Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ASCOLI PICENO e l’Ente Ama Aquilone Cooperativa Sociale - 26 gennaio 2022
26 gennaio 2022
Tribunale di ASCOLI PICENO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART 54 DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che, a norma degli artt. 54 D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274, 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis del Codice della Strada, il giudice può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso gli Enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato o presso Centri specializzati di lotta alle dipendenze;
che l’art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 citato, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le associazioni indicate nel citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
che ai fini dell'istituto della "Messa alla Prova" dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014, n.67, il Decreto del Ministro della Giustizia 8 giugno 2015 n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che "la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro dl pubblica utilità" ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Luigi Cirillo, Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno, giusta delega agli atti, e l’ente Ama Aquilone Cooperativa Sociale nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott. Francesco Cicchi, Presidente si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’ente consente che numero 2 condannati alla pena di lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
assistenza a persone svantaggiate; lavori a tutela della flora e della fauna; lavori e attività di sviluppo dell'agricoltura sociale, un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, che contribuisce ad un consumo cosciente, alla salvaguardia del territorio rurale, dell'economia locale e del benessere della società;
alle prestazioni attinenti le specifiche professionalità del condannato.
La Cooperativa si riserva la facoltà di accogliere solo condannati che seguono o seguiranno un percorso terapeutico-riabilitativo presso le strutture della stessa
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Lo svolgimento dell'attività sarà definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" che indicherà:
il nominativo del referente della Cooperativa Ama Aquilone incaricato dei compiti di cui al successivo art. 3 (Direttore o Vice-direttore di sede);
la struttura presso la quale sarà impiegato il condannato nonché le specifiche mansioni da svolgere ed i nominativi dei soggetti incaricati di impartire le istruzioni operative di cui al successivo art. 3 (Responsabili di attività);
l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana;
gli obblighi del soggetto avviato al lavoro di pubblica utilità e le sue modalità di svolgimento dell'attività.
Tale accordo sarà sottoscritto preliminarmente all'avvio dell'attività, dal condannato e dal Direttore della struttura presso la quale sarà impiegato il condannato.
La Cooperativa Ama Aquilone si riserva la facoltà di non accogliere la richiesta di svolgimento del lavoro di pubblica utilità presso le proprie strutture qualora, all'atto della sottoscrizione dell'accordo individuale, emergano fatti o circostanze incompatibili con l'inserimento lavorativo richiesto ovvero la non attitudine del soggetto rispetto alle funzioni da svolgere. Ricorrendo tali presupposti il Referente provvederà a rinviare al Presidente del Tribunale.
Art. 3
Ai sensi del comma 2 dell'art. 2 del D.M. 26/03/2001 l'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita, individua.
il soggetto incaricato di coordinare le prestazioni dell'attività lavorativa dei condannati (Direttore) nel dipendente designato dal Presidente in base alla propria struttura e che si avvarrà della collaborazione dei Responsabili di attività dell'Ente;
i soggetti incaricati di impartire le istruzioni operative, nei responsabili delle strutture di svolgimento dei lavori (Responsabili di attività) che vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo eventuali problematiche al Direttore stesso per gli atti di competenza.
L'Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale, nonché a pubblicare sul proprio sito istituzionale, la designazione del Direttore ed eventuali integrazioni o modifiche.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanta previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L’ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E’ fatto divieto all’ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
E’ obbligatoria e a carico dell’ente l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle convenzioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Art.8
La presente convenzione avrà durata di cinque anni a decorrere dalla data del 01/02/2022.
Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’articolo 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.
Ascoli Piceno, 26/01/2022
Per L’Ente Ama Aquilone Cooperativa Sociale
Il Presidente
Dott. Francesco Cicchi
Per il Ministero della Giustizia
Il Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno
Dott. Luigi Cirillo