Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e il Comune di Maltignano - 8 novembre 2024
8 novembre 2024
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 28 AGOSTO 2000, N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO CHE:
a norma dell’art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
il Comune di Maltignano, presso il quale potrà essere svolto il Lavoro di Pubblica Utilità, rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato D.Lgs. n°274/2000;
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 03 ottobre 2024, il Comune di Maltignano ha approvato lo schema della presente convenzione per lo svolgimento presso la propria sede di lavori di pubblica utilità da parte di persone condannate a norma dell’art. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 186 comma 9 bis del Codice della Strada,
TRA
il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti,
E
l’Ente Comune di Maltignano, nella persona del legale rappresentante pro - tempore, dott. Claudio Flamini, Sindaco,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L’Ente consente che numero 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- prestazioni di lavoro di educazione stradale nelle scuole, di controllo attraversamenti pedonali entrata/uscita alunni, di presenza sul territorio, rispetto regolamenti comunali, azioni varie su ripristino e tutela del decoro urbano, in supporto al personale addetto alla Polizia Municipale;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, in supporto al personale addetto all’Ufficio Tecnico-Manutentivo;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, di manutenzione del verde urbano, in supporto al personale addetto al Servizio Ambiente;
- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia della biblioteca, attività di supporto per eventi, manifestazioni, iniziative varie dell'Amministrazione, in supporto al personale addetto al Servizio Cultura.
Le attività verranno di volta in volta definite dai soggetti di cui all’ articolo 3 della presente convenzione, in base alle esigenze e alle priorità dell’ente.
Sarà cura dell’ente comunicare alla cancelleria del Tribunale e all’UEPE eventuali variazioni e/o integrazioni al presente elenco di aree di attività.
L’orario di lavoro potrà essere articolato in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, per il periodo fissato dal giudice
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
- Responsabile dell’Area Tecnica, Arch. Stuzzica Antonella, per i servizi Lavori Pubblici, Ambiente, patrimonio e Protezione civile
- Responsabile dell’Area 4^, Dott. Flamini Claudio, per i servizi Cultura e Polizia Municipale.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni e/o modifiche dei soggetti sopra indicati.
I soggetti sopra individuati si avvarranno, ove possibile e/o necessario, della collaborazione di dipendenti comunali assegnati alle Aree di rispettiva competenza per affiancare i condannati nello svolgimento delle mansioni assegnate, per impartire le istruzioni operative e per vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al proprio Responsabile di riferimento.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
L’ente si impegna a comunicare quanto prima all’autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del D.Lgs. n°274/2000.
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni 1 (UNO), a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte del Presidente del Tribunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.
Data, 08/11/2024
PER IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Presidente del Tribunale
Dott. Luigi Cirillo
PER IL COMUNE DI MALTIGNANO
Il Sindaco pro-tempore
Dott. Claudio Flamini