Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di NOVARA e il Comune di Casalino - 3 giugno 2021
3 giugno 2021
TRIBUNALE DI NOVARA
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ AI SENSI DELL’ART. 54 D. LGS. N. 274 28 AGOSTO 2000 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
PREMESSO
- che a norma dell’art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e dell’art. 22 bis del D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (nuovo Codice della Strada), il giudice di pace e – in applicazione della legge n. 145 dell’11 giugno 2004 e dell’art. 73 comma 5 bis del DPR 309/1990 così modificato dal DL 30 dicembre 2015 n. 272 convertito in legge n. 49 del 21 febbraio 2016 - i Tribunali in composizione monocratica possono applicare, su su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 186 comma 9 bis del CdS introdotto dall’art. 33 comma 1 lett A) punto 1) della legge 29 luglio 2010 n. 120 descrive nuovi casi di applicabilità della norma di cui all’art. 54 D.Lgs 274/2000;
- che l’art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1 del decreto citato, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Casalino presso cui può essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra gli Enti indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Dott. Filippo Lamanna, Presidente del Tribunale di Novara, giusta la delega di cui in premessa, e l’Ente sopra indicato nella persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. ALESSANDRO MAZZA, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
l’Ente consente che n. 8 (otto) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità di cui alla normativa in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L’Ente specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: pulizia delle strade, tombini e fossi; taglio dell’erba, sorveglianza area ecologica e altre prestazioni di lavoro, oggetto delle attività istituzionali dell’Ente comunale, pertinenti alla specifica professionalità o titolo di studio del soggetto sottoposto alla pena.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33 comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L’Ente che consente alla prestazione dell’attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Sig. Sergio Ferrari – Ing. Riccardo Paolotti – Sig. Etienne Balossini.
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente si impegna a garantire il rispetto delle norme e a predisporre le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività lavorativa prestata sia conforme a quanto previsto dalla presente Convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o in maniere tale da ledere la dignità della persona.
L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. E' obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché contro la responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell’art. 3 della presente Convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente.
Art. 8
La presente Convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di registrazione dell’atto al Repertorio Comunale.
Copia della presente Convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali
Novara, 03/06/2021
Per il Comune
Alessandro Mazza
Per il Tribunale
Il Presidente del Tribunale
Filippo Lamanna