Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VENEZIA e l'Associazione di Volontariato Carità Clodiense Onlus Ve10209 - 3 dicembre 2020 - 16 febbraio 2026
16 febbraio 2026
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Identificativo della convenzione: 17544345
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 del Ministro della Giustizia, degli artt 168-bis c.p., 464-bis c.p.p. e art. 2 comma 1 del D.M. 8.6.2015 n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
- che, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, numero 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l'art. 73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui l'art. 73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti di applicare, con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 cpp, su richiesta dell'imputato e, sentito il P.M, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 D.L.gs n. 74/2000 secondo modalità previste;
- l'art. 22 4 bis cds prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l'art 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis cds che prevedono che la pena detentiva possa essere sostituita, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato oppure presso centri specializzati di lotta alle dipendenze".
- che l'art.3 legge 28.04.2014 n. 67 ha introdotto l'art.168bis c.p. (sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato);
- che il decreto ministeriale 9 giugno 2015 n. 88, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell' ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
che l'Associazione di Volontariato CARITA’ CLODIENSE ONLUS VE10209 con sede in Chioggia (VE) Calle Seminario 740, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’articolo 54 del sopra citato decreto legislativo nonché nella legge 67/2014;
Tutto ciò premesso:
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Salvatore Laganà, Presidente del Tribunale di Venezia, giusta delega di cui in premessa e l'Associazione di Volontariato ONLUS CARITA’ CLODIENSE VE0209 con sede c/o Calle Seminario 740, 30015 CHIOGGIA (VE) in persona del Presidente Marino Callegari (denominata ora in avanti Ente).
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1
l'Ente consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé, fino ad un massimo di 20 unità, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni da svolgere presso le sedi operative sotto indicate:
- prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del soggetto inserito. In particolare, in ogni Centro Operativo le attività avranno ad oggetto, in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni Centro, prestazioni di lavoro di carattere manuale, tecnico di pulizia dei locali, di servizio di guardiania di manutenzione per il decoro delle strutture ospitanti, di supporto e/o collaborazione amministrativa. Ai fini dell’inserimento dei condannati si terrà conto delle loro professionalità specifiche in conformità ai ruoli e allo scopo di ogni centro.
“Carità Clodiense Onlus” Calle Seminario 740 Iscritta all’Albo delle Coop.n° VE0209
Centri Operativi:
- Centro Diurno per minori S.M.S.;
- Centro Diurno per minori S.M.S.;
- Comunità Familiare “Acque di Siloe”;
- Emporio
Strutture convenzionate con Carità Clodiense
1. Titoli Minori” con i Centri operativi:
- Centro per minori Ludoteca;
- Centro di Aggregazione Giovanile;
- Centro d’Ascolto Via Madonna Marina;
- Comunità educativa “Dopo di noi”
2. Diocesi di Chioggia con Centri Operativi:
- Parrocchie afferenti alla provincia di Venezia e Rovigo e Seminario diocesano;
3. REM con Centri Operativi:
- Tenda di Sara;
- Migranti
4. Associazione NOI
5. Scuole statali e parificate con Centri Operativi
- I.C. Chioggia 5° Istituto professionale Cavanis
6. Coop. Sociale Emmanuel di Cavarzere
7. Comunità IN-Patto di Portoviro (RO)
8. Coop. Sociale Terraviva di Chioggia
9. Oratorio Salesiano di Chioggia
10. Congregazione Serve di Maria Addolorata
11. Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Chioggia
12. RSA F. Casson di Chioggia
Art.2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art.3
l'Ente, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Carità Clodiense ONLUS
- Presidente della Onlus dott. Marino Callegari (di seguito “Presidente”)
- Responsabili dei Centri Operativi ai quali si fa riferimento per i LPU (di seguito “i Responsabili”)
- Referenti del Servizio Giustizia: curano l’inserimento dei soggetti condannati e formulando i progetti di LPU.
Tengono i rapporti con tutte le persone di riferimento in particolare con gli interessati, con l’Autorità giudiziaria e con i Servizi di controllo dell’esecuzione penale, con gli avvocati e con i responsabili delle Strutture convenzionate e dei Centri Operativi
L'Ente s'impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'ente si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti per il personale dipendente dell’Ente.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
L'Ente potrà beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previsto dall'art. l, comma 86 della legge di bilancio 2017 e confermato per gli anni 2018 e 2019 art. 1 - comma 181 della legge di bilancio 2018 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.
Art.6
I Referenti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere un progetto concordato per l'inserimento e, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità svolta a favore della struttura ospitante, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall'interessato a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate. A tal fine assumeranno le informazioni necessarie dai Responsabili dei centri operativi di riferimento.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova
- L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 D.M. 9.4.2015 n. 88 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
- Al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art.7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art.8
La presente convenzione avrà la durata di anni 3, (prorogabile tacitamente per anni 2), salvo disdetta di una delle parti, da comunicarsi tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli affari penali.
Venezia, 03/12/2020
Presidente Carità Clodiense Chioggia
dott. Marino Callegari
Il Presidente del Tribunale
dott. Salvatore Laganà
Identificativo della convenzione: 17630803
Convenzione tra il
TRIBUNALE DI VENEZIA
e
CARITA’ CLODIENSE ETS
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)
Premesso
- che a norma dell’art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il Giudice di Pace ed il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’ art. 54 del citato Decreto legislativo;
SI STIPULA
la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Andrea Fidanzia, Presidente del TRIBUNALE e DI VENEZIA, giusta la delega di cui in premessa e 1’Ente/Associazione di volontariato denominato “CARITA’ CLODIENSE ETS” con sede legale in Rione Duomo n. 1006 Chioggia (VE) e sede operativa in Viale Stazione n. 57/A Chioggia (VE) nella persona del Presidente Don Yacopo Tugnolo in qualità di Legale Rappresentante.
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” consente che n.20 (venti) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso le proprie strutture (di cui all’appendice della presente convenzione) attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei propri volontari impegnati nel “Servizio Giustizia Caritas” le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei volontari impegnati nel “Servizio Giustizia Caritas”.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS”.
Art. 8
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della firma.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.
Venezia, 16.02.2026
Il Presidente e Legale Rappresentante di Carità Clodiense ETS di Venezia
Don Yacopo Tugnolo
Il Presidente del Tribunale
dott. Andrea Fidanzia
APPENDICE
Elenco delle strutture/sedi dell’ente/associazione di volontariato denominata “Carità clodiense ETS” dislocate nel territorio di cui all’art. 1
- Diocesi di Chioggia con i suoi centri operativi: le 17 Comunità Cristiane Sinodali (per un totale di 66 parrocchie); il Seminario Diocesano, il Polo culturale, la sede diocesana della Caritas, gli oratori e i patronati:
- Congregazione Serve di Maria Addolorata di Chioggia;
- Emporio della solidarietà di Chioggia;
- Cooperativa sociale “Titoli minori”;
- Cooperativa sociale REM;
- Cooperativa sociale Emmanuel di Cavarzere;
- Fondazione Cavanis Chioggia;
- Associazione “Due fiumi ODV” Cavarzere;
- Comunità missionaria – Villaregia.
Identificativo della convenzione: 17630827
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 168-bis c.p., art. 464-bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168-bis del Codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’168-bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore ·della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto ·allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma·1 del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168-bis Codice penale;
che l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso,
quale parte integrante della presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Andrea Fidanzia, Presidente del TRIBUNALE DI VENEZIA giusta delega di cui all’atto in premessa e 1’Ente/Associazione di volontariato denominato “CARITA’ CLODIENSE ETS” con sede legale in Rione Duomo n. 1006 Chioggia (VE) e sede operativa in Viale Stazione n. 57/A Chioggia (VE) nella persona del Presidente Don Yacopo Tugnolo, in qualità di Legale Rappresentante.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” consente che n. 10 (dieci) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168-bis codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 9 (nove) dislocate sul territorio come da elenco di cui all’appendice. L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” e, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del DM n. 88/2015
- manutenzione generali e lavori manuali;
- segreteria e front office;
- pulizie;
- magazzinaggio;
- ritiro eccedenze alimentari;
- supporto attività parrocchiali e di animazione;
- trasporto persone anziane e appoggio attività caritative e di solidarietà;
- supporto ai servizi di comunità religiose (cucina, stireria, lavanderia, ecc.).
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS” si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanta stabilito dal DM n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 -quinquies del codice di procedura penale.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna
Art. 6
I referenti indicati all’art. 4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter. commi 4 e 5, del Decreta legislative 28 luglio 1898, n. 271.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità Clodiense ETS, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del DM n. 88/2015.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavori di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità -Direzione Generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Venezia, 16.02.2026
Il Presidente e Legale Rappresentante Il Presidente del Tribunale
di Carità Clodiense ETS di Venezia
Don Yacopo Tugnolo dott. Andrea Fidanzia
APPENDICE
Elenco delle strutture/sedi dell’ente/associazione di volontariato denominata “Carità clodiense ETS” dislocate nel territorio di cui all’art. 1
- Diocesi di Chioggia con i suoi centri operativi: le 17 Comunità Cristiane Sinodali (per un totale di 66 parrocchie); il Seminario Diocesano, il Polo culturale, la sede diocesana della Caritas, gli oratori e i patronati:
- Congregazione Serve di Maria Addolorata di Chioggia;
- Emporio della solidarietà di Chioggia;
- Cooperativa sociale “Titoli minori”;
- Cooperativa sociale REM;
- Cooperativa sociale Emmanuel di Cavarzere;
- Fondazione Cavanis Chioggia;
- Associazione “Due fiumi ODV” Cavarzere;
- Comunità missionaria di Villaregia.
Identificativo della convenzione: 17630821
Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 2, comma 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56-bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell’art. 1 1.27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici nonché presso enti o organizzazioni privati senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale del Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n.689;
che l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso
quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. Andrea Fidanzia, Presidente del TRIBUNALE e DI VENEZIA, giusta la delega di cui in premessa e 1’Ente/Associazione di volontariato denominato “CARITA’ CLODIENSE ETS” con sede legale in Rione Duomo n. 1006 Chioggia (VE) e sede operativa in Viale Stazione n. 57/A Chioggia (VE) nella persona del Presidente Don Yacopo Tugnolo in qualità di Legale Rappresentante.
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” consente che n. 2 (due) soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 9 (nove) dislocate sul territorio come da elenco di cui all’appendice.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS”, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. l, comma 2, del DM 21 luglio 2023:
- manutenzione generali e lavori manuali;
- segreteria e front office;
- pulizie:
- magazzinaggio;
- ritiro eccedenze alimentari;
- supporto attività parrocchiali e di animazione;
- trasporto persone anziane e appoggio attività caritative e di solidarietà;
- supporto ai servizi di comunità religiose (cucina, stireria, lavanderia, ecc.).
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena -programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita del condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS”, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia in quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso, terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuate tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS” potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’Ente/Associazione di volontariato denominato “Carità clodiense ETS”, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito Internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Venezia, 16.02.2026
Il Presidente e Legale Rappresentante di Carità Clodiense ETS di Venezia
Don Yacopo Tugnolo
Il Presidente del Tribunale>
dott. Andrea Fidanzia
APPENDICE
Elenco delle strutture/sedi dell’ente/associazione di volontariato denominata “Carità clodiense ETS” dislocate nel territorio di cui all’art. 1
- Diocesi di Chioggia con i suoi centri operativi: le 17 Comunità Cristiane Sinodali (per un totale di 66 parrocchie); il Seminario Diocesano, il Polo culturale, la sede diocesana della Caritas, gli oratori e i patronati:
- Congregazione Serve di Maria Addolorata di Chioggia;
- Emporio della solidarietà di Chioggia;
- Cooperativa sociale “Titoli minori”;
- Cooperativa sociale REM;
- Cooperativa sociale Emmanuel di Cavarzere;
- Fondazione Cavanis Chioggia;
- Associazione “Due fiumi ODV” Cavarzere;
- Comunità missionaria di Villaregia.