Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Pogno - 26 luglio 2023

26 luglio 2023

TRIBUNALE DI NOVARA

 

TRIBUNALE DI NOVARA

E

COMUNE DI POGNO

CONVENZIONE per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità
ai sensi degli artt. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 numero 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001

Premesso che

- a norma dell’art. 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- l’art. 2 delle Legge n. 145 del 2004, nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4, e 6) del D.Lgs n.274 del 2000;

- l’art- 73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al Giudice, limitatamente ai reati cui all’art. 73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990, commessi da tossicodipendenti o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 cpp, su richiesta dell’imputato e, sentito il P.M. qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quelle del lavoro di pubblica utilità ex art. 54 d. Lgs n. 274/2000 secondo le modalità ivi previste;

- l’art. 224 bis del D.Lgs n. 285/1992 (Codice della Strada) prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul CDS, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;

- l’art. 186 comma 9-bis e l’art. 187 comma 8 bis CdS, così come modificati dalla legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite per una sola volta e purché non ricorra l’aggravante dell’incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;

- ai fini dell’istituto della “Messa alla prova” dell’imputato ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che “ la prestazione del lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274”;

- l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16/7/2001;

CONSIDERATO CHE

 il COMUNE di POGNO presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo,

SI STIPULA

La presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Gianfranco Pezone, Presidente del Tribunale ordinario di Novara (di seguito “il Tribunale”), giusta la delega di cui in premessa, e IL COMUNE di POGNO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, PARACCHINI MARIA ELIANA, autorizzato alla firma dela presente convenzione, giusta deliberazione G.n. 68/2022

Art. 1
Attività d svolgere

Il comune di Pogno consente che n. 2 (due) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato.

  • a carattere prevalentemente tecnico manutentivo consistente nell’affiancamento del personale nelle aree verdi e parchi, nelle attività di pulizia manutenzione e azioni varie su ripristino e tutela del decoro urbano, progetti specifici in corso;
  • a carattere prevalentemente culturale / sociale , consistente nell’affiancamento del personale, nelle azioni di pulizia presso le Scuole, pre-post orario scolastico, nella attività di controlla attraversamento pedonale entrate/uscita alunni, “tutela” aree scolastiche esterne , progetti specifici in corso
  • e alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del decreto legislativo 274 del 2000, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove le stessa è svolta e le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

Il Comune che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del DM 26/3/2001 la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni nel Sindaco pro tempore del Comune di Pogno o suo delegato.

Il Comune si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni del nominativo indicato.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione -assicurazioni sociali

È fatto divieto al Comune di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’amministrazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

 potrà beneficiare, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

Il Comune ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza, in mancanza alla competente stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del Decreto legislativo n. 274 del 2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandono o si rifiuta di prestare e attività di cui è incarico, ecc). Al termine dell’esecuzione della pena i soggetti incaricarti ai sensi dell’art. 3 della convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8
Durata della Convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni TRE a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali.

Novara, 26/07/2023

Per il Tribunale di Novara 
Il Presidente
Il presidente f.f.
GIANFRANCO PEZONE

per il Comune
Il Sindaco pro tempore
Maria Eliana Paracchini