Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di CUNEO e Il Comune di Cuneo - 28 agosto 2024

28 agosto 2024

TRIBUNALE DI CUNEO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'

AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 2749 E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274. il giudice può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16.7.2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

.che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Edmondo PIO, Presidente della sezione penale del Tribunale di Cuneo giusta la delega di cui in premessa del Presidente del Tribunale in data 28.04.2023

e

il Comune di Cuneo, in persona del dirigente del settore Personale, socio educativo ed appalti — Musso dott. Giorgio —, che ai sensi dell'articolo 29 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” interviene in qualità di rappresentante del Comune di Cuneo

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'ente consente che n. 8 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso dì sé la loro attività non retribuita in favore della collettività, consentendo anche ad accogliere eventuali soggetti ammessi alla prova a norma dell'art. 168 bis. c.p.

L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo l del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
 

Settore/Servizio

Numero persone occupabili

Tipologia di lavoro da svolgere

Lavori pubblici ed ambiente Servizio lavori pubblici

 2

Manutenzione del verde di arredo al cimitero comunale e lavori di pulizia e manutentivi. Mansioni in aiuto e collaborazione con il personale del Parco Fluviale

Personale Socio educativo ed appalti

servizio Socio educativo

2

Riproduzione fotostatica di documenti

sistemazione e riordino faldoni e materiale amministrativo. Supporto per attività in luoghi di lavoro comunali in convenzione: dormitorio, .Meet, uffici in area amministrativa e penale dell'Ufficio di Sorveglianza di Cuneo, centri anziani

Cultura attività istituzionali interne e pari opportunità

 1

Pulizia e riordino dei locali e del cortile di Palazzo Samone e Museo Civico di Cuneo, sistemazione e riordino materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti

Elaborazione dati e attività

produttive

Servizio Attività produttive

2

Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti; attività di supporto presso l’archivio comunale e il canile municipale

Servizi al cittadino e affari legali

Servizio Affari demografici

 1

Sistemazione e riordino di faldoni, materiale vario e riproduzione fotostatica di documenti

Il numero di persone occupabili può variare a seconda delle necessità e disponibilità contingenti, fermo restando il numero complessivo di lavoratori accolti.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice a norma dell'articolo 33, comma del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

Settore

Dirigente

Urbanistica, attività produttive, politiche

ambientali e mobilità, cultura e tempo libero, attività interne, parità e antidiscriminazione

Galli dott. Massimiliano

Elaborazione dati e servizi demografici

Mariani dott. Pier-Angelo

Personale, Servizio Socio Educativo e settore

Affari legali

Musso dott. Giorgio

Lavori Pubblici

Martinetto ing. Walter

Settore Patrimonio

Bertola arch. Anna

L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dal 1° marzo 2024 al 29 febbraio 2028.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia — Direzione Generale degli Affari Penali.

Cuneo, lì 28.08.2024

il dirigente del settore Personale
GIORGIO MUSSO
(firmato digitalmente)

Presidente della sezione penale
Edmondo PIO