Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRIESTE e l'Agricola Monte San Pantaleone Cooperativa Sociale Società Cooperativa Onlus - 20 novembre 2012
20 novembre 2012
TRIBUNALE DI TRIESTE
Convenzione
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETI MINISTERIALI 26 MARZO 2001 E 16 LUGLIO 2001
Addì 20.11.2012, alle ore 11, presso la sede del Tribunale di Trieste, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente f.f. del Tribunale, Dr. Raffaele MORVAY, domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste - Foro Ulpiano n.1, giusta delega di cui ai DD.MM. 26 marzo e 16 luglio 2001; e, l'AGRICOLA MONTE SAN PANTALEONE - COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA - ONLUS, con sede a _________ - C.F. __________ - P.IVA __________ in persona del Presidente dottor GIANCARLO CARENA , denominato d'ora in avanti "Cooperativa";
PREMESSO
- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 ed in applicazione dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o in caso di mancata opposizione la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis e 187 co. 8 bis, D.L.vo 285/1992 (mod. dalla Legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
- che le norme citate affidano il compito di controllo sul1'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all'autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.Lvo 274/00 e per l'attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 145 del 2004 , mentre nel caso di beneficio concesso ai sensi dell'art 73 del DPR 309/90 o dell’art.186 e 187 del D.L.vo n.285/92, così come modificati, dall’art.33 della Legge n.120/10, il controllo può essere demandato a11’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna ( di seguito U.E.P.E.).
CONSIDERATO
che il/la "Ente /Associazione/Organizzazione", è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
(Attività da svolgere)
La Cooperativa consente, nei limiti massimi della sua disponibilità, che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa.
A tal proposito, la Cooperativa, citato specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni nelle giornate della settimana e nelle fasce orarie a lato indicate:
a) attività di giardinaggio e manutenzione del verde dal lunedì al venerdì pomeriggio dalle ore 08.00 alle ore 15.30
ART.2
(Modalità di svolgimento)
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma delle disposizioni normative citate nella premessa indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale la stessa deve iniziare.
Detta decisione viene agevolata dalla dichiarazione di disponibilità da parte della Cooperativa, tra quelle convenzionate, che l'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre; la quale dichiarazione contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dall'incaricato della Cooperativa nel quale si rende evidente: la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di 3 conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per la Cooperativa utilizzando il fac-simile allegato alla presente convenzione e sarà trasmesso all'Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la congruenza del piano.
La mancanza di osservazioni, secondo il principio del silenzio-assenso, equivale ad un parere di congruità.
Il referente della Cooperativa, avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, ovvero in caso di qualsiasi variazioni inerente la prestazione dell'attività invierà relazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'U.E.P.E competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire all'Organo di controllo di riferirà al Giudice che ha applicato la sanzione.
ART.3
(Autorità individuata per il controllo)
Il Giudice individua in sentenza l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante. All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza e della convenzione con la Cooperativa.
ART.4
(Coordinatori delle prestazioni)
la Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di garantire gli adempimenti di cui al punto 5) 6) 7) e 8) della presente, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di notiziare il Giudice di eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala eventuali inadempienze all'autorità incaricata, individuata nel dispositivo della sentenza, per il controllo del condannato.
ART.5
(Modalità di trattamento)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente/ Associazione/Organizzazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54, comma 2 e seguenti, del citato Decreto Legislativo.
ART.6
(Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali)
E' fatto divieto, la Cooperativa, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.
la Cooperativa fornisce, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante assicurazione obbligatoria presso l'INAIL ai sensi dell'art. 4 del DPR n.1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile con polizza R.C.T
Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva l’Ente/Associazione/Organizzazione si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi e all' organo preposto al controllo.
la Cooperativa, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso nonché di eventuali dispositivi di sicurezza alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART.7
(Violazione degli obblighi)
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo a11’Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/00, corredando la comunicazione da eventuali giustificazioni prodotte.
L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.
ART.8
(Relazione sul lavoro svolto)
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, redigono, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, espletato dal condannato, una relazione, che verrà inviata a11’Autorità competente per il controllo ( FF.OO. o U.E.P.E.), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Autorità individuata per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.
ART.9
(Risoluzione della convenzione)
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità ai termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento della Cooperativa ospitante.
ART.10
(Durata dell'accordo)
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto.
In ogni caso l'eventuale recessione deve avvenire con un margine di preavviso al fine di
consentire l'ultimazione di eventuali attività avviate o la ricollocazione di eventuali misure in corso.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Trieste, 20 novembre 2012
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Giancarlo Carena
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Raffaele Morvay