Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e Il Comune di Savigliano - 28 maggio 2024 - 22 settembre 2025

22 settembre 2025

TRIBUNALE DI CUNEO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 n. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma del1'art. 54 del Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso to Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma de11'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale ne1 cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. l, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utility;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Edmondo PIO, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.4.2023

e

il Comune di Savigliano (di seguito denominato Ente) nella persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Paolo GOLDONI, Vice Segretario Generale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Ente consente che n. 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi del1'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell’articolo 168-bis c.p.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

  • Lavori di manutenzione aree verdi, strade e fabbricati comunali, nonché il montaggio e lo smontaggio di attrezzature comunali necessarie in occasione di manifestazioni varie;
  • Prestazioni di lavoro relative alla tutela del patrimonio culturale c/o museo, biblioteca, archivio storico;
  • Prestazioni di lavoro quali sistemazione e riordino di faldoni e materiale amministrativo, riproduzioni fotostatiche di documenti c/o i vari servizi comunali;
  • Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Dott. Enzo ROMANO

Funzionario responsabile Settore I°

“Servizi informativi - sociali - assistenziali - scuola”

Dott. Marco PANCANI

Funzionario responsabile Settore II° “Servizi Finanziari”

Geom. Sergio FISSOLO

Funzionario responsabile Settore III “Lavori Pubblici”

Arch. Giovanni RABBIA

Funzionario responsabile Settore IV°

“Urbanistica ed assetto del territorio”

Dott. Paolo GOLDONI

Funzionario responsabile Settore V°

“Servizi Legale - Amministrativi”

Rag. Emma FERRERO

Funzionaria responsabile Settore VI° “Demografici”

Dott.ssa Francesca DI MEO

Funzionaria responsabile Settore VII° “Servizio Tributi”

Dott.ssa Laura MELLANO

Funzionaria responsabile Settore VIII° “Cultura”

Dott. Lodovico BUSCATTI

Funzionario responsabile Settore IX°

“Centrale Unica di Committenza”

Geom. Tommaso FERRERO

Funzionario responsabile Settore X°

“SUAP — SUE — Commercio”

Dott.ssa Silvia OLIVERO

Funzionaria responsabile Ufficio di Staff

“Museo Civico - Archivio Storico - Gestione Fondi storico”

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che í condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere al condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal 1° giugno 2024.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Cuneo, 28 maggio 2024

Il Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Cuneo
dott. Edmondo PIO

Il Vice Segretario Generale del Comune di Savigliano
dott. Paolo GOLDONI

(firmato digitalmente)

 

Identificativo della convenzione: 17549140

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità

ai sensi dell'art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art. 2, comma 1 d.m. 27 luglio 2023

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;

che ai sensi dell'art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 d.m. 27 luglio 2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso Io Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;

che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d.m. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare Ie convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del d.m. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei Iavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al Iavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n.689;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Edmondo Pio, Presidente del Tribunale di Cuneo, giusta delega di cui aII'atto in premessa, e l'Ente Comune di Savigliano nella persona del rappresentante pro tempore dott. Paolo Goldoni.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L’Ente consente che n. 3 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti daII'art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 2, dislocate sul territorio come da elenco allegato.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e I’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di Iavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire I’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso Ie strutture dell’Ente, Ie seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 1, comma 2, del d.m. 27 luglio 2023:

  1. prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità;
  2. prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi;
  3. prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
  4. altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento deIIa pena-programma e delIa sentenza di condanna al Iavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, Ia durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell‘articolo 56-bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante I’esecuzione del Iavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre aII'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto alI'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal d.m. 27 IugIio 2023 e dalle norme che regolano Ia disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Art. 4

L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di Iavoro, e si impegna ad assicurare Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per Ia copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare Ia prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, aIl’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia Individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere iI lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo Ia documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice. L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi aII’autorità designata daI giudice per i controIIi che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché Ia visione e I'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che I’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del Iavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.

Art. 6

I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del d.m. 27 luglio 2023.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione delIa presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione aI giudice competente per l’esecuzione.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di Iavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.

Cuneo, lì 22 settembre 2025

Il Rappresentante deII’Ente 
- dott. Paolo Goldoni - Firmato digitalmente

Il Presidente del Tribunale
- dott. Edmondo Pio -

ALLEGATO

Sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa:

  • Magazzino comunale presso via Mutuo Soccorso 6 - 12038 Savigliano
  • Biblioteca civica presso piazza Arimondi 15 - 12038 Savigliano