Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VARESE e l’Associazione A.V.A.L. Odv Sez. Prov. di Varese - 2 novembre 2021
2 novembre 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
e
L’Ass. A.V.A.L. ODV Sezione Provinciale di Varese
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
che a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 224bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (nuovo Codice della Strada) il Giudice di Pace e - in applicazione della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell’art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21,2.2006 n. 49 - il Tribunale in composizione monocratica possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondano sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’ art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
CONSIDERATO
che l’Ass. A.V.A.L. (Associazione Volontari Acli Lombardia) ODV Sezione Provinciale di Varese ( di seguito denominata Associazione):
con sede legale a Varese via Speri Della Chiesa Jemoli. N. 9 C.F. 95048150122, rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo ed intende promuovere l’applicazione delle norme sopra indicate ed ha manifestato disponibilità ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni sotto meglio precisate.
SI STIPULA
La seguente convenzione tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Cesare Tacconi, Presidente del Tribunale di Varese, giusta delega di cui in premessa, l’Ass. A.V.A.L. ODV Sezione Provinciale di Varese qui rappresentata dal sig. Ruffino Selmi, che interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell’Associazione.
ART. 1
Attività da svolgere
l’Ass. A.V.A.L. ODV Sezione Provinciale di Varese, si impegna a favorire l’applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate affinchè i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino, nella misura non superiore a n. 1 unità contemporaneamente, la loro attività non retribuita in favore della collettività nell’ambito della propria struttura organizzativa.
L'Associazione specifica che presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, secondo la specifica professionalità o le attitudini del soggetto:
- prestazioni di lavoro nei confronti di portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale, e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.
ART. 2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività, è svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
L’attività del condannato al lavoro di pubblica utilità può essere anche di solo supporto amministrativo ed organizzativo.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
ART. 3
Coordinatori delle prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, incaricati di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni
sono: Ruffino Selmi, Daniele Moriggi, Carlo Naggi, Francesca Botta.
L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei titolari di funzione organizzative incaricati di coordinare l’attuazione della presente convenzione.
ART. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, La Cooperativa si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 4 commi 2 e ss. del citato Decreto Legislativo.
L’Associzione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto alla Cooperativa di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria ed è a carico della Cooperativa l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l’obbligo di comunicare senza ritardo all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 56 del decreto legislativo.
ART. 7
Relazione sul lavoro svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati, redigono, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 8
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’ente.
ART. 9
Durata della convenzione
La convenzione avrà la durata di tre anni a decorrere dalla sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
ART. 10
Allegati
Fa parte della presente convenzione il seguente documento:
- Allegato Tecnico.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere incluso nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione generali affari penali.
Varese, 02.11.2021
Per La Cooperativa/Associazione
IL PRESIDENTE
Ruffino Semi
Per il Tribunale Ordinario di Varese
Cesare Tacconi
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RIEPILOGO |
Settore Attività |
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Periodo (durata convenzione) |
Zona competenza |
Beneficiari residenti |
Nr. max contemporanei |
A |
B |
C |
D |
E |
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3 anni |
Come da allegato tecnico |
Comune di Varese e provincia |
1 |
x |
x |
x |
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Allegato a)
CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI VARESE PER L’APPLICAZIONE DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
(Ai sensi degli artt. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 e del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001)
ALLEGATO TECNICO PER LA DISCIPLINA DI APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
ENTE SOTTOSCRITTORE
- Ragione Sociale l’Ass. A.V.A.L. ODV Sezione Provinciale di Varese
- Sede Legale: via Speri Dalla Chiesa 9 – 2100 Varese
- IVA/C.F. 95048150122
- Rappresentante legale: Ruffino Selmi
CONDIZIONI DI IMPIEGO
- Sede di impiego lavoratori di pubblica utilità: Varese, Gallarate, Busto Arsizio
- Numero max di lavoratori impiegabili contemporaneamente presso al sede: 1
- Orario di lavoro previsto: 09:00 – 13:00//14:00 -18:00
- di giorni lavorativi per settimana: 5
- Giorno di riposo: sabato e domenica
- Mansioni prevalenti (breve descrizione): attività di volontariato. Ivolonatri A.V.A.L. ODV operano in molteplici campi di azione ponendosi al servizio nelle molteplici attività sociali promosse all’interno dei Circoli Acli e nelle zone Acli della provincia (sportelli informativi, animazione dei servizi, mense per pover ecc.); insegnanti delle scuole di italiano per gli stranieri e per attività di doposcuola; servizio di “navetta protetta” a favore di anziani e disabili presso le zone Acli di Gallarate e Busto Arsizio; servizio di accoglienza e orientamento delle persone; progetto specifici.