Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di San Benedetto del Tronto - 14 settembre 2020

14 settembre 2020

Tribunale di ASCOLI PICENO

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.Lgs. 28/08/2000 N. 274, DEL D.M.26/03/2001, DELL'ART. 186, coma 9-bis, del D.LGS. N. 30/04/1992 N. 285 E DELL'ART. I68-BIS DEL CODICE PENALE (MESSA ALLA PROVA)

Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso gli Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;

che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

l'art. 168—bis del Codice Penale — Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, stabilisce che " Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. ...omissis... La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni' ... omissis...

tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e l’ente Comune di San Benedetto del Tronto nella persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. Pasqualino Piunti, Sindaco si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente a far svolgere presso le proprie strutture operative attività non retribuita in favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di sei (6) soggetti condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 285/1992 (per guida sotto l'influenza dell'alcool) ovvero imputati ex art. 168-bis del Codice Penale, ai quali sia stata concessa la messa alla prova subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Tale limite potrà essere eventualmente

elevabile, a discrezione dell'Ente, in base alla situazione organizzativa contingente.

L'Ente, ha facoltà di respingere le istanze di svolgimento dei lavori di pubblica utilità per motivi organizzativi ovvero per indisponibilità del richiedente a svolgere il lavoro nelle giornate negli orari messi a disposizione dell'Ente.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. I del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le prestazioni: assistenza a persone svantaggiate; lavori di protezione civile; lavori a tutela della flora e della fauna e di prevenzione al randagismo degli animali; lavori volti a salvaguardare manutenzione e decoro di spazi pubblici del Comune; altre prestazioni attinenti le specifiche professionalità del condannato.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza/nel decreto penale di condanna, ove il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 274/2000, indica la durata del lavoro di pubblica utilità, ovvero a quanto previsto nel programma di messa alla prova.

L'Ente, prima della stesura del programma dei lavori, convocherà il condannato/l'imputato a colloquio e valuterà con piena discrezionalità, sentite le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato/dell'imputato e tenuto, altresì, conto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative del soggetto, l'ambito e la struttura di inserimento maggiormente adatta. L'Ente ha facoltà di non procedere all'elaborazione del programma qualora non sia opportuno inserire il soggetto, in base alle caratteristiche personali o professionali dallo stesso possedute, in alcuna delle proprie strutture deputate

all'accoglimento dei richiedenti il beneficio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Lo svolgimento dell'attività sarà definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" che indicherà:

il nominativo del Referente del Comune di San Benedetto del Tronto incaricato dei compiti di cui al successivo art. 3 (Coordinatore);

la struttura presso la quale sarà impiegato il condannato nonché le specifiche mansioni da svolgere ed i nominativi dei soggetti incaricati di impartire le istruzioni operative di cui al successivo art. 3 (Responsabili di attività);

l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;

gli obblighi del soggetto avviato a lavoro di pubblica utilità e le sue modalità di svolgimento dell'attività.

Tale accordo sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività, dal condannato e dal Dirigente del Servizio di appartenenza del Coordinatore.

Il Comune di San Benedetto del Tronto si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso il proprio Ente qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle finzioni da svolgere.

Art. 3

Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001, l'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua:

  • il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati (Coordinatore) nel dipendente designato dal Dirigente del Servizio competente in base alla propria macrostruttura e che si avverrà della collaborazione dei responsabili dei servizi dell'Ente;

i soggetti incaricati di impartire le istruzioni operative, nei responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (Responsabili di attività) che vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al Coordinatore stesso per gli atti di competenza.

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale, nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale, la designazione del Coordinatore ed eventuali integrazioni o modifiche.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

 

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.

Art.8

La presente convenzione avrà la durata di un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Presidente del Tribunale, e sarà rinnovabile tacitamente di anno in anno, salvo formale disdetta da notificarsi almeno trenta giorni prima della scadenza naturale della Convenzione medesima.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Ascoli Piceno, 14/9/2020

Per il Comune di San Benedetto del Tronto
Il Sindaco
Pasqualino Piunti

Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Luigi Cirillo