Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BIELLA e il Comune di Sala Biellese - 26 novembre 2024

26 novembre 2024

TRIBUNALE DI BIELLA

 

CONVENZIONE CON STEFANIA MASSERA IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SALA BIELLESE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 D.M. GIUSTIZIA 26 MARZO 2001; DELL’ART. 165 CODICE PENALE; DELL’ART. 73 COMMA 5 BIS D.P.R. 309/90; DELL’ART. 244 BIS CODICE DELLA STRADA, DELL’ART. 186 COMMA 9 BIS CODICE DELLA STRADA.

Premesso

Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella presentazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, a norma dell’art. 165 c.p. novellato con legge 11 giugno 2004 nr. 145, il giudice ordinario può subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, qualora il condannato non si opponga, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate in sentenza;

che, a norma dell’art. 73 comma 5bis D.P.R. 309/90 introdotto dal D.L. 30/12/2005 nr. 272 convertito con L. 21/02/2006 nr. 49, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o di applicazione pena inflitta a persona tossicodipendente o assuntore di sostanze stupefacenti per il reato di cui all’art. 73 comma 5 stesso D.P.R., qualora non debba concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare su richiesta dell’imputato, anziché la pena detentiva e pecuniaria, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.L.vo 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

che, a norma dell’art. 224 bis Codice della Strada introdotto con legge 21/2/2006 nr. 102, il giudice nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso in violazione delle norme del C.d.S., può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

che, a norma dell’art. 186 comma 9 bis Codice della Strada introdotto con legge 29 luglio 2010 nr. 120, il giudice ordinario con la sentenza di condanna o con il decreto penale di condanna, può disporre, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, che la pena detentiva e pecuniaria sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 D.L.vo 274/2000 da espletarsi in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale;

che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 4, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Presidente del Tribunale è delegato dal Ministero della Giustizia alla stipula delle convenzioni in questione;

che l’ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nella normativa indicata in premessa;

CIO’ PREMESSO

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona della Dott.ssa Paola RAVA Presidente del Tribunale di Biella, giusta delega di cui in premessa e l’ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Massera Stefania

 SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi della normativa citata in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Lavori a supporto di pulizia della viabilità e degli spazi pubblici;
  • Prestazioni a supporto dei dipendenti comunali per lo svolgimento delle proprie attività;
  • Riordino di archivi e locali comunali;

Art. 2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, ai sensi della normativa citata in premessa, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricare di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Massera Stefania.

L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro, anche in osservanza a quanto specificato in sentenza, le relative istruzioni

dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, segnalando al contempo con tempestività qualsiasi inosservanza o inadempimento sia al Giudice che ha emesso la sentenza che al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato,

salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatti salvi tacito rinnovo o disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali.

Biella, 26/11/2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
STEFANIA MASSERA

LA PRESIDENTE
PAOLA RAVA