Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Monghidoro -15 novembre 2024 - 10 febbraio 2025 - 9 febbraio 2026
9 febbraio 2026
TRIBUNALE DI BOLOGNA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:
- art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
- legge 11 giugno 2004 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
- art. 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”;
- Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
- il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.
Considerato che:
- L’art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. , stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- Il Comune di Monghidoro rientra tra gli enti indicati dall’art. 54 del citato D. Lgs. 274/2000 presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 30/10/2024 ... il Comune di Monghidoro ha disposto di aderire a tale rapporto convenzionale con oggetto “lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, non retribuito in favore della collettività, approvando contestualmente lo schema di convenzione in oggetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
Tra
Il COMUNE DI MONGHIDORO, v. G.Matteotti n. 1, 40063 Monghidoro (BO), P.I. 00515471209, C.F. 00562720375, rappresentata dal Sindaco Barbara Panzacchi
E
il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Bologna, Dr. Pasquale Liccardo giusta delega di cui in premessa;
Art. 1 – Attività da svolgere
L’ente consente che i soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Lgs., prestino all’interno della propria organizzazione e nei servizi, di seguito meglio indicati, attività non retribuita in favore della collettività fino a n. 2 (due) condannati.
Nello specifico i condannati saranno assegnati e distribuiti ai servizi in funzione dell’effettiva necessità.
Il Comune di Monghidoro specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i vari settori del Comune di Monghidoro:
- attività di ausilio per assistenza ad anziani, bambini e disabili, sotto la direzione e il coordinamento del personale del servizio;
- vigilanza presso le scuole del territorio;
- attività a favore di anziani, minori, disabili anche di accompagnamento presso strutture e centri riabilitativi;
- distribuzione di generi di prima necessità, vestiario etc.
- attività di piccola manutenzione su arredi, attrezzature, edifici e aree verdi della Pubblica Amministrazione;
- attività in supporto a manifestazioni di interesse pubblico e di attività culturali anche nei termini di vigilanza, allestimento di spazi espositivi
- attività di supporto presso i diversi servizi amministrativi dell’ente;
- prestazioni di lavoro varie, pertinenti la specifica professionalità del condannato.
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
L’ente, contestualmente alla trasmissione – all’Autorità di Pubblica sicurezza deputata al controllo citata in sentenza – della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso il Comune sono:
- Francesca Cervellati Responsabile dell’Area Finanziaria – Segreteria Generale, o suo delegato in funzione delle attività a cui sarà adibito il condannato.
L 'Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi individuati e ad indicare nei progetti i nominativi dei sub referenti.
L’Ente cura l’inserimento dei condannati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti dei servizi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo delle sentenze desunte dal protocollo generale.
Art. 4 - Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L’Ente si impegna a far si che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti. Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall’Ente ed a quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. E’ obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell’esecuzione della pena il Coordinatore, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato, mentre i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 n. 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.
Art. 7 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione
L’ Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Ente, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.
Art. 9 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 15/11/2026, anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all’ art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi e le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018.
Bologna lì, 15/11/2024
Il Sindaco del Comune di Monghidoro
Barbara Panzacchi
Il Presidente del Tribunale di Bologna
Pasquale Liccardo
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) DA FEBBRAIO 2025 A FEBBRAIO 2027
Premesso
che:
- La Legge 28/04/2014 67 pubblicata in G.U. n. 100 in data 2 maggio 2014 ed entrata in vigore il 17 maggio 2014 ha introdotto l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova;
- Il nuovo istituto consente all’imputato di reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore ai 4 anni di reclusione – nonché per i delitti specificamente individuati nell’Art. 550 comma 2 p.p. – di richiedere la messa alla prova che consiste – anche – nello svolgimento di lavoro di pubblica utilità;
- A norma dell’art 464 quater p.p. il Giudice dispone, su richiesta dell’imputato e con il programma di trattamento predisposto della UEPE competente per territorio, la messa alla prova con sospensione del processo;
- Tale istituto prevede condotte riparatorie, risarcitorie e l’affidamento del richiedente al servizio sociale, ma soprattutto lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni, aziende sanitarie o presso enti e associazioni anche internazionali che operano in Italia per l’assistenza sociale, sanitaria e di volontariato (art. 168 bis comma 3 p.);
- In data 8 giugno 2015 è stato emesso il regolamento del Ministero della Giustizia previsto all’art. 8 della legge 67 del 2014 che disciplina il lavoro di pubblica utilità e stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il predetto regolamento prevede che nelle convenzioni debbano essere specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti (art. 2) e che comunque esse debbano rientrare nelle seguenti tipologie: per finalità sociali e socio sanitarie; per finalità di protezione civile; per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale; per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico; per la manutenzione e la fruizione di immobili e servizi pubblici; infine, inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;
- Le parti hanno concordato di estendere la previsione dei lavori di pubblica utilità nell’ipotesi di pena sostitutiva ai sensi dell’Art 56 bis 689/1981, come modificato dal D.Lvo 150/2022 sia nel caso in cui detta pena sia inflitta con sentenza di condanna o applicata con sentenza ex art 444 C.p.p. o con decreto penale.
- Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni
Considerato che:
- Il Comune di Monghidoro rientra tra gli enti indicati all’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità e che il 15/11/2024 è stata siglata analoga convenzione per concordarne le modalità;
- che con deliberazione di Giunta Comunale 14 del 5/2/2025 il Comune di Monghidoro ha disposto di aderire alla “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 28 APRILE 2014 N. 67 E DELL’ARTICOLO 1 DEL DECRETO MINISTERIALE 8 GIUGNO 2015 N. 88 (LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PER SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA) DA FEBBRAIO 2025 A FEBBRAIO 2027” non retribuito in favore della collettività, approvando contestualmente lo schema di convenzione in oggetto;
SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
TRA
Il Comune di Monghidoro, v. G. Matteotti n. 1, 40063 Monghidoro (BO) nella persona del Sindaco Barbara Panzacchi,
E
Il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del Presidente del Tribunale Ordinario di Bologna dott. Pasquale Liccardo
Art. 1 Attività da svolgere
L’Ente si impegna ad ospitare fino a n. 2 (due) persone ammesse alla messa alla prova con svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le proprie strutture.
Il Comune di Monghidoro si riserva di esprimere un parere preventivo sull’inserimento dei singoli imputati, ammessi con ordinanza del Giudice alla messa alla prova - lavoro di pubblica utilità, sulla base di considerazioni di opportunità connesse alla tipologia di reato e alle condizioni soggettive degli imputati stessi, tenuto conto della specificità dell’attività svolta dall’Associazione e dei servizi erogati alle famiglie che hanno minori in cura per malattia onco-ematologica.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l ’ Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:
- attività di ausilio per assistenza ad anziani, bambini e disabili, sotto la direzione e il coordinamento del personale del servizio;
- vigilanza presso le scuole del territorio;
- attività a favore di anziani, minori, disabili anche di accompagnamento presso strutture e centri riabilitativi;
- distribuzione di generi di prima necessità, vestiario etc;
- attività di piccola manutenzione su arredi, attrezzature, edifici e aree verdi della Pubblica Amministrazione;
- attività in supporto a manifestazioni di interesse pubblico e di attività culturali anche nei termini di vigilanza, allestimento di spazi espositivi
- attività di supporto presso i diversi servizi amministrativi dell’ente;
- prestazioni di lavoro varie, pertinenti la specifica professionalità del condannato;
Art. 2 Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dagli imputati in conformità con quanto disposto nell’ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova pronunciata dal Giudice e nella quale è indicato il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, con riferimento a quanto indicato all’art. 1. L’articolazione della prestazione lavorativa gratuita dovrà tenere conto oltre che delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato anche delle esigenze del servizio.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art.3 del D.M. 8 Giugno 2015 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso l’Ente sono:
- dott.ssa Francesca Cervellati, Responsabile dell’Area Finanziaria – Segreteria Generale, o suo delegato in funzione delle attività a cui sarà adibito il condannato.
I soggetti individuati per le specifiche attività da svolgere presso l’Ente hanno il compito di coordinare l’attività del singolo imputato messo alla prova, impartire le relative istruzioni, provvedere alle verifiche di cui all’art. 6 della presente convenzione e di provvedere alla trasmissione della documentazione inerente all’assolvimento degli obblighi del lavoro svolto dall’imputato, la redazione della relazione finale e la trasmissione della medesima all’UEPE di Bologna.
L’Associazione cura l’inserimento degli imputati, previo accordo con gli stessi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne, l’ordine dei programmi di trattamento redatti dall’UEPE di Bologna.
Art. 4 Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale degli imputati, curando altresì che l’attività sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani e la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 comma 2-3-4 del citato decreto legislativo.
Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, sono tenuti a utilizzarli secondo le istruzioni fornite dall’Ente e in base a quanto previsto dalla normativa vigente e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze relative all’ente comunque acquisiti durante lo svolgimento dell’attività.
Il Comune di Monghidoro tratta i dati personali e le categorie particolari di dati personali degli imputati, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente per l’attivazione e gestione del lavoro di pubblica utilità presso la propria sede. I dati sono trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché nel rispetto delle procedure organizzative e tecniche interne adottate dal Titolare.
Art. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazione
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere agli imputati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria ed è carico del Comune di Monghidoro l’assicurazione degli imputati contro infortuni e malattie professionali.
Il Comune di Monghidoro garantisce inoltre la copertura della responsabilità civile verso terzi dei lavoratori di pubblica utilità.
Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima alla UEPE le eventuali violazioni degli obblighi inerenti la prestazione lavorativa dell’imputato (Es. se questi senza giustificato motivo non si reca al luogo dove deve svolgere la prestazione o lo abbandona e si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…)
Al termine della messa alla prova il Coordinatore, ai sensi dell’art. 3 della Convenzione, dovrà redigere una relazione del lavoro svolto (da inviare alla UEPE che ha predisposto il programma di trattamento nel quale inserisce la prestazione di lavoro gratuito) che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.
I soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 comma 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative degli imputati ed impartire loro le relative istruzioni provvedendo alla rendicontazione delle presenze giornaliere.
Art. 7 Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8 Durata
La convezione avrà durata di anni due (2), a decorrere dalla data di sottoscrizione. Copia della convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari penali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero.
Art. 9 Imposta di Bollo e registrazione
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26 aprile 19866 n. 131 Tariffe – parte seconda.
Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede o che con il proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione. La presente convenzione non è soggetta all’imposta di bollo.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi e le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs. 101/2018
Bologna, 10/02/2025
Comune di Monghidoro
Il Sindaco
Dr.ssa Barbara Panzacchi
Tribunale di Bologna
Il Presidente
Dr. Pasquale Liccardo
Identificativo della convenzione: 17628012
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DELL'ART. 56-BIS DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E DELL’ART. 2, COMMA 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
Che nei casi previsti dall’art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell’imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 – bis;
che ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell’art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni private, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
che ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Alberto Ziroldi, delegato, Presidente del Tribunale di Bologna, giusta delega di cui all’atto in premessa, e l’Ente Comune di Monghidoro nella persona del legale rappresentante Barbara Panzacchi,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n.1 soggetti svolgano presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dell’art.56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente 1, dislocate sul territorio come da elenco allegato.
L’ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 1, comma 2, del DM 27 luglio 2023.
- Altre prestazioni in favore della comunità connesse alla specifica professionalità del soggetto interessato.
- Prestazioni nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi.
- Prestazioni per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali.
- Prestazioni per finalità sociali, socioassistenziali e sociosanitarie nei confronti di persone ludo dipendenti, alcoldipendenti, tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri o ex-detenuti in condizioni di fragilità e di marginalità sociale.
- Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali.
- Prestazioni per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche.
- Prestazioni per la tutela dell’arredo urbano e la pulizia di vie, piazze, spiagge, corsi d’acqua e, in generale, di luoghi destinati alla pubblica fruibilità.
- Prestazioni volte alla promozione dell’educazione e della sicurezza stradale e quella sui luoghi di lavoro.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena- programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell’art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L’ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art.5
L’ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all’ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli, l’eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato. In tal caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi all’autorità designata dal giudice per controlli che saranno effettuati, di norma durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all’assolvimento degli obblighi del condannato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente secondo l’art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 9, in caso di cessazione dell’attività.
Art.8
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione.
Art.9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Bologna, lì 09/02/2026
Il legale rappresentante dell’Ente,
Barbara Panzacchi
Il Presente del TRIBUNALE DI BOLOGNA,
Alberto Ziroldi, delegato