Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Fontanelice - 22 maggio 2024
22 maggio 2024
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità
di cui all’articolo 54 del D. Lgs 274/2000, di cui agli articoli 168-bis del c.p. e 464-bis del c.p.p., e di cui agli articoli 20-bis del c.p. e 545-bis del c.p.p.
Premesso
che, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs n° 274 del 28/08/2000, il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'articolo 2, comma 1, del D.M. 26/03/2001, emanato a norma dell'articolo 54, comma 6, del D. Lgs 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicate nell'articolo 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che l’articolo 3 della Legge n° 67 del 28/04/2014 n° 67 ha introdotto l’art. 168 bis del Codice Penale (sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato);
che il D.M. n° 88 del 09/06/2015, recante la disciplina delle convenzioni con enti ed organizzazioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della sospensione del processo con messa alla prova con il Ministero della Giustizia, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
che l’art. 1 del D.Lgs n°150 del 10/10/2022 ha introdotto l’art. 20 bis del Codice Penale (pene sostitutive delle pene detentive brevi);
che l’art. 95, comma 3, del D. Lgs 150/2022 stabilisce che “sino all’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 56 bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001 n. 80 e 8 giugno 2015 n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015 n. 151”;
che il Comune di Fontanelice è soggetto rientrante tra quelli indicati nell'articolo 54 del D. Lgs 274/2000 nonché nella Legge 67/2014;
Tutto ciò premesso:
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, come da Decreto n. 9/2024 del Presidente del Tribunale, giusta delega di cui in premessa, e il Comune di Fontanelice avente sede a Fontanelice in piazza del Tricolore n° 2, nella persona del legale rappresentante Gabriele Meluzzi sindaco pro tempore,
si conviene e si stipula quanto segue
Art.1 - Attività da svolgere
L’Ente consente che il lavoro di pubblica utilità sia concesso:
- nei casi di violazione del Codice della strada (C.D.S) previsti all’art. 186, comma 9-bis e art. 187, comma 8-bis del D. Lgs 285/1992;
- come obbligo dell’imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova ai sensi dell’art. 168-bis del codice penale, introdotto dalla Legge 67/2014;
- ai sensi dell’art. 186 comma 9 bis e dell’art 187 comma 8 del D. Lgs 285/1992 (Codice della strada);
prestino presso di sé, fino di norma ad un massimo di n° 3 unità contemporanee, la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che, presso le sue strutture, l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 26/03/2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- spazzamento di strade e piazze con svuotamento di cestini nelle aree pubbliche;
- manutenzione del verde pubblico e delle pavimentazioni stradali;
- pulizia di muri e mantenimento della segnaletica stradale;
- altre prestazioni di lavori di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e del Comune di Fontanelice sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Art.2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna o nel provvedimento di sospensione del procedimento con messa alla prova, nei quali il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Fontanelice si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti inseriti, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. Il Comune di Fontanelice si impegna altresì a che i soggetti inseriti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il Comune di Fontanelice, che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua nel Ing. Gianluca Bacci il soggetto incaricato di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati o degli ammessi alla prova e di individuare nei Responsabili dei Servizi delle aree interessate i soggetti competenti ad impartire le relative istruzioni.
Il Comune di Fontanelice si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art.4 - Divieto di retribuzione
È fatto divieto al Comune di Fontanelice di corrispondere ai condannati e agli ammessi alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico del Comune di Fontanelice l'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art.5 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei soggetti inseriti e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’interessato e a cui sarà allegata la registrazione delle presenze effettuate.
- Per i soggetti condannati per i quali il LPU è sanzione sostitutiva della pena
- Il Comune di Fontanelice ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di controllo designata dal Giudice nella sentenza o nel decreto penale di condanna le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del D. Lgs 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…);
- al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione e all’autorità di controllo.
- Per i soggetti imputati ammessi alla prova
- L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e al Tribunale, nella persona del Giudice che ha emesso il provvedimento, le eventuali violazioni degli obblighi dell’imputato in conformità al disposto di cui all’art. 4 del D.M. n° 88 del 09/04/2015 (l’imputato che, senza giustificato motivo, non si rechi nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandoni o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.);
- al termine dell’esecuzione del LPU, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative degli imputati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione conclusiva che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dall’imputato, completa di registrazione delle presenze effettuate, da inviare unicamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, titolare della verifica del lavoro di pubblica utilità.
Art.6 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di Fontanelice.
Art.7 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni due dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa fra i contraenti.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali.
Bologna, 22 maggio 2024
IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Dott. Alberto Ziroldi
Il Sindaco del COMUNE DI FONTANELICE
Dott. Gabriele Meluzzi