Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di MILANO e l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets - 3 maggio 2024
3 maggio 2024
TRIBUNALE DI MILANO
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ E LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ SOSTITUTIVO
Ai sensi degli artt. 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, 2 D.M. 26 marzo 2001, L. 24 novembre 1981 n. 689, D.M. 27 luglio 2023
Premesso che
- l’art 186 - comma 9 bis - e l’art. 187 - comma 8 bis – D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), prevedono che la pena detentiva e pecuniaria per la guida in stato di ebbrezza possano essere sostituite, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, “con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;”
- tale istituto, voluto dal legislatore, va incentivato e diffuso in quanto:
- porta un’immediata utilità alla collettività;
- dimostra come il responsabile del reato viene effettivamente punito, ma in modo utile e vantaggioso per la società;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (estinzione del reato, dimezzamento del periodo di sospensione della patente, revoca della confisca del veicolo).
- a norma dell’art. 54 D. Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004 n. 145 e dell’art. 73 - comma 5 bis – del D.P.R. n. 309/1990 così come modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- l’art. 71 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha inserito l’art. 56 bis della Legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, che consiste in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività, da svolgere principalmente presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- l’art. 2 - comma 1 - del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 - comma 6 - del citato Decreto Legislativo e l’art. 2 comma 1 del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88 emanato a norma dell’art. 8 della legge 67/2014 stabiliscono che l’attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti e alle organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1, del D.M. citato;
- il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;
- il Tribunale di Milano con bando aperto del 14 giugno 2012 e successive integrazioni, ha invitato tutti gli enti pubblici e le associazioni private del territorio a manifestare la propria disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Milano per far svolgere presso le proprie strutture lavori di pubblica utilità anche nell’ambito della messa alla prova;
- l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets, in data 05/12/2023 ha sottoscritto il rinnovo per ulteriori 5 anni con tacito rinnovo della Convenzione con il Ministero della Giustizia per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità ai fini della messa alla prova per adulti, in base alla quale sul territorio di competenza del Tribunale di Milano sono a disposizione n. 20 posti, ai sensi dell’art. 168 c.p., come da allegato alla Convenzione ministeriale.
considerato che
l’ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets presso il quale può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nelle disposizioni citate in premessa, e ha espresso la propria disponibilità in tal senso,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Fabio ROIA Presidente f.f. del Tribunale Ordinario di Milano, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets (di seguito “l’Ente”), con sede legale in Milano (MI), Viale Abruzzi 13/A – 20131, nella persona di Giacinto Picozza, in qualità di Presidente e legale rappresentante
Art. 1
Attività da svolgere
L’Ente dà la disponibilità ad accogliere contemporaneamente (senza corresponsione di corrispettivo da parte del condannato, né di altri, neppure per l’attività orientativa o comunque propedeutica all’inserimento) fino ad un massimo di n. 30 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo citato in premessa e art. 53 legge 689/1981, e n. 30 condannati ex artt. 20-bis c.p. e 56-bis l. 689/81, per un totale di 60 posti, che presteranno la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture. L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità ad altre postazioni a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione.
Le amministrazioni, gli enti, le organizzazioni presso cui viene svolto il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva ai sensi dell’art. 56 bis L. n. 689/81 si impegnano a mettere a disposizione del soggetto, durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, le strutture e i mezzi necessari all’espletamento delle attività stabilite e a curare che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto è sottoposto.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale citato in premessa, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha ad oggetto prestazioni volte primariamente alla promozione della sicurezza stradale e attuate nell’ambito dei progetti realizzati dall’Ente indicati di seguito:
- Progetto “Ruote ferme, pedoni salvi”, che ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia e dell’ANCI. Gli utenti condannati ai lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva o in messa alla prova vestiranno i panni di “Assistenti pedonali”, adeguatamente formati dagli agenti di Polizia Locale e presidieranno gli attraversamenti pedonali, agevolando il transito dei pedoni, principalmente in prossimità delle scuole e degli Uffici Giudiziari. Ogni utente sarà equipaggiato con pettorina ad alta visibilità e paletta. L’intento del progetto è quello, da un lato di assicurare una maggiore tutela per gli utenti deboli della strada, e dall’altro rieducare gli utenti che hanno commesso un reato in violazione al Codice della Strada. Tale attività consentirà loro di interiorizzare la gravità del reato commesso e rafforzare sentimenti di legalità, affermando la cultura del bene pubblico. Tale progetto è svolto in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Milano, giusto protocollo sottoscritto in data 18 dicembre 2023.
- Progetto #stradesicure, che consiste nella mappatura delle criticità presenti sulla intera rete infrastrutturale comunale (es. individuazione e segnalazione di assenza di segnaletica orizzontale e verticale, presenza di buche sul manto stradale, pericolosità degli attraversamenti pedonali, presenza di ostacoli fissi non protetti). Il progetto viene svolto dagli utenti in “messa alla prova” e lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva, che mappano le eventuali criticità riscontrate nel territorio comunale, attraverso una indagine fotografica e la successiva compilazione di schede di segnalazione. Al termine del rilevamento i dati vengono raccolti, processati e comunicati da AFVS alle istituzioni competenti, ovvero Prefetture ed enti gestori dei tratti interessati, sperando che possano essere messi in sicurezza nel minor tempo possibile.
- “Una campagna per la sicurezza stradale”. Qualora il richiedente sia un grafico o un creativo, oppure un videomaker o un art director, potrà occuparsi di ideare/realizzare campagne di sicurezza stradale, nonché creazione di materiali per diffondere le campagne esistenti. In questo caso potrebbe essere consentito anche il lavoro da remoto, visionato costantemente dai referenti dell’Associazione, che contribuiranno con idee e direttive.
- “Assistenza domiciliare”. Gli utenti condannati e/o imputati in carico alla AFVS dovranno assistere i familiari e/o le vittime della strada sopravvissute nello svolgimento delle attività ordinarie, quali pulizia del giardino o delle abitazioni, acquisto di farmaci, trasporto presso strutture sanitarie (non con mezzo proprio), acquisto di provviste, prenotazioni esami diagnostici/clinici, etc.
- “Soccorso sicuro – Assistente vittime della strada”. Il progetto prevede un servizio di vigilanza all’interno dei pronto soccorso, con la finalità principale di offrire supporto ai parenti delle vittime della strada che sostano in sala d’aspetto, per dare loro informazioni e aiutarli a gestire la tensione, evitando che accadano violenze contro il personale e allertando le forze dell’Ordine qualora si verifichino episodi di aggressioni ai danni dei sanitari. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con le strutture ospedaliere.
- “I Lavori di pubblica utilità per la Giustizia”. Sulla base di uno specifico protocollo con il Tribunale e la Procura della Repubblica, i condannati e/o imputati presi in carico dall’AFVS per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità potranno essere impiegati presso gli uffici giudiziari in attività indicate dal Tribunale o dalla Procura della Repubblica e opportunamente comunicate all’AFVS. Il lavoro di pubblica utilità non riguarderà in nessun caso i compiti istituzionali dell'autorità giudiziaria, non andrà a compromettere le attività protette da segreto restanti in capo ai funzionari interni autorizzati e non ha altro scopo se non quello concreto e simbolico della partecipazione del destinatario della messa alla prova/lavoro di pubblica utilità ad attività di utilità pubblica. L’esecutività di tale progetto è subordinata alla stipula di un protocollo d’intesa con il Tribunale di Milano e/o la Procura della Repubblica di Milano.
- “Osservatorio nazionale incidenti stradali”. L’utente dovrà provvedere al monitoraggio dell’incidentalità stradale svolgendo una serie di ricerche per raccogliere dati da inserire in apposite “Schede Incidenti” per l’Osservatorio Nazionale degli incidenti stradali gestito dalla AFVS.
L’Associazione, se nelle proprie disponibilità e al fine di implementare il contenuto dei programmi di trattamento nell’ambito dell’istituto della messa alla prova, nonché dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva, mette a disposizione il progetto “PES – Prevenire, Educare, Sensibilizzare”, corso di sicurezza stradale e legalità organizzato in collaborazione con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente competente, attualmente attivo su tutto il territorio nazionale sin dalla data di sottoscrizione della prima Convenzione Ministeriale del 5 novembre 2018. Il progetto prevede un incontro collettivo della durata di n. 2 (due) ore da svolgersi in modalità da remoto (webinar) su piattaforma dedicata e affronta i seguenti argomenti:
Dipendenze alcol e droga: Imparare a riconoscere i pericoli dell'uso di alcol e stupefacenti al volante e le conseguenze legali e morali;
Percezione del rischio: Approfondire la comprensione della percezione del rischio e imparate a prendere decisioni consapevoli sulla strada;
Educazione e rieducazione alla legalità: Scoprire l'importanza dell'educazione continua e della rieducazione per migliorare la sicurezza stradale;
Aspetti assicurativi: Esplorare le diverse opzioni assicurative disponibili e come queste possano influire sulla guida responsabile;
Attenzione all’utenza debole: Invitare in particolar modo al rispetto dei pedoni, ciclisti, motociclisti e utenti di monopattini, promuovendo la convivenza armoniosa sulla strada;
Rischio stradale nei luoghi di lavoro: Approfondire la sicurezza stradale anche in contesti lavorativi e come mitigare i rischi;
Sistemi di protezione passiva: Scoprire come i sistemi passivi possono contribuire a ridurre le conseguenze fisiche dopo un incidente stradale;
Tecnologie applicate alla sicurezza stradale: Informare sulle ultime tecnologie e come queste possano migliorare la sicurezza sulla strada;
Norme per neopatentati: Illustrare le norme specifiche da seguire per guidare in sicurezza;
Guida sotto effetto di alcol e stupefacenti: Informare sulle conseguenze legali e personali di guidare sotto l'influenza di alcol o droghe;
Omicidio e lesioni stradali: Diffondere nozioni sulle conseguenze penali della Legge 41/2016 “Omicidio e Lesioni stradali”;
Testimonianza di una vittima o di un familiare: Accogliere durante la formazione la testimonianza di una vittima sopravvissuta o di un familiare di una vittima della strada. Questa toccante testimonianza avrà lo scopo di condividere esperienze personali e storie di vita, mettendo in luce le drammatiche conseguenze degli incidenti stradali. Questo momento emotivo mira a sensibilizzare profondamente i partecipanti all'incontro, rendendo ancora più tangibile l'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile.
Art. 2
Modalità di svolgimento
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto rispettivamente nella sentenza di condanna.
Lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva ai sensi dell’art. 56 bis L. n. 689/81 ha inizio nel primo giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere la propria attività secondo le modalità disposte dal giudice e si conclude nel termine indicato nel provvedimento che applica la pena sostituiva. La presenza è documentata esclusivamente mediante mezzi di rilevazione elettronica. Ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023, nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte dell’orario giornaliero stabilito, il soggetto ne dà tempestivo avviso per le vie brevi all’ente ospitante, consegnando successivamente la relativa documentazione giustificativa. L’impedimento derivante da malattia o infortunio deve essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. In ogni caso la prestazione lavorativa non resa per tutto o parte dell’orario giornaliero previsto dovrà essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa fra le parti, nel termine fissato dal giudice. L’impedimento allo svolgimento della prestazione di pubblica utilità dipendente dalla temporanea impossibilità dell’ente ospitante a riceverla in un determinato giorno od orario verrà comunicato, anche per le vie brevi, dall’ente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli. Il recupero dell’orario di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 6 dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023. Le frazioni di ora non sono utili al computo dell’orario di lavoro ai fini dello svolgimento della prestazione di pubblica utilità.
Deputato al controllo dei lavori di pubblica utilità oggetto della presente convenzione è l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.) di Milano.
Il Tribunale trasmette tempestivamente la sentenza o il decreto penale di condanna o l’ordinanza all’U.E.P.E. e al referente dell’Ente.
Qualora si rendesse necessario apportare modifiche alla struttura di svolgimento o al calendario dei lavori rispetto a quanto indicato nel progetto consegnato al Giudice, l’Ente effettuerà apposita e tempestiva comunicazione all’U.E.P.E. o ad altro soggetto eventualmente competente.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e dal comma 1 dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa del condannato o del soggetto sottoposto alla messa alla prova e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva ai sensi dell’art. 56 bis L. n. 689/81 e fungere da tutor aziendale e da collegamento con l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna territorialmente compente sono:
- il referente incaricato è la Dott.ssa Silvia Frisina che potrà avvalersi di collaboratori per coordinare l’attività.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54 - commi 2, 3 e 4 - del citato Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023 gli enti garantiscono la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; in nessun caso l’attività può comportare alcuna obbligazione economica a carico del soggetto che svolge la prestazione.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali - Altri Obblighi
E' fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, sono obbligatorie e sono a carico dell’Ente ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. Ad integrazione, l’AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets dispone altresì di propria polizza infortuni con contratto di libero mercato sottoscritto in forma collettiva con primaria compagnia assicurativa. La Responsabilità Civile verso Terzi è garantita con contratto di libero mercato stipulato con primaria compagnia assicurativa in adempimento agli obblighi previsti per gli enti del Terzo Settore.
Nessun onere grava a carico degli organi del Ministero della Giustizia, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima allo UEPE le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del citato Decreto Legislativo (se tale soggetto, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).
Al termine del periodo indicato, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative e di impartire le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare all’UEPE che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto. L’UEPE ne curerà la trasmissione al giudice.
In caso di lavori di pubblica utilità quale pena sostitutiva ai sensi dell’art. 56 bis L. n. 689/81 l’ente ospitante comunica immediatamente all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutti i casi in cui il lavoro di pubblica utilità non è stato prestato per ragioni diverse da quelle indicate dall’art. 3 commi 6 e 7 del D.M. 27 luglio 2023. L’ente ospitante, attraverso il referente di cui all’art. 3 della presente Convenzione, rende disponibili all’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia più convenzionato o abbia cessato la propria attività durante l’esecuzione della pena, l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nonché l’organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l’esecuzione. Nelle relazioni periodiche e conclusive sull’esecuzione della pena di cui all’art. 63 della L. 24 novembre 1981 n. 689 l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna acquisite, ove necessario, ulteriori informazioni dall’organo di Polizia individuato per i controlli, riferisce anche della regolarità della prestazione del lavoro di pubblica utilità e dell’ente convenzionato, nonché ogni ulteriore elemento utile relativamente alla effettiva valenza rieducativa e di reinserimento sociale dello svolgimento della pena sostitutiva.
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente. L’Ente si impegna a garantire lo sviluppo e la realizzazione dei progetti nell’ambito della sicurezza stradale, condizionatamente alla disponibilità delle proprie risorse.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà considerata tacitamente rinnovata, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.
L’Ente si dichiara disponibile ad estendere la disponibilità ad altre postazioni a seguito di verifica della buona funzionalità della collaborazione anche in tempi antecedenti alla scadenza della stessa.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del D. M. 26 marzo 2001 e all’art. 5 del D.M. 27 luglio 2023, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli Affari Interni – Ufficio Comunicazione e stampa per la pubblicazione.
Milano, 3 maggio 2024
per il TRIBUNALE di MILANO
Il Presidente
Fabio ROIA
per l’Ente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Ets
Il Presidente e Legale Rappresentante
Giacinto Picozza