Convenzioni per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e l’Associazione Rescue Dogs Odv - 16 marzo 2022 - 2 maggio 2025

2 maggio 2025

TRIBUNALE DI PARMA

 

CONVENZIONE CON RESCUE DOGS ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DEGLI ARTT. 168-BIS C.P., ART. 464-BIS C.P.P., E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015, N.88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Premesso

che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell’art.168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Aziende Sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;

che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art.2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n.88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti e le Organizzazioni indicate nell’art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art.168 bis codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento,

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Pio Massa Presidente del Tribunale di Parma, giusta delega di cui all’atto in premessa e RESCUE DOGS ODV, nella persona del Legale Rappresentante Sig. DAVIDE AZZOLINI

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Ente consente che nr.15 soggetti svolgano presso le presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l’attività lavorativa sono complessivamente n. 1, dislocate sul territorio e precisamente in Noceto (PR) via Bastone 1/7.

L’Ente informerà periodicamente la Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l’attività di orientamento e avio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori d’impiego indicati dall’art.2, comma 4, del D. M. n. 88/2015: GIARDINAGGIO, LOGISTICA, UFFICIO, SOCCORSO E CATTURA ANIMALI, GESTIONE ANIMALI E GESTIONE LOGISTICA INT.

 L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, alla Cancelleria del Tribunale e l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’Ente, sia nella fase d’istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M.88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina di lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4
Modalità del trattamento

L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal D.lgs 09/04/2008 n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti.

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla postazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art.3 comma 6 del Decreto Ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art.464-quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione ed eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’Ente si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 6

I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni all’Autorità Giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art.141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’Ente.

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale delle attività dell’Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3 del D.M. n.88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa con i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli affari penali e al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova, nonché all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma, lì 16 marzo 2022

Per L’Ente
Sig. Davide Azzolini

Il Presidente del Tribunale
Pio Massa

 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E RESCUE DOGS ODV PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

A norma dell’art 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, costi stente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;

l’art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

considerato che

l’Associazione sottonotata, presso il quale potrà essere svolto il l.p.u., rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dr. Pio Massa, Presidente del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e nella persona del sig. DAVIDE AZZOLINI quale legale rappresentante dell’Associazione RESCUE DOGS ODV (di seguito la “Associazione””):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Associazione consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 15 soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo citato in premessa ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, l’Associazione specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: GIARDINAGGIO, LOGISTICA, UFFICIO, SOCCORSO E CATTURA ANIMALI, GESTIONE ANIMALI E GESTIONE LOGISTICA INT.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

1) Agostino Zurolo;

2) i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Associazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L’Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Associazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Associazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo ( se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…)

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogata tacitamente per ulteriori tre anni in caso di mancata disdetta un mese prima della scadenza.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Parma, lì 16 marzo 2022

Per il Tribunale di Parma 
Il Presidente del Tribunale
Dr. Pio Massa

Per RESCUE DOGS
Sig. Davide Azzolini

 

Identificativo della convenzione: 17532832

Convenzione tra il TRIBUNALE di Parma

e

 L’Ente RESCUE DOGS ODV

per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità

ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001

Premesso

  • Che a norma dell'art. 54 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, in applicazione della L. n. 145 dell’11 giugno 2004 e dell’art. 73, comma V bis del D.P.R. 309 del 1990, così come modificato dal D.L. n. 272 del 30 dicembre 2005, convertito in Legge n. 49 del 21 febbraio 2006, il Giudice di Pace e il Giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • la Legge n. 120 del 20 luglio 2010, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del Lavoro di Pubblica Utilità, di cui all’art. 54 del D. L.vo n. 274 del 28 agosto 2000, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
  • che l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma VI del citato Decreto Legislativo, n. 274/2000, come confermato dall’art. 2, co1;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto l’art. 20-bis del codice penale e modificato la legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le pene della reclusione e dell’arresto possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • l’Ente firmatario, presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo 285 del 1992 e nell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981,

Si stipula

  • la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Maurizio Boselli, Presidente f.f del TRIBUNALE DI PARMA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e l’Ente RESCUE DOGS ODV ( di seguito “l’Ente) nella persona del Sig. Agostino Zurolo , identificato mediante documento personale di identità in qualità di legale rappresentante

Attività da svolgere

L’Ente consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di n. 50 persone condannate alla pena dei lavori di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo citato in premessa e dell’art. 56-bis della Legge n. 689 del 1981 , ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, e dell’art.1 del decreto ministeriale 27 Luglio 2023, il Comune di Parma specifica che detta attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le prestazioni relative al settore: logistica, cattura e soccorso animali, giardinaggio, eventi ecc.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2 del citato Decreto Legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e dall’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Il Responsabile delle aree Agostino Zurolo;
  • I soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato all’Ente e di impartire le istruzioni

L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna a garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 .

L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico dell’ Ente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché quella relativa alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6
Verifiche e Relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare, quanto prima, all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente e al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo quanto stabilito dall’art. 56 del predetto Decreto Legislativo e dell’art. 285 del 1992 e l’art. 65 della Legge n. 689 del 1981 (nel caso in cui, senza giustificato motivo, i condannati non si rechino nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità; si allontani da esso o si rifiuti di svolgere le attività di cui è incaricato).

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dai condannati.

L’Ente attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale di Parma da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente;

Art. 8
Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale di Parma, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'articolo 7 del Decreto Ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Parma, lì 2 maggio 2025

Il Rappresentante Legale dell’Ente RESCUE DOGS ODV
Agostino Zurolo

Per il TRIBUNALE di PARMA
Il Presidente f.f.
Maurizio Boselli

 

Identificativo della convenzione: 17532845

Convenzione tra il TRIBUNALE di Parma

e

RESCUE DOGS – ODV

per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità

ai sensi dell’art. 168-bis c.p., dell’art. 464-bis c.p.p. e dell’art. 2 del Decreto n. 88 dell’ 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia

Premesso

Che nei casi previsti dall'art. 168 bis c.p. e, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, subordinato all’espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;

Che ai sensi del 168 bis, comma 3 c.p., il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le Aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

Che ai sensi dell'art. 8 della legge n. 67 del 28 aprile 2014, e dell'art. 2 comma 1 del DM n. 88 dell’ 8 giugno 2015 del Ministro della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1 del citato Decreto Ministeriale;

che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle Convenzioni previste dall’art. 2 del Dm n. 88 del 2015 per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale;

che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento; tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione, tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del Dott. Maurizio Boselli , Presidente f.f del TRIBUNALE DI PARMA giusta delega di cui all’atto in premessa, e i l’Ente RESCUE DOGS ODV con sede in Noceto (PR) nella persona del legale rappresentante Sig. Zurolo Agostino , identificato mediante documento personale di identità.

Si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1

L’Ente consente che n. 50 persone svolgano, presso le proprie strutture l’attività non retribuita in favore della collettività per l’adempimento degli obblighi previsti ai sensi dell’art. 168 bis c.p. Le sedi presso cui potrà essere svolta tale attività sono complessivamente n. _1_dislocate sul territorio come da elenco allegato

L’Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli Uffici Giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88: Logistica, cattura e soccorso animali, giardinaggio, eventi ecc.

L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni alla cancelleria del Tribunale di Parma e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna e dall’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell’Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere, ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. n. 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L’Ente garantisce il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico delle del Comune di Parma, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti

Se previsti, l’Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L’Ente comunicherà all’UEPE - Ufficio Esecuzione Penale Esterna - il nominativo dei referenti incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell0art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L’Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che il Comune di Parma si impegna a predisporre.

L’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna informerà l’Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova dei soggetti inseriti.

L’Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’Ufficio dell’Esecuzione Penale Esterna.

Art 6

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, che assicura le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271, all'autorità giudiziaria competente.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la presente Convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente..

L’Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.

Art. 8

Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma3, del D.M. n. 88/2015.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (CINQUE) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della presente Convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati presso la Cancelleria del Tribunale di Parma; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia- Direzione Generale degli Affari Interni e al Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla prova, nonché all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente.

Parma, lì 2 maggio 2025

Il Rappresentante dell’Ente RESCUE DOGS ODV
Sig. Agostino Zurolo

Per il TRIBUNALE DI PARMA
Il Presidente f.f.
Dott. Maurizio Boselli