Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VICENZA e il Comune di Montebello Vicentino - 1 ottobre 2024

1 ottobre 2024

TRIBUNALE DI VICENZA

 

CONVENZIONE

TRA

IL COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

E

IL TRIBUNALE DI VICENZA

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DEGLI ARTT.  54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

PREMESSO

  • che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, surichiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzionedi cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
  • che l'art. 2, comma I, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54,comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. I , comma I , del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunale alla stipuladelle convenzioni in questione;
  • che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicatinell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luigi Perina Presidente del Tribunale di Vicenza sito in via Ettore Gallo, 24 C.F. 80021970241, e

Il Sindaco del Comune di Montebello Vicentino, Dino Magnabosco in rappresentanza del Comune di Montebello Vicentino con sede in Piazza Italia n.1 – Montebello Vicentino C.F. 00288650245, ai sensi dell'art. 107 del D.l:vo 18 agosto 2000, n. 267, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

Il Comune di Montebello Vicentino consente che n. 1 ( uno) condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, presti presso di sé l’attività non retribuita in favore della collettività. Il Comune di Montebello Vicentino specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

ART.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art.33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Montebello Vicentino che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nel seguente soggetto la persona incaricata di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: il Responsabile di ogni area organizzativa cui il lavoratore viene assegnato.

Il Comune di Montebello Vicentino si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Il Comune di Montebello Vic. limita la propria disponibilità alle persone che siano nelle seguenti condizioni:

  • siano residenti a Montebello Vicentino;
  • che i condannati siano adibiti ai seguenti lavori:
    • svuotamento cestini, pulizia aree ecologiche, pulizia strade e piazze o lavori similari;
    • centralino, fotocopie e scansioni, servizi di base all’utenza, attività di supporto alla preparazione di manifesti, cartelli e relativa affissione in luoghi pubblici, attività di supporto per caricamenti dati su SW e catalogazione/archiviazione atti, preparazione pratiche amministrative, riordino e sistemazione libri e riviste, archiviazione di atti, letture contatori edifici pubblici, verifiche beni inventariati, sopralluoghi presso aree comunali o edifici pubblici con misurazioni e verifiche di problematiche insorte e/o lavori eseguiti da parte dell’Ente.

Le mansioni possono comportare uscite sul territorio comunale.

L'Ente esamina le richieste attraverso un preventivo colloquio, considerando in particolare la capacità lavorativa, il profilo psicoattitudinale, la qualifica professionale o il titolo di studio conseguito dal richiedente, al fine di valutarne le concrete possibilità di inserimento nella propria organizzazione.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Montebello Vicentino si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Montebello Vicentino si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

ART.5

E' fatto divieto al Comune di Montebello Vicentino di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Montebello Vicentino l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Vicenza, 01/10/2024

Per il Tribunale di Vicenza
Il Presidente
Luigi Perina
(sottoscritto con firma digitale)

Per il Comune di Montebello Vicentino
Il Presidente
Dino Magnabosco
(sottoscritto con firma digitale)