Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BOLOGNA e il Comune di Castel San Pietro Terme - 4 novembre 2024

4 novembre 2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2, COMMA 1, DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  • legge 11 giugno 2004 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • 73 comma V bis del D.P.R. 309/90 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272, convertito con legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi”;
  • Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 – artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”;
  • il Giudice di Pace e il Giudice Monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato.

Considerato che:

  • L’art. 2 comma 1 del D.M. 26 Marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato D. , stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare tra il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1 comma 1 del D.M., presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
  • Il Comune di Castel San Pietro Terme rientra tra gli enti indicati dall’art. 54 del citato D. Lgs. 274/2000 presso i quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.
  • che con deliberazione n. 171 del 31/10/2024 il Comune di Castel San Pietro Terme ha disposto di aderire a tale rapporto convenzionale con oggetto “lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità”, non retribuito in favore della collettività, approvando contestualmente lo schema di convenzione in oggetto;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

Tra

Il Comune di Castel San Pietro Terme rappresentato dalla Sindaca Francesca Marchetti

E

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Alberto Ziroldi, Presidente Vicario del Tribunale di Bologna, come da decreto n.9/2024 del Presidente del Tribunale, giusta delega di cui in premessa;

Art. 1 – Attività da svolgere

Il Comune di Castel San Pietro Terme consente che i soggetti tra imputati ammessi alla prova e condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino all’interno della propria organizzazione e nei servizi, di seguito meglio indicati, attività non retribuita in favore della collettività fino a n.5 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del Decreto Lgs..

Nello specifico i condannati saranno assegnati e distribuiti ai servizi in funzione dell’effettiva necessità.

Il Comune di Castel San Pietro Terme specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 26 marzo 2001, ha ad oggetto le prestazioni da svolgersi presso i vari settori dell’Ente:

  • Attività afferenti alle Area Servizi al Territorio (come azioni di pulizia, piccola manutenzione, micro interventi di ripristino strutturale anche nelle aree verdi, piccoli interventi di ripristino dell’arredo urbano, mantenimento della segnaletica stradale ecc);
  • Attività afferenti all’Area Servizi Amministrativi (come attività in supporto a manifestazioni di interesse pubblico, di attività culturali ed iniziative varie dell’Amministrazione comunale, attività di ufficio ecc…);

Art. 2 - Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il Giudice, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

L’ente, contestualmente alla trasmissione – all’Autorità di Pubblica sicurezza deputata al controllo citata in sentenza – della comunicazione di inizio attività, stabilisce un termine entro il quale la stessa venga conclusa dal condannato, nel rispetto dei suoi impegni lavorativi, di studio e familiari.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 comma 2 del D.M. 26.03.2001 di coordinare la prestazione lavorativa dell’imputato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni presso il Comune sono i Responsabili dei Servizi delle aree interessate o loro delegati.

L’Ente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi individuati e ad indicare nei progetti i nominativi dei sub referenti.

L’Ente cura l’inserimento dei condannati, previo accordo con gli stessi e con i singoli referenti dei servizi, seguendo di norma, conformemente alle esigenze organizzative interne e all’entità della pena, l’ordine di arrivo delle sentenze desunte dal protocollo generale.

Art. 4 – Modalità di trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, comma 2, 3 e 4 del citato decreto legislativo. L’Ente si impegna a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni pratiche previste alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano predisposti. Gli imputati impegnati in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale sono tenuti al rispetto delle istruzioni fornite dall’Ente ed a quanto previsto dalla normativa vigente

Art. 5 - Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività svolta. È obbligatoria ed a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6 - Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al Giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazioni degli obblighi dei condannati, secondo l'art. 26 del decreto legislativo (ad es. se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove doveva svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuti di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell’esecuzione della pena il Coordinatore, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, dovrà redigere una relazione da inviare al Giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro del condannato, mentre i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 n. 2 della Convenzione dovranno coordinare le prestazioni lavorative dei condannati ed impartire loro le relative istruzioni, fornendo rendicontazione delle presenze giornaliere al Coordinatore.

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8 - Relazione sull'applicazione della convenzione

L’ Ente predispone semestralmente una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. L’Ente, inoltre, segnalerà al Presidente del Tribunale, sulla base del numero delle sentenze pervenute in corso d’anno, la presunta impossibilità a far svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo di validità del rapporto convenzionale.

Art. 9 - Durata della convenzione

La presente convenzione avrà durata di anni due (2) a decorrere dalla data della sottoscrizione fino al 04/11/2026 anche a titolo di ratifica di attività svolte in corso di formalizzazione degli atti. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all’ art. 7 del Decreto Ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali

I soggetti sottoscrittori sono tenuti ad osservare gli obblighi e le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 del GDPR (regolamento UE 2016/679) e del D. Lgs. 101/2018

Bologna lì, 04/11/2024

La Sindaca
Francesca Marchetti

Il Presidente Vicario del Tribunale di Bologna
Alberto Ziroldi