Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e la Società Cooperativa Sociale Geriatrica a.r.l. - 14 giugno 2005
14 giugno 2005
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità
Premesso che:
- a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 145 del 2004 è stata notevolmente ampliata la possibilità di adottare in sede penale la misura del lavoro socialmente utile, già introdotta dall’ art. 54 del D. L.vo n. 274 del 2000, atteso che la nuova disciplina della sospensione condizionale della pena, che talvolta consente, altre volte impone, la applicazione di condizione al beneficio della sospensione condizionale.
- in esecuzione del regolamento del 26-3-2001 il Tribunale ha istituito l’elenco degli enti convenzionati ed ha stipulato apposita convenzione con la Regione Siciliana.
- successivamente all’ entrata in vigore della nuova legge sono stati diramati inviti a tutte le associazioni della provincia per la disponibilità alla stipulazione di convenzioni
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali per la stipulazione di queste,
Fra il Ministero della Giustizia,
che interviene al presente atto nella persona del dott. Mario D’ Angelo, Presidente del Tribunale di Trapani, giusta la delega di cui in premessa e la Soc. Cooperativa Geriatrica, con sede legale a Palermo, via F. Paolo Di Blasi n. 2, rappresentata da Antonino Tortora nata a XXX il XXX presidente della Società predetta.
si conviene e stipula quanto segue
art. 1
la Soc. Cooperativa Geriatrica, consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 c.p., o che hanno acconsentito a svolgere tale lavoro ai sensi della legge n. 145 del 2004, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. La Società coop. specifica che l’attività non retribuita – che sarà prestata presso la Comunità alloggio per minori “Lo Scrigno dei Sogni” con sede in Castellammare del Golfo, in c.da Bocca della Carruba n. 121 - avrà ad oggetto le prestazioni previste dall’ art. 1 del decreto ministeriale sopra citato, fino ad un numero massimo di n. 2 lavoratori di sesso maschile e n. 2 di sesso femminile per l’ espletamento delle seguenti mansioni:
-per i lavoratori di sesso maschile: pulizia, potatura e manutenzione del giardino di pertinenza della Comunità; lavori di manutenzione della struttura;
- per i lavoratori di sesso femminile: igiene dell’ambiente della Comunità e lavori di giardinaggio.
Per entrambi i casi, ove si ritenesse opportuno, si chiede di poter fruire delle specifiche professionalità del lavoratore.
art. 2
L’ attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
art. 3
La Società cooperativa individua nella persona della dott.ssa Lina Glorioso l’incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, impegnandosi a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’ attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ ente si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
art. 5
È fatto divieto all’ ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
art. 7
Della pronuncia della sentenza con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità sarà data comunicazione immediata alla Società contraente a cura della Cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza.
Resta inteso che le sentenze di condanna potranno avere esecuzione solamente allorché diverranno esecutive e sarà comunicato il titolo esecutivo.
art. 8
Sarà cura della Società contraente compilare all’ atto dell’inizio della prestazione la scheda allegata alla presente convenzione alla lettera c) e di farla pervenire immediatamente alla Segreteria della Presidenza del Tribunale ed al Questore, quale autorità preposta alla vigilanza.
art. 9
La Società Cooperativa si impegna a consentire, in ogni momento in cui la prestazione è destinata ad essere eseguita secondo le indicazioni della scheda predetta, l’accesso dell’ Autorità preposta al controllo, affinché questa proceda alle verifiche di sua competenza.
art. 10
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
art. 11
La presente convenzione avrà durata fino al 31/12/05, ed alla scadenza, si rinnoverà di anno in anno, ove non disdetta, con lettera raccomandata, almeno un mese prima della naturale scadenza del contratto.
Nel caso in cui la Società cooperativa disdica per il futuro la presente convenzione resta salvo l’obbligo di dare esecuzione al rapporto di lavoro socialmente utile relativo a condannati già avviati al lavoro prima della disdetta.
Ove, invece, sia l’A.G. a disdire o risolvere il contratto anche gli eventuali rapporti in corso subiranno la stessa sorte della convenzione.
Costituiscono allegati della presente convenzione:
- copia del decreto del Ministro della Giustizia del 26-3-2001;
- copia delle norme principali che disciplinano la materia (artt. 44, 54 e 59 del Decreto Legislativo 28-8-2000 n. 274, artt. 163/170 del c.p., così come modificati dalla legge n. 145 del 2004)
- scheda informativa di cui all’art. 8 della presente convenzione
La presente convenzione viene predisposta in due originali, uno viene preso in consegna dalla Società Cooperativa Geriatrica, l’altra verrà conservata presso la Cancelleria del Tribunale, che provvederà alla inclusione dell’associazione nell’ elenco degli enti convenzionati di cui all’ art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa.
Una copia verrà trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione degli Affari Penali ed un’altra al Questore di Trapani, quale autorità preposta alla vigilanza.
Trapani, 14/06/2005
Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente
Mario D’Angelo
Per la Soc. Cooperativa Soc. Geriatrica a.r.l.
Il Legale rappresentante
Antonino Tortora