Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Mezzomerico - 27 giugno 2022
27 giugno 2022
TRIBUNALE DI NOVARA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
TRA
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Gianfranco Pezone, Presidente del Tribunale di Novara f.f., giusta la delega di cui in premessa
E
Il Comune di Mezzomerico, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Mattachini Pietro, si conviene si stipula quanto segue:
PREMESSO
Che, a norma dell’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
Che l’art. 186 comma 9-bis del CdS, introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. A), punto 1), della Legge 29 luglio 2010, n. 120, descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.L.vo 274/2000;
Che l’art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
Che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
Che il Comune di Mezzomerico presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo;
ART. 1
L’Ente consente che n. 8 (otto) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità e alla messa alla prova di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.
L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
pulizia delle strade, tombini e fossi; taglio dell’erba, sorveglianza area ecologica e altre prestazioni di lavoro, oggetto delle attività dell’Ente istituzionale, pertinenti alla specifica professionalità o titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena.
ART. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità e di messa alla prova.
ART. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei responsabili delle aree comunali interessate le persone incaricate di coordinare l’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
sig. Brivio Massimo – sig. Mattachini Pietro.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei Responsabili indicati.
ART. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già predisposti.
ART. 5
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E ‘obbligatoria ed è a carico dell’Ente a favore di coloro che svolgono il lavoro di pubblica utilità l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
ART. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni
lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
ART. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, o dalle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
ART. 8
La presente convenzione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di registrazione dell’atto al repertorio comunale.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonchè al Ministero della Giustizia — Direzione Generali Affari Penali.
Letto, approvato, sottoscritto.
Novara, 27/6/2022
PER IL COMUNE DI MEZZOMERICO: Pietro MATTACHINI
PER IL TRIBUNALE DI NOVARA: IL PRESIDENTE F.F. Dott. Gianfranco Pezone