Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERONA e il Comune di Veronella - 16 gennaio 2015
16 gennaio 2015
Tribunale ordinario di VERONA
Prot. N. 40 int. /4.5.3/14-1
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001
Premesso che
- a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
- l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
- l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
- l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
considerato che
- L’Ente Comune di Veronella presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Gianfranco Gilardi Presidente del Tribunale ordinario di VERONA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e il Comune di Veronella in persona del Vice-Sindaco Marisa Rettore, identificata a mezzo carta di identità come da delega del Sindaco in data 9.01.2015 n 139 (denominato ora in avanti “l’Amministrazione”):
Art. 1 Attività da svolgere
L’Amministrazione consente che un numero massimo di n. 1 condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa e in conformità del decreto ministeriale citato presso i sottoindicati servizi:
- Manutenzione del patrimonio comunale, in affiancamento agli operatori dipendenti dell’Ente, con lo svolgimento di semplici lavori di manutenzione (manutenzione verde pubblico mediante sfalcio dell’erba e potatura delle piante, piccoli lavori di manutenzione sui fabbricati di proprietà comunale, attività di pulizia di aree pubbliche) utilizzando semplici attrezzature in dotazione dell’Ente. Il soggetto presterà la propria attività coadiuvando il personale del Comune.
Art. 2 Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza e/o decreto penale nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Art. 3 Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dall’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- Responsabile Ufficio Tecnico Comunale geom. Tessari Antonio (di seguito “il Coordinatore”);
- Coordinatore Servizi Esterni: Sig. Seghetto Simone dipendente comunale addetto al servizio manutentivo, soggetto individuato dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell ‘Amministrazione con specifico incarico da coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.
L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
L’Amministrazione a richiesta dell’imputato si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro.
Art. 4 Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.
L’Amministrazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5 Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
È fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6 Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente Stazione dei Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art.56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da inviare al giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 7 Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegate, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.
Art. 8 Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 1 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta di una delle parti comunicata almeno tre mesi prima della scadenza.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art 7 del decreto ministeriale nonché, al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Verona, lì 16 gennaio 2015
Per il Tribunale di Verona
Il Presidente
Dr Gianfranco Gilardi
Per il Comune di Veronella
Il Vice-Sindaco
Sig.ra Rettore Marisa