Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Novara - 22 febbraio 2022
22 febbraio 2022
TRIBUNALE DI NOVARA
Registro n. 20 del 17/02/2022
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA
E
IL TRIBUNALE DI NOVARA
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DELL’ART. 54 E DEL D.LGS 274 DEL 28 AGOSTO 2000 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 26 MARZO 2001.
L'anno duemilaventidue, il giorno 22 del mese di febbraio , in Novara:
tra il Comune di Novara, nella persona del Legale Rappresentante, dottor Alessandro Canelli, nato a Novara il 09.06.1970, nella qualità di Sindaco pro tempore;
e il Ministero della Giustizia, nella persona del Dottor Filippo Lamanna, Presidente pro tempore del Tribunale di Novara
PREMESSO
- che a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224Bis del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada) in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/09così modificato dal D.Lgs. 30/12/2015 n. 272 convertito in legge 1/02/2006 n.49, il Giudice di Pace ed il Tribunale in composizione monocratica possono
applicare, su richiesta dell’imputato, la pena di lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall’art.33, comma 1, lett. A) punto 1) della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive i nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.lgs. 274/2000;
- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
- che l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art.54, Comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti, o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Novara, ai fini della realizzazione di quanto previsto dal Dlgs. 274/2000 si avvarrà, oltre che dei propri Servizi, anche di Associazioni di Volontariato, di Cooperative Sociali e di altre organizzazioni all’uopo convenzionate (di seguito denominate Realtà Territoriali).
Tutto ciò premesso:
si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1 – Attività da svolgere
Il Comune di Novara, di seguito denominato Ente, si rende disponibile a far svolgere attività non retribuita a favore della collettività ad un massimo, in contemporanea, di 10 persone condannate alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e di 5 persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, residenti nel Comune di Novara o che, pur non essendone residenti, svolgano attività lavorative all’interno del perimetro comunale, oppure siano sottoposti alla giurisdizione del Tribunale di Novara.
L’Ente specifica che si avvarrà anche di Associazioni di Volontariato, di Cooperative Sociali e di altre realtà individuate attraverso avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse e che, se in possesso dei requisiti richiesti, verranno all’uopo convenzionate; l’attività non retribuita a favore della collettività in conformità di quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato;
prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi;
Servizi di pulizie e interventi di manutenzione ordinaria degli immobili e strutture comunali in concessione all’ente o organizzazione
Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dei condannati;
Art. 2 – Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita a favore della collettività è svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna nella quale il Giudice, a norma dell’Art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Distrettuale Esecuzione Penale
Esterna (U.D.E.P.E.) di Novara, salvo diversa disposizione del Giudice competente.
Art. 3 – Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
Il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni è individuato nella Dirigente del Servizio Politiche Sociali del Comun di Novara, Dott.ssa Patrizia Spina, per il tramite dei collaboratori operativi presso il Centro di Giustizia Riparativa di Novara.
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4 – Modalità di svolgimento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti
umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna, qualora l’attività venga svolta presso i Servizi del Comune di Novara, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Qualora l’attività si svolga presso le Realtà Territoriali, sarà a carico di queste ultime attenersi alla vigilanza in materia di sicurezza sanitaria.
Art. 5 – Divieto di retribuzione ed assicurazione
È fatto divieto all’Ente ed alle Realtà Territoriali all’uopo convenzionate di corrispondere ai condannati una retribuzione in qualsiasi forma per l’attività da esse svolta.
È obbligatoria e a carico dell’Ente e/o delle Realtà Territoriali all’uopo convenzionate l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 7 – Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.
Art.8 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla sua sottoscrizione.
Art. 9 – Adempimenti successivi
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972, allegato B, punto 16. La stessa viene sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, trattandosi di accordo fra pubbliche amministrazioni, e sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 2, Tariffa parte 2^, del D.P.R. 131/1986.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del tribunale per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’Art. 7 del D.M. marzo 2001.
Letto, approvato e sottoscritto.
Novara, 22/02/2022
Il Tribunale di Novara
Il Presidente
Dottor Filippo Lamanna
(firmato digitalmente)
Il Comune di Novara
Il sindaco
Dottor Alessandro Canelli
(firmato digitalmente)