del giudice e comunque per non più di quattro ore giornaliere.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.
Art.3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: responsabili dei settori cui saranno preposti i soggetti condannati alla pena del lavoro di p.u.
L'Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di Taranto (via Cagliari 124 tel. 099/7328906), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell'attività lavorativa ai sensi dell'art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell'esecuzione dell'attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Art.6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l'attività di controllo sia stata svolta dall'Ufficio locale di Esecuzione
Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l'Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art.8
La presente convenzione avrà la durata di anni due, tacitamente rinnovabile, a decorrere dalla data odierna. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa,
all'Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale dell'Esecuzione Penale Esterna, al presidente della corte d'appello, alle sezioni distaccate e giudici di pace, ai
magistrati penali in servizio cd ai responsabili delle relative sezioni, nonché inserita nel sito del Tribunale di Taranto: www.tribunale.taranto.il.
Taranto, 03/11/2017
Il Presidente del Tribunale
Dott. Franco Lucafò
Per l’Ente
Sig. Maurizio Barnaba