Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Pizzone - 13 agosto 2024

13 agosto 2024

TRIBUNALE di ISERNIA

 

PROT. 1526/2024

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs n. 274 del 28 agosto 2000 e dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001

SOGGETTI STIPULANTI: TRIBUNALE DI ISERNIA E COMUNE DI PIZZONE

Premesso che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  • legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • art.73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi";
  • decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 - artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;

Il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

Considerato che:

  • l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
  • che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo.

Si conviene e si stipula la presente convenzione

TRA

Il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-TRIBUNALE DI ISERNIA che interviene al presente atto nella persona del Dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta la delega di cui in premessa

E

Il COMUNE DI PIZZONE (C.F.80050550948) nella persona del Sindaco Vincenzo Di Cristofano, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Pizzone (IS), in Via P.zza Municipio n.1.

Art. 1 - Attività da svolgere

Il Comune di Pizzone (di seguito Ente) consente che un numero massimo di 3 (tre) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato, prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

 L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001(G.U. nr.80 del 05.03.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art.54 c.6 del D.Lgs 28 agosto 2000,nr 274” ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

L’Ente individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, Vincenzo Di Cristofano Sindaco p.t. del Comune di Pizzone il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

L’Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni delle persone indicate.

Art. 4 - Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 co. 2,3,4 del citato decreto legislativo.

L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile presso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l’art. 26 del decreto legislativo (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro, le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’Ente.

Art. 8 - Relazione sull’applicazione della convenzione

Il servizio dell’Ente coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata di n. 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

È facoltà delle parti recedere dalla convenzione previa disdetta, da inviare tramite lettera raccomandata a.r., tre mesi prima della scadenza annuale.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia-Direzione generale degli affari penali e all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Campobasso.

Pizzone lì, 13/08/2024

Il Sindaco del Comune di Pizzone 
Vincenzo Di Cristofano

Il Presidente del Tribunale di Isernia
Vincenzo Di Giacomo