Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e l’ASP Azienda Pubblica Servizi alla Persona Distretto di Fidenza - 31 ottobre 2024

31 ottobre 2024

TRIBUNALE DI PARMA

 

CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E L’AZIENDA PUBBLICA PER I SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA” PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ 

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso che

A norma dell’art 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004

n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, consistente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;

l’art.2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;

il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto l’art. 20-bis del codice penale e modificato la legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le pene della reclusione e dell’arresto possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato

l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

considerato che

l’Azienda sottonotata, presso il quale potrà essere svolto il l.p.u., rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e nell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981,

si stipula

la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Maurizio Boselli, Presidente del Tribunale f.f di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e nella persona del Dott. Davide Vanicelli quale legale rappresentante dell’ASP “Distretto di Fidenza (PR) (di seguito “l’Azienda ”):

Art. 1
Attività da svolgere

L’Azienda consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 2 (due) soggetti condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo 285 del 1992 o dell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981 ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.

In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni:

Area Socio- Assistenziale: presso le strutture residenziali o semi-residenziali per anziani, in gestione ad ASP “ Distretto di Fidenza”, con mansioni, in generale, di:

  • sostegno durante la somministrazione dei pasti agli ospiti e nei momenti di animazione;
  • accompagnamento delle persone anziane durante le uscite e affiancamento al personale durante i trasporti.

Queste attività saranno sempre svolte in presenza e a sostegno degli Operatori Socio-Sanitari interessati, quanto previsto dalle specifiche normative;

Area del “Servizio Tecnico e Patrimonio” dell’Azienda:

le persone collocate in questa area faranno parte della “SQUADRA MANUTENTORI” che, nello specifico, si occupa della manutenzione della conservazione e della salvaguardia dei beni, mobili ed immobili, appartenenti ad ASP “Distretto di Fidenza”. In particolare sarà richiesta la collaborazione:

  • nella manutenzione del verde;
  • nella realizzazione di semplici lavori di sistemazione e conservazione dell’immobile e dei beni in esso presenti (per es: tinteggiatura, rappezzi con stucco e/o intonaci, sistemazione di infissi e simili, riparazioni di ausili e/o attrezzature specifiche per le Case di Riposo);
  • traslochi e sistemzione di magazzini;

Le persone individuate potranno essere inserite in una delle Aree sopraindicate.

In relazione alle capacità, alle esperienze lavorative ed alla disponibilità oraria della persona da inserire, e tenuto conto delle necessità e delle esigenze dell’Azienda, sarà effettuata dai Responsabili delle Aree indicate, una valutazione per individuare gli uffici e/o i servizi più idonei per accogliere la persona nel percorso richiesto dal Tribunale

Art. 2
Modalità di svolgimento

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 e dall’art. 3 del D.M. 27 luglio 2023 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:

  • Ragazzini Carlotta (Responsabile Servizi Accreditati di ASP “Distretto di Fidenza”); Bertucci Paolo Responsabile Servizio Patrimonio Acquisti e Gare di ASP “Distretto di Fidenza”);
  • i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’ASP “Distretto di Fidenza” con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le istruzioni.

L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.

Art. 4
Modalità del trattamento

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Azienda si impegna a garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [art. 3, co. 2, D.M. 27 luglio 2023.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992 . L’Azienda si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali

E’ fatto divieto all’Azienda di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Azienda ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto

L’Azienda ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e l’art. 65 della legge n. 689 del 1981 (se il condannato, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato ecc…)

Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti al lavoro svolto dal condannato.

L’Azienda, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione [si tratta del co. 3 dell’art. 4 decreto ministeriale 27 luglio 2023]

Art. 7
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.

Art. 8
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogata tacitamente per ulteriori tre anni in caso di mancata disdetta un mese prima della scadenza.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di pubblica utilità.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.

Parma, lì 31.10.2024

Per il Tribunale di Parma 
Il Presidente f.f. del Tribunale
Dr. Maurizio Boselli
Firmato digitalmente 31.10.2024

Il Rappresentante legale
Dott. Davide Vanicelli
Firmato digitalmente 29/10/2024