Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di IVREA e il Comune di Ivrea - 10 febbraio 2022 - 16 febbraio 2025

16 febbraio 2025

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

COMUNE DI IVREA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’
(ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001)

E NEL PROCEDIMENTO DI MESSA ALLA PROVA
(ai sensi degli artt. 168 bis c.p., 464 bis c.p.p. e 2, co. 1, del D.M. 8 giugno 2015 n. 88)

Premesso che

  • a norma dell’art. 33 della Legge del 29 luglio 2010 n. 120, il Giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti del Terzo Settore, secondo le modalità previste dall’art. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274;
  • l’art. 2, co. 1 del Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001 stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell’art. 1 del citato Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
  • ai sensi dell'168 bis, comma 3, c.p. il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso Enti o Organizzazioni del Terzo Settore, anche internazionali, che operano in Italia, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
  • ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero delle Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1 del citato decreto ministeriale;
  • il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula dei protocolli in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tutto ciò premesso tra

il TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA (Codice Fiscale 93000060017), nella persona del Presidente Dott. Vincenzo BEVILACQUA, giusta delegata di cui in premessa, e

l’Ente COMUNE DI IVREA ,nella persona del Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e Innovazione, Arch. Nedo Carlo Vinzio,

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

L’Ente consente che n. 6 (sei) soggetti (contemporaneamente) prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture, ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa o ai sensi degli artt. 168 bis c.p. e art. 464 bis c.p.p.

L'Ente informerà la Segreteria del Tribunale e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio dei soggetti al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno presso le strutture dell'Ente le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015:

  1. attività di supporto alla conservazione del patrimonio librario;
  2. attività di supporto alle attività ordinarie e di segreteria;
  3. lavori di manutenzione e cura di beni del patrimonio pubblico

L’Ente individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Il Responsabile/coordinatore del Servizio presso il quale la persona viene inserita

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione/integrazione dell'elenco delle prestazioni o dei nominativi alla Segreteria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti in messa alla prova e/o condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

L’Ente segnalerà, inoltre, con tempestività, alla Cancelleria del Tribunale e all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del D.M. citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464/quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente si impegna a predisporre.

Art. 3

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 2 della presente convenzione, terminata l’esecuzione della pena dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto.

Art. 4

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Nel caso di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva, l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma dell’articolo 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Nel caso di sospensione del procedimento penale con messa alla prova, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.), che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Durante lo svolgimento dell’attività, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei soggetti, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L’Ente si impegna, altresì, a che i soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati ai lavori di pubblica utilità sono a carico dell'Ente, che provvede, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'Ente.

Art. 7

 L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività e dovrà informare tempestivamente il Giudice per l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme che regolano la disciplina dei lavori di pubblica utilità e dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 16 febbraio 2022

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Segreteria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa e agli organi competenti.

IVREA 10-02-2022

per il Comune di Ivrea
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona e Innovazione 
Arch. Nedo Carlo Vinzio
(firmato digitalmente)

Il PRESIDENTE del Tribunale
Vincenzo BEVILACQUA
(firmato digitalmente)

 

Identificativo della convenzione: 17488512

Convenzione tra il TRIBUNALE DI IVREA 

e

l'Ente COMUNE DI IVREA

per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità (art. 2 D.M. 26 marzo 2001)

Premesso

  • che a norma dell'art. 54 del D.lvo 28 agosto 2000, n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n.145 e dell’art. 73 comma V-bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’ imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
  • che l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6,del D.lvo 274/2000, stabilisce che 1'attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che 1'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato Decreto legislativo;

SI STIPULA

la presente convenzione (di seguito ''La Convenzione'') tra il Ministero della Giustizia che interviene nel presente atto nella persona del dott. ALESSANDRO SCIALABBA, Presidente del TRIBUNALE DI IVREA , giusta la delega di cui in premessa (di seguito ''Il Tribunale'') e l'Ente COMUNE DI IVREA (di seguito ''L'Ente''), nella persona del dott. Gilberto Guerriero nato a Cavaglià (VC) il 11/09/1959 identificato mediante documento personale di identità n. CA88060FZ in qualità di legale rappresentante:

Art. 1
Attività da svolgere

L'Ente consente che n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato;

Prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;

Prestazioni di lavoro nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;

Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L'Ente che acconsente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni

 Fabrizio Zucca Zucca

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4
Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare 1'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3, e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6
Violazione degli obblighi - Relazione sul lavoro svolto

I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’ esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7
Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salvo le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data della firma.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari interni.

Ivrea, lì 16/02/2025

Il legale rappresentante dell’Ente,
Gilberto Guerriero

II Presidente del TRIBUNALE DI IVREA,
ALESSANDRO SCIALABBA