Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets - 17 giugno 2024
17 giugno 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Identificativo della convenzione: 17479945
Convenzione
tra il
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
TRIBUNALE ORDINARIO VENEZIA
e
AFVS - ASSOCIAZIONE FAMILIARI E VITTIME DELLA STRADA ETS
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
(art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;
- che l’art. 20-bis n. 3) c.p., l’art. 545 bis cpp e gli artt. 56-bis e segg. L 689/1981, come modificati dal D. Lvo 150/2022, prevedono che quando è applicata una pena detentiva non superiore a tre anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale il giudice, se ne ricorrono le condizioni e l’imputato acconsente, può sostituire la pena detentiva con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo che comporta la prestazione di non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato.
- che l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada ETS, in data 05/12/2023 ha sottoscritto il rinnovo, per ulteriori 5 anni, con tacito rinnovo della Convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, in base alla quale sul territorio di competenza del Tribunale di Venezia sono a disposizione n. 15 posti, ai sensi dell’art. 168 c.p.;
- che l’AFVS si è resa disponibile ad accogliere anche i condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ex art. 56 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689,
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta la delega di cui in premessa e l’AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (Codice Fiscale 97524270150 e P. I.VA. 07712560965), iscrizione RUNTS n. 129974, con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131, nella persona di Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante.
Art. 1
Attività da svolgere
L'AFVS consente che n. 10 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e n. 10 condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, presti presso le proprie strutture attività non retribuita in favore della collettività, per un totale di 20 posti.
L'AFVS specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale e attuate nell’ambito dei progetti realizzati dall’Ente, di seguito indicati:
- Progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva o in messa alla prova vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale e presidieranno gli attraversamenti pedonali, agevolando il transito dei pedoni, principalmente in prossimità delle scuole e degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Corpo di Polizia Locale territorialmente competente.
- “I Lavori di pubblica utilità per la Giustizia”. Sulla base di uno specifico protocollo con il Tribunale, i condannati e/o imputati presi in carico dall’AFVS per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità potranno essere impiegati presso gli uffici giudiziari in attività indicate dal Tribunale e opportunamente comunicate all’AFVS. Il lavoro di pubblica utilità non riguarderà in nessun caso i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria, non andrà a compromettere le attività protette da segreto restanti in capo ai funzionari interni autorizzati e non ha altro scopo se non quello concreto e simbolico della partecipazione del destinatario della messa alla prova/lavoro di pubblica utilità ad attività di utilità pubblica. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Tribunale di Venezia. Il relativo protocollo è stato sottoscritto con il Tribunale di Venezia e l’UIEPE di Venezia in data 7/6/2023.
- “Una campagna per la sicurezza stradale”. Qualora il richiedente sia un grafico o un creativo, oppure un videomaker o un art director, potrà occuparsi di ideare/realizzare campagne di sicurezza stradale, nonché creazione di materiali per diffondere le campagne esistenti. In questo caso potrebbe essere consentito anche il lavoro da remoto, visionato costantemente dai referenti dell’Associazione, che contribuiranno con idee e direttive.
L’AFVS, se nelle proprie disponibilità e al fine di implementare il contenuto dei programmi di trattamento relativi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo e alle eventuali attività rieducative, mette a disposizione il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità organizzato in collaborazione con l’U.I.E.P.E. di Venezia, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 2 (due) ore da svolgersi in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:
- Dipendenze alcol e droga: Imparare a riconoscere i pericoli dell'uso di alcol e stupefacenti al volante e le conseguenze legali e morali.
- Percezione del rischio: Approfondire la comprensione della percezione del rischio e imparate a prendere decisioni consapevoli sulla strada.
- Educazione e rieducazione alla legalità: Scoprire l'importanza dell'educazione continua e della rieducazione per migliorare la sicurezza stradale.
- Aspetti assicurativi: Esplorare le diverse opzioni assicurative disponibili e come queste possano influire sulla guida responsabile.
- Attenzione all’utenza debole: Invitare in particolar modo al rispetto dei pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini, promuovendo la convivenza armoniosa sulla strada.
- Rischio stradale nei luoghi di lavoro: Approfondire la sicurezza stradale anche in contesti lavorativi e come mitigare i rischi.
- Sistemi di protezione passiva: Scoprire come i sistemi passivi possono contribuire a ridurre le conseguenze fisiche dopo un incidente stradale.
- Tecnologie applicate alla sicurezza stradale: Informare sulle ultime tecnologie e come queste possano migliorare la sicurezza sulla strada.
- Norme per neopatentati: Illustrare le norme specifiche da seguire per guidare in sicurezza.
- Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: Informare sulle conseguenze legali e personali di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Omicidio e lesioni stradali: Diffondere nozioni sulle conseguenze penali della Legge - 41/2016 “Omicidio e Lesioni stradali”.
- Testimonianza di una vittima o di un familiare: Accogliere durante la formazione la testimonianza di una vittima sopravvissuta o di un familiare di una vittima della strada. Questa toccante testimonianza avrà lo scopo di condividere esperienze personali e storie di vita, mettendo in luce le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Questo momento emotivo mira a sensibilizzare profondamente i partecipanti all'incontro, rendendo ancora più tangibile l'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'AFVS, che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il referente incaricato è la Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.
La sede locale dell’Associazione è sita a Marghera (VE) in Via Banchina dell’Azoto, 15, mentre la sede legale è sita in Milano, in viale Abruzzi 13/A.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'AFVS si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L'AFVS si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’AFVS di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’AFVS l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Ad integrazione, l’AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets dispone, altresì, di propria polizza infortuni con contratto di libero mercato sottoscritto in forma collettiva con primaria compagnia assicurativa. La Responsabilità Civile verso Terzi è garantita con contratto di libero mercato stipulato con primaria compagnia assicurativa in adempimento agli obblighi previsti per gli enti del Terzo Settore.
Art 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’AFVS.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (Cinque) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Venezia lì, 17/06/2024
Il Presidente del Tribunale di Venezia
Salvatore Laganà
Il Presidente e Legale rappresentante dell’Ente
AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Giacinto Picozza