Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Tornaco - 27 ottobre 2021
27 ottobre 2021
TRIBUNALE DI NOVARA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.vo 28 AGOSTO 2000, N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- Che, a norma dell'art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l'art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. A), punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.Lso 274/2000
- Alla luce delle disposizioni di cui al capo ll della legge n. 67/2014, in tema di "Messa alla Prova"
- che Part. 2, comma l del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del -citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Tornaco presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Filippo Lamanna Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa e l'Ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante, Sindaco pro-tempore, Caldarelli Giovanni, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro nella manutenzione del patrimonio pubblico;
- prestazioni di lavoro nei servizi sociali;
- prestazioni di lavoro presso le sedi come pulizia e archiviazione;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti alla specifica professionalità o al titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena alternativa.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Arch. Gatti Valeria e il Geom. Viviani Serena.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
É obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorati dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data in cui sarà firmata dal Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.
Tornaco, 27/10/2021
Il Presidente del Tribunale
Dott. Filippo Lamanna
Sindaco del Comune di Tornaco
Dott. Caldarelli Giovanni