Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ALESSANDRIA e l'Associazione II Seme Odv - 31 maggio 2022
31 maggio 2022
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
CONVENZIONE TRAIL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
E
ASSOCIAZIONE ILSEME O.D.V.
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
AI SENSI DEGLI ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E ART. 2 DELD.M. 26 MARZO 2001
Premesso
che a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dall'art. 52 e 55 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 Ia pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita ln favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
che l'art. 2 della Iegge 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del c.p., ha consentito di subordinare Ia sospensione condizione della pena alia prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, a tal fine dichiarando applicabili gli articoli 44 e 54 (commi 2,3,4 e 6) del D.Lgs. n. 274/2000 e le relative convenzioni;
che l'art. 73 comma 5 bis inserito dall'art. 4 bis, comma 1, lett. G), del D.L. 30 dicembre 205, n. 272 il giudice può applicare Ia pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
che l'art. 224 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alia pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice, il giudice può disporre altresì Ia sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
che l'art. 186 comma 9 bis del D.Lgs 285 del 1992 (Codice della Strada), cosi come modificato dalla Legge 29.07.2010 n. 120, prevede che Ia pena detentiva o pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di Iotta alle dipendenze;
che l'art. 2 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato decreta legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività e svolta sulla base
di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alia stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
l'associazione il Seme O.D.V., presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;
TRA
II Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale di Alessandria, con sede legale in Alessandria, Corso Crimea n. 81, codice fiscale 80007660063, giusta Ia delega di cui alla premessa,
E
L'associazione il Seme O.D.V., che interviene nel presente atto nella persona del presidente con sede legale in Nizza Monferrato, Via Pio Corsi n. 12, codice fiscale 91013160055, - come da verbale dell'assemblea 13/05/2022, allegata alia presente Convenzione, della quale costituisce parte integrante.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Attività da svolgere
L'Associazione II Seme O.D.V. consente che un numero massimo di 3 ( tre) condannati possano svolgere presso Ia stessa lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa e prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività, in conformità del decreto ministeriale citato in premessa: Stoccaggio magazzino, lavori di piccola manutenzione, distribuzione alimenti.
Art.2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e Ia durata del lavoro di pubblica utilità.
Att.3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L'Associazione II Seme O.D.V. dispone che l'attività di coordinamento della prestazione lavorativa dei condannati verrà svolta dai seguenti volontari: XXX
L'Associazione II Seme O.D.V. si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità di trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, I'Associazione II Seme O.D.V. si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e Ia predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere Ia dignità della persona.
II Comune/ Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, stante Ia predisposizione di tali servizi.
Art. 5
Divieto di retribuzione - assicurazioni sociali
E' fatto divieto al Comune/Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività svolta. E' obbligatoria ed e a carico dell’'Associazione II Seme O.D.V. l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonchè riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L'Ente convenzionato presso cui il condannato presta l'attività ha l'obbligo di comunicare quanta prima all'autorità di pubblica sicurezza competente le eventuali violazioni degli obblighi del condannato.
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una dichiarazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare Ia risoluzione della stessa da parte del 1inistero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di Iegge, dalle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.
Art. 8
Durata della convenzione
La convenzione avrà Ia durata di anni 5 ( cinque ) a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione della stessa.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alia cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreta citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia Direzione generale degli affari penali
Alessandria 31.05.2022
Per l’Associazione
il legale rappresentante
per il Tribunale di Alessandria
il Presidente del Tribunale