Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di ISERNIA e il Comune di Frosolone - 11 marzo 2021

11 marzo 2021

TRIBUNALE di ISERNIA

 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Marzo nel Palazzo di Giustizia di Isernia

TRA

Il Tribunale di Isernia (C.F. 80050180944) in seguito indicato come Tribunale, nella persona del Presidente dott. Vincenzo Di Giacomo (domiciliato per la carica in Piazza Tedeschi - Isernia)

E

Il Comune di Frosolone (P.I. 00070680947), rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. Felice laniro, domiciliato per la carica presso il Comune di Frosolone (IS), il quale dichiara di intervenire nella stipula del presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica di legale rappresentante del suddetto Comune, agendo in quanto appresso in nome, per conto e nell’interesse dell'Ente che rappresenta;

Visto l'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2001 (Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274) che ha emanato disposizioni attuative del citato art. 54;

Atteso che ai sensi dell’art. 165 del codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

Considerato che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Considerato, altresì, che il Comune di Frosolone. con deliberazione di Giunta n°...... del.... ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;

Atteso che l’Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del D. Lgs. 274 del 2000.

Considerato che il lavoro di pubblica utilità, consistente nell'attività non retribuita a favore del Comune di Frosolone, a nonna dell’art. 54. comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. ha ad oggetto: prestazioni di lavoro per finalità di tutela del patrimonio ambientale e culturale, di custodia di musei, gallerie e pinacoteche; prestazioni di lavoro in opera di prevenzione del randagismo degli animali; prestazioni di lavoro nella manutenzione di beni del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi; altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000. n. 274, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto, il Comune non ha alcun impegno retributivo e previdenziale, né alcun obbligo in ordine all'assunzione del prestatore al termine del periodo di lavoro.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il Giudice individua il tipo di attività.

Durante lo svolgimento del periodo di lavoro l'attività è seguita e verificata da responsabili indicati preventivamente dal Comune.

Terminata l'esecuzione della pena, i soggetti di cui al comma che precede redigono una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. l'Ente assicura il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati.

In nessun caso l'attività può svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

I condannati sono ammessi a fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle dipendenze dell'amministrazione.

Articolo 2

L'Ente assicura il condannato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e provvede alla copertura assicurativa del condannato per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative. In caso di infortunio durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, all’INAIL e all'Uffìcio del Pubblico Ministero.

Il Comune dichiara di avere adempiuto agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche (tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro).

Articolo 3

Il Comune può ospitare, contemporaneamente, condannati nell'ambito del limite numerico di due.

Articolo 4

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata non inferiore a dieci giorni e non superiore a sei mesi e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanali, da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

Articolo 5

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il condannato è tenuto a:

  • svolgere le attività previste;
  • rispettare le norme in materia di Igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
  • osservare l'orario di lavoro fissato.

Qualora si verificassero, da parte del condannato, comportamenti lesivi di diritti o interessi del Comune, questo dovrà farne segnalazione all'Ufficio del Pubblico Ministero.

Articolo 6

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula della medesima e avrà validità fino al 31 dicembre 2021.

Essa si intenderà rinnovata di anno in anno se non disdettata due mesi prima della scadenza.

Isernia, 11 marzo 2021

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 
VINCENZO DI GIACOMO

IL SINDACO
FELICE IANIRO