Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e l’Ente Dianova Cooperativa Sociale Arl - 6 ottobre 2021
6 ottobre 2021
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso gli Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e l’ente Dianova Cooperativa Sociale AR.L. nella persona del delegato del Consiglio direttivo Dianova Cooperativa Sociale AR.L., dott. Michele Maurizi si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che numero 3 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
Pulizia degli ambienti della struttura: camere, bagni; sala mensa; cucina; spazi esterni;
Partecipazione costante e adeguata alle attività di settore proposte dalla comunità: manutenzione della struttura; seguimento dell'aia; cura di orti e giardini; mansioni di lavanderia e cura della riserva dei prodotti per l'igiene; mansioni di cucina e cura della dispensa alimentare.
Partecipazione costante e adeguata alle 'attività educativa-terapeutica: Gruppi educativi e terapeutici; colloqui educativi e terapeutici
Supporto alle persone in programma che mostrano di avere particolari difficoltà di base, a livello di inserimento del gruppo dei pari, di gestione delle varie attività e di cura personale
Art. 2
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: sig. Pasquale Landi e Dott. Michele Maurizi .
L’ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente e il Tribunale di Ascoli Piceno, in ragione ed in base alle rispettive competenze, assicurano nella prestazione del lavoro di pubblica utilità il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché dai DPCM e dalle Ordinanze regionali in vigore. Inoltre, l’ente ed il Tribunale di Ascoli Piceno, in ragione ed in base alle rispettive competenze, si impegnano, finché durerà l’emergenza epidemiologica, a fare utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale dal Presidente del Tribunale, dal Direttore Amministrativo e loro delegati, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19.
Il soggetto che svolge il lavoro di pubblica utilità è tenuto a utilizzare i presidi sanitari di protezione, al rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione imposte a livello nazionale e regionale nonché locale dal Presidente del Tribunale, dal Direttore Amministrativo e loro delegati, al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da COVID 19. Il soggetto impegnato in attività che richiedono l’uso di dispositivi di sicurezza e/o protezione individuale, è tenuto a farne uso secondo le istruzioni fornite dall’ente, che provvederà a riscontrarne la conformità a quanto previsto dalla norma vigente. Di tali impegni viene fatta menzione espressa nell’accordo individuale sottoscritto dal soggetto richiedente.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di 5 anni a decorrere dal giorno 06/10/2021.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Ascoli Piceno, 06/10/2021
Per l’ente Dianova Cooperativa Sociale A R.L.
Il delegato dal consiglio direttivo
Dott. Michele Maurizi
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo