Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e l'Associazione di volontariato Savore - 15 giugno 2021
15 giugno 2021
TRIBUNALE DI NOVARA
Convezione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli art. 54 del D. Igs. N. 274 28 agosto 2000, e dell'art. 2 del decreto ministeriale 26 marzo 2001.
Premesso
- Che, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.L.vo 274/2000
- alla luce delle disposizioni di cui al capo II della legge n. 67/2014 in tema di "messa alla prova"
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Associazione di volontariato SAVORE, via Italo Calvari 12F, codice fiscale 94081970033, iscritta al numero 1.300 dell'albo provinciale delle organizzazioni di volontariato, di cui si allega decreto iscrizione, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo
tra
-il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa
e
l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. El Hassany Gaoussou Romuald Dosso, di cui si allega documento identità, tessera sanitaria e permesso di soggiorno
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1
L'Ente consente che fino a n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- Inventario di magazzino;
- commissioni per conto dell'associazione sia amministrativi che logistici;
- pulizia e disinfezioni dei locali dell'associazione;
- piccoli lavori di manutenzione dei locali ed adiacenze;
- manutenzione del verde e altre attività connesse al mantenimento del decoro della struttura;
- In affiancamento con gli altri volontari dell'associazione, nell'accoglienza all'utenza;
- attività di data entry della contabilità e dei database dell'Associazione (biblioteca, alimenti ed oggetti ricevuti per la distribuzione, ...).
Art. 2
L'attività non retribuita a favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso [attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni e dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Novara, addì 15/06/2021
Per Savore Odv
II Presidente
El Hassany Gaoussou Romuald Dosso
Il Presidente del Tribunale di Novara
Filippo Lamanna