Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di VERONA e il il Comune di San Zeno di Montagna - 9 luglio 2014

9 luglio 2014

Tribunale ordinario di VERONA

Prot. 3195/4.5.3-14

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

AI SENSI DELL’ART.54 DL.VO. 29 AGOSTO 2000 N.274, DELL’ART.2 D.M. 26 MARZO 2001

Premesso che

  • a norma dell’art.54 decreto legislativo 28 agosto 2000 n.274 il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.l.gs 28 agosto 2000 n.74 la pena del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato”;
  • l’art.73 comma 5 bis DPR 309/90 consente al giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all’art.73 c.5 DPR 309/90 commessi da tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell’art.444 cpp, su richiesta dell’imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.L.gs. n.74/2000 secondo le modalità ivi previste;
  • l’art.224 bis cds prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul cds, il giudice possa disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
  • l’art.186 comma 9 bis e l’art.187 comma 8 bis cds prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite, per una sola volta, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente “nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze“;
  • l’art. 2, comma 1 decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art. 1 comma 1 del decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
  • Il Ministro della Giustizia con l’allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni;

Considerato che

  • Il Comune di San Zeno di Montagna presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del citato decreto legislativo,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Gianfranco Gilardi Presidente del Tribunale ordinario di VERONA, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) ed il Comune di San Zeno di Montagna in persona del Sig. Vice-Sindaco Avv. Pier Giorgio Schena, identificato a mezzo di carta di identità (denominato ora in avanti “l’ente”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’amministrazione consente che un numero massimo di n. 4 (quattro) condannati possano svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato presso i sottoindicati servizi:

  • Are Tecnica – massimo n. 2 soggetti
  • Area Vigilanza – massimo n. 1 soggetto
  • Area Amministrativa – massimo n. 1 soggetto

Il soggetto presterà la propria attività come segue:

  • Coadiuvando e sempre in supporto del personale dell’Area Tecnica come servizio operativo tecnico manutentivo di strade e giardini pubblici negli interventi vari di ripristino della sicurezza stradale e dei luoghi pubblici quali giardini, piazze ecc.;
  • Coadiuvando e sempre con il supporto del personale dell’Area Vigilanza nelle mansioni esecutive di tipo amministrativo;
  • Coadiuvando e sempre con il supporto del personale dell’Area Amministrativa nelle mansioni esecutive di tipo amministrativo.

Art. 2
Modalità di svolgimento

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati conformemente alle modalità indicate nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, sulla base delle opportunità previste dal precedente articolo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all’operatore titolare del servizio a cui condannato è destinato.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dall’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono (di seguito “il Coordinatore”):

  1. Marco geom. Isotta, Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Pubblica per i soggetti impiegati nell’Area Tecnica;
  1. Luigi Finotti Responsabile dell’Area Vigilanza per i soggetti impiegati nell’Area Vigilanza;
  1. Elisa Zanolli Responsabile dell’Area Amministrativa per i soggetti impiegati nell’Area Amministrativa.

I Soggetti individuati dai Coordinatori per le attività da svolgere presso le strutture dell’Amministrazione con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni sono i seguenti:

  • Per l’Area Tecnica: Marco geom. Isotta;
  • Per l’Area Vigilanza: Luigi Finotti;
  • Pel l’Area Amministrativa: Elisa Zanolli

L’Amministrazione si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

L’Amministrazione, a richiesta dell’imputato, si impegna a rilasciare preventiva dichiarazione con la quale si rende disponibile a far svolgere il lavoro di pubblica utilità indicando le mansioni, giorni e orario di lavoro.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Amministrazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art 54, commi 2 3 e 4 del citato decreto legislativo.

L’Amministrazione, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali

È fatto divieto all’Amministrazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell’Amministrazione ospitante l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Amministrazione ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente, o in mancanza alla competente stazione Carabinieri, le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n.274/2000 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc.).

Al termine dell'esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell'art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato da trasmettere al giudice che ha applicato la sanzione.

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione sarà trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Verona, lì 9 luglio 2014

Per il Tribunale di Verona
Il Presidente
Dott. Gianfranco Gilardi

Per il Comune di San Zeno di Montagna
Il Vice-Sindaco
Avv. Pier-Giorgio Schena