Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Montaquila - 19 luglio 2021

19 luglio 2021

TRIBUNALE di ISERNIA

 

PROT. I N° 111 

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ’ AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001 NONCHÉ AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA LEGGE 28/04/2014 N. 67 E DEL DM 8 GIUGNO 2015

premesso che, in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

  • art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468”;
  • legge 11 giugno 2004 n. 145 “Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato”;
  • art. 73 comma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 “Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossico dipendenti recidivi”;
  • decreto ministeriale del 26 marzo 2001 - Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54, c. 6 del d.lgs. 274/2000;
  • art. 8 della legge 28/04/2014 n. 67 “deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”;
  • decreto ministeriale dell’8 giugno 2015, n. 88 “Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità' ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28, aprile 2014, n. 67”;
  • decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis “Disposizioni in materia di sicurezza strada”;
  • art. 165 del Codice Penale che prevede che, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita in favore della collettività;
  • art. 168 bis del Codice Penale che prevede che il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento dì una prestazione di pubblica utilità;
  • art. 464 quater c.p.p. secondo cui il Giudice, su istanza dell’imputato, richiede all’UEPE di predisporre con l’imputato il Programma di Trattamento, disponendo sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che:

  • l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. l, comma 1 del citato decreto ministeriale;

il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

L'ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento ed è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità alle condizioni e per le mansioni meglio precisate di seguito

Si conviene e stipula la presente convenzione:

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. Vincenzo Di Giacomo, Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;

IL COMUNE DI MONTAQUILA (C.F. 00069590941), nella persona del Sindaco RICCI MARCIANO, domiciliato per la sua carica presso l’Amministrazione Comunale sita in via Roma, 68.

Art. 1

  1. Il Comune di Montaquila consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell’art. 165 del Codice Penale prestino presso l’Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività. Specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall’art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) “Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all’art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274”, ha ad oggetto le prestazioni di cui al medesimo articolo 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001;
  2. Il Comune di Montaquila, inoltre, consente che un numero massimo di 2 (due) persone nei cui confronti la messa alla prova è stata subordinata alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 168 bis del codice penale, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Specifica che i soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori dì pubblica utilità svolgeranno, presso le strutture del Comune, le attività rientranti nei settori di impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88;

Art. 2

Relativamente all’art. 1 punto 1) della presente convenzione, l’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Relativamente all’art. 1 punto 2 ) della presente convenzione, l'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento redatto dall’ufficio di esecuzione penale esterna e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa,1 nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona. L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Art. 3

Il Comune di MONTAQUILA di individua quale coordinatore e referente per le prestazioni dei condannati di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001 nonché per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 4, del DM 8/6/2015, n. 88, i diversi responsabili di aree a seconda dei compiti che il condannato e/o il soggetto messo alla prova dovrà svolgere, i quali provvederanno pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori e si occuperanno di tutti gli aspetti relativi all’istituto de quo;

Il Comune di MONTAQUILA si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale e/o all’ufficio di esecuzione penale esterna i nominativi di tali persone ed eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di MONTAQUILA si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati nonché il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuale, l'integrità fisica e morale delle persone ammesse, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L’Ente si impegna, altresì, a che i condannati e/o le persone ammesse al lavoro di pubblica utilità possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

In nessun caso, l’attività e/o il servizio potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona;

Art. 5

E’ fatto divieto all’ Ente di corrispondere ai condannati e/o al soggetto messo alla prova una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di MONTAQUILA l’assicurazione dei condannati e/o del soggetto messo alla prova contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e/ o dei soggetti messi alla prova e di impartire a costoro le relative istruzioni, si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, ai carabinieri, al giudice che ha applicato la sanzione ed all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei condannati e/o dei soggetti ammessi alla prova ed ogni altra inosservanza degli obblighi assunti.

  • referenti segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dal DM 26 marzo 2001 e/o dal DM dall'art. 3, comma 6 del DM 8 giugno 2015, n 88. In tal caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'are. 464-quinquies del codice di procedura penale.
  • Comune consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

I referenti, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato all’ufficio di esecuzione penale esterna, che effettuerà le comunicazioni previste dall'art. 141-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 luglio 1988, n. 271 all'autorità giudiziaria competente.

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di MONTAQUILA.

Art. 8

I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e/o dei soggetti messi alla prova dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena e/ o della prestazione, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato e/o dal soggetto messo alla prova.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal 26 marzo 2001 e/o dal DM 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che disciplinano il lavoro di pubblica utilità degli imputati e/o dei soggetti messi alla prova ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 11

L'avvio del lavoro di pubblica utilità è subordinato alla verifica da parte del Comune delle disponibilità di bilancio e del rispetto della normativa in materia di spesa del personale nonché alla sottoscrizione di una lettera contratto con i condannati e/o con i soggetti messi alla prova.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli Enti convenzionati di cui all’art. 7 del D.M. 2001 citato in premessa e/o per la pubblicazione sul sito internet del Ministero, ai sensi dell’art. 5 del DM 8 giugno 2015, n. 88 nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.

Isernia, 19.07.21

IL SINDACO 
MARCIANO RICCI

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
VINCENZO DI GIACOMO