Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e l'Associazione Asd Fenice Venezia Mestre - 14 aprile 2021
14 aprile 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Identificativo della convenzione: 17544008
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui l'art. 73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.L.gs n. 74/2000 secondo modalità previste;
l'art. 22 4 bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis cds che prevedono che la pena detentiva possa essere sostituita, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato oppure presso centri specializzati di lotta alle dipendenze".
che l'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che tale delega è allegata alla presente convenzione;
che l'art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell' ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
che l'associazione ASD FENICE VENEZIA MESTRE con sede in p.le Municipio n. 14 Marghera presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell'articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;
Tutto ciò premesso:
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'associazione ASD FENICE VENEZIA MESTRE con sede in p.le Municipio n. 14 Marghera in persona del Presidente AMEDEO ZAGO
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
l'ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 20 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da svolgere presso le sedi operative sotto indicate:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di
GIARDINAGGIO GUARDIANIA PULIZIA
- prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo o forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia dei musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni nella manutenzione e nel decoro di RSA e case di cura o di beni del demanio o del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusioni degli immobili utilizzati dalle forze armate o dalle forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto inserito.
In ogni Centro Operativo le attività avranno ad oggetto, in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni Centro, prestazioni di lavoro di carattere manuale, tecnico di pulizia dei locali, di servizio di guardiania di manutenzione per il decoro delle strutture ospitanti, di supporto e/o collaborazione amministrativa. Ai fini dell’inserimento dei condannati si terrà conto delle loro professionalità specifiche in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni Centro.
Art.2
l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
l'ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni: MASSIMO MUSITELLI
L'Ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4
durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L'ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art. l, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art. 1 - comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Art.6
I Referenti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere un progetto concordato per l'inserimento e, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità svolta a favore della struttura ospitante, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate. A tal fine assumeranno le informazioni necessarie dai Responsabili dei centri operativi di riferimento.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova
- L’ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art.7
qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art.8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3, (prorogabile tacitamente per anni 2), salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.
Venezia, 14/04/2021
Presidente ASD Fenice Venezia Mestre
Amedeo Zago
Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà