Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PIACENZA e il Comune di Caorso - 8 gennaio 2025
8 gennaio 2025
Tribunale di Piacenza
Identificativo della convenzione: 17476168
Convenzione tra il Ministero della Giustizia e il Comune di Caorso
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che l'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell'art.
73 comma V bis D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito in legge 21.2.2006 n. 49, prevede l'applicabilità, su richiesta dell'imputato, della pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.Lvo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con decreto 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Stefano Brusati, Presidente del Tribunale di Piacenza, giusta delega di cui in premessa e l'Ente Comune di Caorso con sede a Caorso in Piazza Rocca, n. 1 CF: 00229440334 nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Battaglia Roberta ,
Art. 1
Attività da svolgere
L'Ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività.
L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
-nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale;
-affiancamento del personale operaio assegnato ai Settori competenti relativamente a prestazioni di lavoro nella manutenzione e decoro di beni di demanio e del patrimonio pubblico, di vigilanza, cura e manutenzione del verde;
-affiancamento del personale amministrativo operante all'intero degli uffici comunali relativamente a prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Ente che acconsente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI - RAG. POGGI NATALINO;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE AREA MIN0R1, FAMIGLIA E TUTELA - DOTT.SSA CUROTTI ILARIA;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI DOTT.SSA FOSSA SILVIA;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - RAG. POGGI NATALINO;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBICLI - DOTT. ARCH. CAVALLI FRANCO;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE COMANDANTE MERLI MARCO;
-FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE E COMMERCIO - DOTT. ARCH. BERGONZI GIANLUCA
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominati ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente s'impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
ln nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi — Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente,
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova.
Si dispone l'inserimento della presente convenzione sul sito internet del Tribunale di Piacenza.
Piacenza, 08/01/2025
Il RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ENTE
Roberta Battaglia
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Stefano Brusati