Convenzione per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di PARMA e l’Ente Croce Rossa Italiana – Comitato ODV di Fidenza - 30 settembre 2024
30 settembre 2024
TRIBUNALE DI PARMA
CONVENZIONE TRA IL TRIBUNALE DI PARMA E LA CROCE ROSSA ITALIANA ODV – FIDENZA - PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL’ART. 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001
Premesso che
A norma dell’art 54 del D.lvo 28 agosto 2000 n. 274, in applicazione della legge 11 giugno 2004
n.145 e dell’art.73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.l. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49, il giudice di pace ed il giudice monocratico possono applicare su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le province, i Comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
la legge 29 luglio 2010 n. 120 recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, ha novellato gli art. 186 e 187 del Codice della strada e che, per talune fattispecie, la predetta normativa prevede che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D. lvo 28 agosto 2000 n. 274, costi stente nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso gli Enti sopra richiamati;
l’art.2, comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in oggetto;
il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ha introdotto l’art. 20-bis del codice penale e modificato la legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendo che le pene della reclusione e dell’arresto possano essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le Città metropolitane, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato
l’art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 27 luglio 2023, emanato a norma dell’art. 71, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2022, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell’art.1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
considerato che
La Croce Rossa Italiana ODV sottonotata, presso il quale potrà essere svolto il l.p.u., rientra tra quelli indicati nell’art. 54 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 e nell’art. 56-bis della legge n. 689 del 1981,
si stipula
la presente convenzione (di seguito “la Convenzione”) tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del Dott. Maurizio Boselli, Presidente f.f del Tribunale ordinario di Parma, giusta la delega di cui in premessa (di seguito “il Tribunale”) e nella persona del sig. Stefano Porcari quale legale rappresentante dell’Ente Croce Rossa Italiana – Comitato ODV di Fidenza (PR) (di seguito ““l’Ente”):
Art.1
Attività da svolgere
L’ Ente consente ad ospitare presso le proprie strutture una compresenza massima di nr. 1 (uno) soggetto condannato alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992 o dell’art. 56 bis della legge n. 689 del 1981 ai fini dello svolgimento della loro attività non retribuita in favore della collettività.
In conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001 e dall’art. 1 del decreto ministeriale 27 luglio 2023, l’Ente specifica che l’attività non retribuita in favore della collettività ha per oggetto le seguenti prestazioni: supporto alle attività amministrative, operative e di logistica dell’associazione, come meglio spiegato nella scheda allegata.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta dai condannati in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2 del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
I soggetti indicati dal comma 2 dell’art. 2 del D.M. 26 marzo 2001 di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni sono:
- Robuschi Massimo – Besi Manuela- Nodi Emanuele – Bazzoni Valentino
- i soggetti individuati dal Coordinatore per le attività da svolgere presso le strutture dell’Ente con specifico incarico di coordinare l’attività del singolo condannato affidato alla struttura e di impartire le
L’Ente si impegna a comunicare tempestivamente al Tribunale eventuali integrazioni o sostituzioni dei nominativi ora indicati.
Art.4
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’ Ente si impegna a garantire la conformità delle sedi in cui il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; assicurano, altresì, il rispetto delle norne e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso appositi dispositivi di protezione individuale, l’integrità fisica e morale dei soggetti, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l’art. 54, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L’Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Art. 5
Divieto di retribuzione - Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta. E’ obbligatoria ed è a carico dell’Associazione ospitante l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.
Art. 6
Verifiche e relazione sul lavoro svolto
L’Ente ha l’obbligo di comunicare quanto prima all’Autorità di Pubblica Sicurezza competente ed al giudice che ha applicato la sanzione le eventuali violazioni degli obblighi del condannato secondo l’art. 56 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e l’art.65 della legge n. 689 del 1981 ( se il condannato senza giustificato motivo, non si reca nel luogo dove deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o lo abbandona o si rifiuta di prestare le attività di cui è incaricato, ecc…).
Al termine dell’esecuzione della pena, i soggetti incaricati ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione e che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
La Croce Rossa Italiana ODV di Fidenza, attraverso il referente indicato nella convenzione, rende disponibili all’ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all’organo di Polizia individuato per i controlli tutte le informazioni richieste, nonché l’accesso al registro, cartaceo o elettronico, delle presenze e l’eventuale acquisizione di copia della documentazione [co. 3 dell’art. 4 decreto ministeriale 27 luglio 2023]
Art. 7
Risoluzione della Convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Amministrazione.
Art. 8
Durata della Convenzione
La Convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e sarà prorogata tacitamente per ulteriori tre anni in caso di mancata disdetta un mese prima della scadenza.
Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell’elenco degli enti convenzionati di cui all’art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale per gli affari penali.
Parma, lì 30/09/2024
Per il Tribunale di Parma
Il Presidente f.f
Dr. Maurizio Boselli
Per L’Ente
Il Rappresentante Legale della Croce Rossa Italiana ODV - Fidenza
Sig. Stefano Porcari