Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di LECCO e la Parrocchia San Bernardino - 20 luglio 2022

20 luglio 2022

TRIBUNALE DI LECCO

 

CONVENZIONE

Tra

IL MINISTERO DELLA GIUSITIZIA nella persona del Presidente del Tribunale di Lecco Dott. Ersilio Secchi

e

PARROCCHIA SAN BERNARDINO con sede in Località CASARGO (LC), VIA CATTAENO N. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore DON BRUNO GIOVANNI MACCIONI

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e 2 del decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001

Premesso

  1. che, l’ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro:

art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001

  1. a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti eli tossicodipendenti, persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
  2. per finalità di protezione civile, an-che mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela dei patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, g-gallerie o p-pinacoteche;
  3. in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
  4. nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case d cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
  5. di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato

art. 186, comma,9-bis, del d,lgs. 30_aprile 1992. n. 285

  1. nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri Specializzati di lotta alle dipendenze
  1. che I ‘art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le, organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  2. che il Ministro della Giustizia con I’ allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Premesso inoltre che

che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni; anche interazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle, specifiche professionalità e attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n.67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro dalla Giustizia, I ‘attività non retribuita in favore della collettività per la massa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, e su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia. con l’atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulate le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del DM 8812015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che I ‘Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

ciò premesso

tra

il Ministro della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona del dott. Ersilio Secchi, Presidente del Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131) giusta la delega di cui in premessa;

e

PARROCCHIA SAN BERNARDINO con sede in Località CASARGO (LC), VIA CATTAENO N. 17, codice fiscale 83003890130 che interviene al presente atto nella persona di DON BRUNO GIOVANNI MAGGIONI, legale rappresentante di cui in premessa,

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Attività da svolgere

  1. L’ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 4 Unità contemporaneamente. Tale attività potrà essere svolta anche per l’adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis c.p. (messa alla prova).
  2. L'ente specifica che I ‘attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Partecipazione ad opere di manutenzione degli spazi verdi delle Comunità;

- Condivisione di momenti lavorativi, ricreativi e di socializzazione con gli utenti ad operatori delle Comunità;

- Accompagnamento ed’ assistenza nell’ambito dei trasporti effettuati quotidianamente per e con gli ospiti della Comunità;

- Partecipazione ad attività di prevenzione serali con l’équipe dell'Unità Mobile presso i locali e all’occasione di eventi sul territorio provinciale e non;

- Altre prestazioni nei settori di impiego indicati nell'art. 2 comma 4 D.M. 88/2015.

L'Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche delle persone stesse, dal monte ore e dal periodo dell'anno.

Art.2 - Modalità di svolgimento e verifiche

  1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo, svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.
  2. per i soggetti di cui all'art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto. fra quelle sopra elencate, la durata e I ‘orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto dell’esigenza di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante I ‘esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per I ‘attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8812025 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

  1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

-i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi ai quali verranno assegnate persone condannate

DON BRUNO GIOVANNI MAGGIONI

  1. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

2-bis (norme speciali per gli imputati ammessi alla messa alla prova) L'ente - limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova - comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa di tali soggetti nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale.

L’ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e I ‘eventuale estrazione di copia del registro, delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si: impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà I ‘ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'Andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.

Art 4. Modalità del trattamento

  1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, I ‘ente si impegna ad assicurare il rispetto delle, norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare I’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che I ‘attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
  2. In nessun caso I ‘attività potrà svolgersi in modo da impedire I ‘esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

3.L’ente si impegna altresì affinché i condannati possano usufruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

  1. È fatto divieto, all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per I ‘attività da essi svolta.
  2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente I ‘assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattia professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti I ‘assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannata, da inoltrare all’indirizzo pec: depositoattipenali.tribunale.lecco@giustiziacert.it

Art. 7 Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione: potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero delia Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato salve le eventuali responsabilità a termini di legge delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art.8 - Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria dei Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Lecco, 20/07/2022

Presidente del Tribunale di Lecco
dott. Ersilio Secchi

legale rappresentante
don Bruno Giovanni Maggioni