Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Venafro - 23 ottobre 2013
23 ottobre 2013
TRIBUNALE di ISERNIA
TRIBUNALE DI ISERNIA
COMUNE DI VENAFRO (Prov. Isernia)
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
ai sensi del1’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n° 274 e dell’art. 2, co. 1, del D.M. 26 marzo 2011 nonché del1’art. 165 cod.pen.
L’anno duemilatredici, il giorno VENTITRE’ del mese di OTTOBRE, ne1 Palazzo di Giustizia di Isernia:
TRA
TRIBUNALE DI ISERNIA (cod.fisc. 80050180944), di seguito Tribunale, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore Dott. Guido Ghionni, domiciliato per la carica presso il Tribunale di Isernia, in Isernia, alla piazza T. Tedeschi;
E
COMUNE DI VENAFRO (cod. fisc. 80000270944), di seguito Ente, in persona del Vice Sindaco legale rappresentante pro tempore Avv. Alfredo Ricci, giusta delibera di Giunta Comunale n. 47 Del 5.9.2013, domiciliato per la carica presso il Comune di Venafro, in Venafro (IS), alla piazza E. Cimorelli, n. 1;
Premesso che:
- ai sensi del combinato disposto dell’art. 54 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n.468”, della legge 11 giugno 2004, n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”, dell’art. 73, co. 5 bis, del d. P.R. n. 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005, n. 272, convertito in legge 2l febbraio 2006, n.49, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010, n. 120 — artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nelle prestazioni di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- ai sensi dell’art. 2, co. 1, del D.M. 26 marzo 2001, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può esseri svolto il lavoro di pubblica utilità;
- ai sensi dell’art. 165 cod.pen. il Giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale de1la pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore de1la collettività;
- il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- il Comune di Venafro, presso cui potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra quelli indicati nell’art.54 del decreto legislativo n. 274/2000;
- con delibera di Giunta Comunale n. 47 Del 5.9.2013, il Comune di Venafro ha stabilito di procedere alla stipula della presente convenzione con il Tribunale di Isernia;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Attività da svolgere
Il Comune di Venafro (di seguito Ente) consente che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 274/2000 prestino all’interno della propria organizzazione la loro attività non retribuita in favore della collettività, salva la facoltà riconosciuta al Comune di denegare il consenso per singoli soggetti per contingenti esigenze organizzative interne. L’ Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgere nelle sottoindicate aree:
- servizi inerenti il verde pubblico e l’arredo urbano;
- servizi inerenti la circolazione stradale e la viabilità;
- servizi inerenti la manutenzione di beni
Art. 2 - Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata dei lavori di pubblica utilità.
Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinai e le prestazioni
L'Ente indica nel presente atto al Presidente del Tribunale i nomi delle persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni:
- Ornella Celino, Responsabile pro tempore Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Venafro, per le prestazioni di cui alle lettere a) e c) del precedente art.1;
- Gianni Giampietri, Comandante pro tempore della Polizia Municipale del Comune di Venafro, per le prestazioni di cui alla lettera b) del precedente art.1.
L’Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.
Art. 4 - Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art.54, co. 2, 3 e 4, del d.lgs n.274/2000.
L’Ente si impegna a far sì che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il persona1e alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 - Divieto di retribuzione
È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività svolta.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.
Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima a1l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del d.lgs. n. 274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca sul luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7 - Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite della presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8 - Relazione sul1’applicabilità della convenzione
Il servizio del Comune di Venafro coinvolto, predisporrà semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
Art. 9 - Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni DUE a decorrere dalla data di sottoscrizione, con rinnovo tacito di due anni in due anni, salvo disdetta di una delle parti da inoltrare con racc. a/r almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco deg1i enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali, nonché agli Uffici del Giudice di Pace della Provincia di Isernia.
Il presente atto, redatto su carta resa legale, su n. 5 facciate, in doppio originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. n. 131 del 26.4.1986.
Letto, approvato e sottoscritto.
Isernia, 23 ottobre 2013
TRIBUNALE DI ISERNIA
Il Presidente
Dott. Guido Ghionni
COMUNE DI VENAFRO
Il Vice Sindaco
Avv. Alfredo Ricci