Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRAPANI e il Comune di Paceco - 11 novembre 2013
11 novembre 2013
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Presidenza
E
Comune di Paceco
ACCORDO
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001
Premesso
- che fra il Tribunale Ordinario di Trapani e l’U.E.P.E. di Trapani è stato sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi del decreto Ministeriale 26 marzo 2001, in data 16 marzo 2012;
- che, ai sensi di tale accordo, l’U.E.P.E. fra l’altro si è impegnato a favorire l’attuazione delle norme sul lavoro di pubblica utilità, incentivando enti, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato ad aderire a tale iniziativa;
- che a norma dell’art. 54 del D.L. vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e – in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis del D.P.R. 309 del 1990 e degli Artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) - il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
considerato
che il Comune di Paceco con sede a Paceco, Via Amendola n. 1, C.F. numero 00255210817 qui rappresentato dal dott. Isidoro Stellino, nato a XXX il XXX, responsabile Settore Sesto – Servizi Sociali, su delega del Sindaco Biagio Martorana, nato a XXX il XXX, è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate
si conviene
quanto segue tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Piero Grillo, Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani, giusta delega del Presidente di cui in premessa e il Comune di Paceco, come sopra identificato e rappresentato
CONVENZIONE
ART. 1
Attività da svolgere
Il Comune di Paceco in premessa precisato consente che i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
Il Comune di Paceco specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
- di cui alla scheda allegata.
ART.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
Il Comune di Paceco che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, nel proprio legale rappresentante la persona incaricata di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.
Il Comune di Paceco per il tramite del suddetto legale rappresentante incaricato di coordinare le prestazioni individua un operatore che, sulla scorta di incarico, ha il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi mantiene i rapporti con gli operatori dei vari servizi, segnala eventuali inadempienze all’U.E.P.E. e al giudice e, in generale, segue il condannato durante il periodo di inserimento.
Il Comune di Paceco si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati, di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Paceco si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 commi 2 e ss del citato Decreto Legislativo.
Il Comune di Paceco si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto al Comune di Paceco corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
È obbligatoria l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Gli oneri per tale copertura assicurativa sono a carico del Comune di Paceco-.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’U.E.P.E. ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto previsto dalla normativa citata in premessa.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l'esecuzione della pena, una relazione, da inviare all’U.E.P.E. e al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’associazione
ART. 9
Relazione sull’applicazione della convenzione
Il Comune di Paceco, d’intesa con l’U.E.P.E. di Trapani, predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.
ART. 10
Durata dell’accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale, rinnovabile tacitamente, salvo revoca comunicata per iscritto entro il termine di scadenza.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generali affari penali.
Trapani, 11 novembre 2013
Per il Tribunale di Trapani
Il Presidente di Sezione Delegato
Piero Grillo
Per il Comune di Paceco
Il Delegato del Sindaco
Isidoro Stellino
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE ORDINARIO Dl TRAPANI PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO Dl PUBBLICA UTILITA' Al SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Allegato TECNICO PER LA DISCIPLINA Dl APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE
Ragione Sociale: Comune di Paceco
Sede Legale: Via Amendola n.1 - Paceco
Codice Fiscale: 00255210817
Rappresentante legale: Biagio Martorana
CONDIZIONI Dl IMPIEGO
Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: locali e strutture comunali (uffici, impianti sportivi, plessi scolastici)
Numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente: 2
Orario di lavoro previsto: dalle 09:00 alle ore 13.00
di giorni lavorativi per settimana: 5 dal lunedì al venerdì’
Riposo: sabato e domenica
Mansioni prevalenti:
pulizia locali e strutture comunali