Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TIVOLI e L'Ente V.V.A.A Volontari Valle Aniene Associati - 31 gennaio 2024
31 gennaio 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Identificativo della convenzione: 17567093
Convenzione per lo svolgimento della messa alia prova
ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
tra il Tribunale Di Tivoli e V.V.A.A Volontari Valle Aniene Associati
Premesso
che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice puo sospendere il procedimento e disporre la messa alia prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale estema, subordinate all'espletamento di una prestazione di pubblica utilita;
che ai sensi dell' 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilita consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettivita, di durata non inferiore a dieci giomi, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche intemazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale. sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalita ed attitudini lavorative dell'imputato;
che ai sensi dell'art . 8 della Iegge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n 88 del Ministro della Giustizia l'attivita non retribuita in favore ·della collettivita per la messa alia prova e svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l'atto ·allegato, ha delegato i Presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art 2, comma 1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilita per gli imputati ammessi alia prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;
che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto cio premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Stefano Carmine De Michele, Presidente del Tribunale di Tivoli, giusta delega di cui all'atto in premessa, e L'Ente V.V.A.A Volontari Valle Aniene Associati nella persona del legale rappresentante Di Paolo Serena
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n.5 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attivita non retribuita in favore della collettivita, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.
Le sedi presso le quali potra essere svolta l'attivita lavorativa sono complessivamente N .1 dislocate sul territorio come da elenco allegata.
L'ente informera periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attivita di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilita, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilita presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attivita, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015 :
- Antincendio Boschivo;
- Assistenza alla Popolazione, ad esclusione di quella che prevedono contatti con persone fragili (es. minori, diversamente abili);
- Interventi in caso di emergenze inerenti alle attivita di Protezione Civile ad esclusione di quelli che prevedono contatti con persone fragili (es. minori, diversamente abili, ecc.);
L 'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni. alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attivita non retribuita in favore della collettivita sara svolta in conformita con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specifichera le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra queUe sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignita della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attivita di pubblica utilita, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attivita lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente .
Come stabilito dalla normativa vigente, e fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati
neUe prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attivita da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina dellavoro di pubblica utilita degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alia prova .
Art. 4
L'ente garantisce la conformita delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrita dei soggetti ammessi alla prova. secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprite 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche riguardo alia responsabilita civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilita, e a carico dell'ente, che provvedera, in caso di eventuate sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l'ente potra beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi .
Art. 5
L'ente comunichera all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento , l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilita da parte dei soggetti ammessi alia prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestivita, le assenze e gli eventuali impedimenti alia prestazione d'opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, venanno concordate le modalita di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.
L'ente consentira l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attivita di controllo che sara effettuata, di norma, durante l'orario di
lavoro, nonche la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre. L'ufficio di esecuzione penale esterna informeni l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa arra prova per ciascuno dei soggetti inseriti .
L'ente si impegna, altresi, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilita, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorita giudiziaria competente , con le modalita previste dall'art. 141 ter commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potra essere risolta da parte del ministero della giustizia, o del Presidente del tribunale da esso delegato , fatte salve le eventuali responsabilita, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.
L'ente potra recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 8, in caso di cessazione dell'attivita .
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attivita dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attivita di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avra la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potra essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilita e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del
Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria - Direzione generale degli affari penali e al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna, nonche all'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Tivoli, 31 gennaio 2024
il Rappresentante dell'Ente
Di Paolo Serena
Il Presidente Vicario del Tribunale
Nicola DI GRAZIA