Convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di TRIESTE e la Caritas Diocesana di Trieste - 9 maggio 2011 - 13 aprile 2016 - 22 ottobre 2025
22 ottobre 2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Convenzione
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DEL DECRETI MINISTERIALI 26 MARZO 2001 E 16 LUGLIO 2001
Addì 9 maggio 2011, alle ore 11, presso la sede del Tribunale di Trieste, tra, il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale, Dr. Arrigo De Pauli, domiciliato presso la sede del Tribunale in Trieste — Foro Ulpiano ri.1, giusta delega di cui ai DD.MM. 26 marzo e 16 luglio 2001;
e,
la Caritas Diocesana di Trieste, in persona del Don Roberto PASETTI, denominato d'ora in avanti "Ente/Associazione/Organizzazione";
PREMESSO
- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000 n. 274 ed in applicazione dell'art. 224 bis del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo Codice della Strada), della legge 11 giugno 2004 n .145 e dell'art. 73 comma V bis D.P.R. 309/90 così modificato dal D.L. 30.12.2005 n. 272 convertito con legge 21.2.2006 n. 49 - il Giudice può applicare, su richiesta dell'imputato o in caso di mancata opposizione la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l'art. 2, comma 1, del D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 186, co. 9 bis e 187 co. 8 bis, D.L.vo 285/1992 (mod. dalla Legge n. 120/2010), ovvero, nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione con atto del 16 luglio 2001;
- che le norme citate affidano il compito di controllo sul1'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all'autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.Lvo 274/00 e per l'attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 145 del 2004 , mentre nel caso di beneficio concesso ai sensi dell'art 73 del DPR 309/90 o dell’art.186 e 187 del D.L.vo n.285/92, così come modificati, dall’art.33 della Legge n.120/10, il controllo può essere demandato a11’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna ( di seguito U.E.P.E.).
CONSIDERATO
che il/la "Ente /Associazione/Organizzazione", è disponibile ad accogliere lavoratori di pubblica utilità
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART.1
(Attività da svolgere)
L’Ente/Associazione/Organizzazione consente, nei limiti massimi della sua disponibilità, che condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità prestino la loro attività non retribuita in favore della collettività nell'ambito della propria struttura organizzativa. A tal proposito, l' Ente/Associazione/Organizzazione, citato specifica che, presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni nelle giornate della settimane e nelle fasce orarie indicate:
ART.2
(Modalità di svolgimento)
L'attività non retribuita in favore della collettività è svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento di condanna, nel quale il Giudice, a norma delle disposizioni normative citate nella premessa indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove la stessa è svolta, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale la stessa deve iniziare.
Detta decisione viene agevolata dalla dichiarazione di disponibilità da parte dell'Ente/Associazione/Organizzazione, tra quelle convenzionate, che l'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre; la quale dichiarazione contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.
Tenuto conto del contesto economico attuale, caratterizzato da una congiuntura economica ed occupazionale particolare, e valutato che gli interventi per i quali i condannati sono tenuti a svolgere «attività non retribuita», le prestazioni di cui al presente accordo non devono sottrarre posti di lavoro e consistono in attività di supporto all'operatore titolare del servizio a cui il condannato è destinato.
Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dall'incaricato dell’Ente/Associazione/Organizzazione nel quale si rende evidente: la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di 3 conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti. Tale accordo dovrà essere sottoscritto dal condannato e dal referente incaricato per l'Ente/ Associazione/Organizzazione utilizzando il fac-simile allegato alla presente convenzione e sarà trasmesso all'Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la congruenza del piano.
La mancanza di osservazioni, secondo il principio del silenzio-assenso, equivale ad un parere di congruità.
Il referente dell'Ente, avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, ovvero in caso di qualsiasi variazioni inerente la prestazione dell'attività invierà relazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'U.E.P.E competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire all'Organo di controllo di riferirà al Giudice che ha applicato la sanzione.
ART.3
(Autorità individuata per il controllo)
Il Giudice individua in sentenza l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante. All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza e della convenzione con l’Ente/Associazione/Organizzazione.
ART.4
(Coordinatori delle prestazioni)
L' Ente/Associazione/Organizzazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di garantire gli adempimenti di cui al punto 5) 6) 7) e 8) della presente, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di notiziare il Giudice di eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati.
Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala eventuali inadempienze all'autorità incaricata, individuata nel dispositivo della sentenza, per il controllo del condannato.
ART.5
(Modalità di trattamento)
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente/ Associazione/Organizzazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art.54, comma 2 e seguenti, del citato Decreto Legislativo.
ART.6
(Divieto di retribuzione — Assicurazioni sociali)
E' fatto divieto, l'Ente/Associazione/Organizzazione, di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta. L'Ente/Associazione/Organizzazione fornisce, per tutto il periodo del lavoro di pubblica utilità, copertura assicurativa contro i rischi derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, mediante assicurazione obbligatoria presso l'INAIL ai sensi dell'art. 4 del DPR n.1124/1965 e successive modifiche e integrazioni, nonché, limitatamente ai rischi derivanti da responsabilità civile con polizza R.C.T Nel caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività sostitutiva l’Ente/Associazione/Organizzazione si impegna a segnalare l'evento, entro i termini previsti dalla normativa vigente, ai competenti istituti assicurativi e all' organo preposto al controllo. L'Ente/Associazione/Organizzazione, si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso nonché di eventuali dispositivi di sicurezza alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze ove tali servizi siano già a disposizione.
ART.7
(Violazione degli obblighi)
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo a11’Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero
all’ Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del decreto legislativo 274/00, corredando la comunicazione da eventuali giustificazioni prodotte.
L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.
ART.8
(Relazione sul lavoro svolto)
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, redigono, alla conclusione del lavoro di pubblica utilità, espletato dal condannato, una relazione, che verrà inviata a11’Autorità competente per il controllo ( FF.OO. o U.E.P.E.), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato. L'Autorità individuata per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.
ART.9
(Risoluzione della convenzione)
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità ai termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell’Ente/ associazione/Organizzazione ospitante.
ART.10
(Durata dell'accordo)
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e ha termine fino a quando una delle parti non recede per iscritto.
In ogni caso l'eventuale recessione deve avvenire con un margine di preavviso al fine di consentire l'ultimazione di eventuali attività avviate o la ricollocazione di eventuali misure in corso.
Copia del presente accordo viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere incluso nell'elenco degli enti convenzionati di cui all’art.7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generali Affari Penali.
Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.
Trieste, 9 maggio 2011
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Don Roberto PASETTI
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Arrigo De Pauli
Prot. n. 326/int/2016
Convenzione per lo svolgimento della “messa alla prova”
ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato (doc. 1), ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dottor Matteo Giovanni Trotta, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'ente FONDAZIONE DIOCESANA CARITAS TRIESTE Onlus, con sede a Trieste in via Cavana n. 15, in persona del Presidente e legale rappresentante Can. Mons. Piero Emilio Salvadè,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 12 soggetti svolgano contemporaneamente presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall' art. 168 bis del codice penale. Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 14, dislocate sul territorio come da elenco allegato (doc. 2) alla presente convenzione.
L’ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della “messa alla prova” presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività:
- manutenzioni edili
- manutenzioni idrauliche
- pitturazioni
- pulizia
- giardinaggio
- portineria
- centralinista
- lavapiatti
- assistente/baby sitter
- distributore di cibi e piatti al refettorio e alla mensa
- recupero alimentare
- altro ancora comunque inerente alle specifiche competenze o professionalità del soggetto impiegato
attività rientranti nei settori di impiego indicati dall’art. 2, comma 4, del D.M. n. 88/2015.
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 6
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 7
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Trieste, 13 aprile 2016
Il Rappresentante dell’Ente
Can. Mons. Piero Emilio Salvadè
Il Presidente del Tribunale
dott. Matteo Giovanni Trotta
Identificativo della convenzione: 17559590
d.d. 22 ottobre 2025
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO N. 274 E DEL DM 26 MARZO 2001
Premesso
- che, a norma dell’art.54 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, e nelle ipotesi previste dall’art. 52 e 55 del D.L. vo citato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che l’art. 2 della legge 11 giugno 2004, n. 145 nel modificare l’art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che l’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, inserito dall’art. 4 bis, comma 1, lett. g), del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, prevede che il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità in sostituzione della pena detentiva e pecuniaria;
- che l’art. 224 bis del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 102, prevede che nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità;
- che l’art. 186, comma 9 bis, del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che la pena detentiva o pecuniaria possa esser sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
- che l’art. 187, comma 8 bis, del D.L.vo del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede che “Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, nonché nella partecipazione ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come definito ai sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”;
- che l’art. 6, comma 7, della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) stabilisce che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 il giudice può disporre la pena accessoria di cui all’art 1, comma 1-bis, lettera a, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
- che l’art. 2, comma 1, del DM 26 marzo 2001, emanato a norma dell’art. 54, comma 6, del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, stabilisce che l’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che le norme sopra citate affidano il controllo sull’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità soltanto all’autorità di pubblica sicurezza per la misura sostitutiva applicata ai sensi del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274 e per l’attività non retribuita a favore della collettività ai sensi della legge 11 giugno 2004, n. 145, mentre nel caso di beneficio concesso ai sensi dell’art. 73, comma 5 bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 o degli artt. 186 e 187 del D. L. vo del D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), così come modificati dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120, il controllo può essere demandato all’Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E.);
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che la Fondazione diocesana Caritas Trieste Onlus, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità, rientra tra gli enti indicati nell’art. 54 del citato Decreto Legislativo.
Tutto ciò premesso
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Igor Maria Rifiorati, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta la delega di cui alla premessa e il signor Marino Trevisini, Presidente e legale rappresentante della Fondazione diocesana Caritas Trieste Onlus, con sede a Trieste, in via Cavana n. 15
si conviene e stipula quanto segue:
Art.1
Attività da svolgere
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato consente che n. 24 soggetti condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme indicate in premessa prestino contemporaneamente la loro attività non retribuita in favore della collettività presso le proprie strutture.
Le sedi presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa è:
Casa di Accoglienza "Maria", via dell'Istria, 67 (TS)
Casa di Accoglienza "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Servizio di Unità di strada c/o "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Casa di Accoglienza "Teresiano", via dell'Istria, 71 (TS)
Ambulatorio dentistico "Lidia Simoni" c/o Casa di Accoglienza "Teresiano", via dell'Istria, 71 (TS)
Refettorio Giorgia Monti, via dell'Istria, 73 (TS)
Casa di Accoglienza "La Madre", via dei Navali, 25 (TS)
Casa di Accoglienza "Papa Francesco", via Pasquale Besenghi, 14 (TS)
Casa di Accoglienza "Sara Gasperini", via Rossetti, 8 (TS)
Casa di Accoglienza "Betania", via Chiadino 2/1 (TS)
Emporio della Solidarietà, via Chiadino 2/2 (TS)
Casa di Accoglienza "Marana Tha", via Giorgio Vasari, 7 (TS)
Dormitorio Sant'Anastasio, 14 (TS)
Spazio 11, via Udine, 11 (TS)
Centro di Ascolto diocesano, via Cavana, 16 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, piazza Tra i Rivi (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, via Matteotti, 7 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, piazza San Giacomo, 10 (TS)
Magazzino, via Pietraferrata, 46 (TS)
Struttura di Accoglienza ex Ostello Scout in loc. Campo Sacro 381, Prosecco (TS)
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso le proprie sedi per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del DM 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
art. 2, comma 4, lett. a) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri):
- attività di distribuzione pasti in centri di ristorazione collettiva per persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di lavaggio piatti, riordino sala e pulizia locali di ristorazione collettiva o attività di accoglienza di persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di sostegno scolastico; attività di insegnamento della lingua italiana L2, alfabetizzazione scolastica di adulti; attività di sostegno e accompagnamento nella ricerca attività del lavoro; attività di sostegno e accompagnamento in percorsi riabilitativi sanitari; attività ricreative e di gioco per nuclei familiari con minori; attività di magazzino e stoccaggio beni vari, compresi prodotti alimentari; attività di cernita prodotti e scaffalatura; attività di aiuto a bassa soglia itineranti (unità di strada): attività di accoglienza nei servizi a bassa soglia; attività di pulizia e riordino nei servizi di accoglienza 24/7 e a bassa soglia; attività di registrazione e archiviazione dati; attività di manutenzione (riparazioni di modesta entità idraulica etc) e piccoli interventi edili (pitturazioni, ripristino intonaci e cartongessi); attività di giardinaggio e cura del verde; attività di spazzamento cortili; attività di sgombero e trasporto beni e materiali, compresi prodotti alimentari; attività di receptionist e segreteria;
art. 2, comma 4, lett. f) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto).
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Le specifiche attività dell’Ente “in favore della comunità” sono:
“Nel loro complesso le attività della Fondazione sono rivolte al perseguimento del bene comune attraverso sia attività con prevalente funzione pedagogica di animazione delle comunità sui temi della accoglienza e sostegno delle persone vulnerabili sia attraverso la gestione e il coordinamento di una serie articolata di servizi rivolti a particolari soggetti target che in questo modo intercettano un ampio spettro del disagio socio economico del territorio provinciale.
Queste attività di gestione e coordinamento si suddividono in servizi di contatto immediato con l'utenza e servizi logistici a supporto dei primi.
In questa prospettiva, le attività della Fondazione rispondono a una diffusa esigenza sociale di attenzione e cura e mirano al consolidamento di azioni strutturate di solidarietà all'interno delle comunità del territorio: Attività di accoglienza in servizi a bassa soglia (Dormitorio e Spazio 11); Attività di mensa (Refettorio) aperta a chiunque esprima un bisogno primario
come quelle di un pasto; Attività di distribuzione di beni alimentari presso l'Emporio rivolte a persone in stato di disagio economico; Attività di cure odontoiatriche, sviluppate in collaborazione con associazioni di medici volontari e con il concorso della odontoiatria sociale della sanità regionale; Attività di alfabetizzazione, di sostegno scolastico per adulti, di apprendimento della lingua italiana L2; Attività di ascolto, sostegno e accompagnamento delle persone in disagio socioeconomico (Centro di ascolto diocesano e Punti di Ascolto parrocchiale) con azioni di ricerca attiva del lavoro, budgeting familiare, risposta economica a spese
dell'utenza di diversa entità; Attività di aiuto a persone senza dimora attraverso il servizio di unità di strada; Attività di sostegno e accompagnamento delle persone a diverso titolo accolte
nelle strutture di accoglienza 24/7”.
Art.2
Modalità di svolgimento
L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta secondo le modalità indicate nella sentenza o nel decreto penale di condanna, nei quali il giudice, a norma delle disposizioni normative citate in premessa, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità, la struttura dove il lavoro stesso viene eseguito, nonché il termine, decorrente dalla data di notifica, entro il quale deve avere inizio.
L'interessato o il suo difensore è tenuto a produrre la dichiarazione di disponibilità dell’Ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, dichiarazione che contiene nelle grandi linee il piano d'impiego del condannato ed il tempo di preavviso di cui necessita la struttura.
Lo svolgimento dell'attività è definito nel dettaglio da apposito "accordo individuale" sottoscritto dal condannato e dall'incaricato dell'Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, utilizzando il fac-simile allegato alla presente convenzione (doc. 2) e sarà trasmesso all'Organo deputato al controllo e al Giudice, che verificherà la adeguatezza del piano.
Nell’accordo saranno evidenziati la data di inizio dell'attività lavorativa e la presumibile data di conclusione, la sede di impiego, l'articolazione dell'orario di lavoro e dei giorni lavorativi per settimana e le mansioni prevalenti.
Il referente dell'Ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, avrà cura di rilevare la presenza del soggetto anche con acquisizione della firma in entrata ed in uscita, e, nel caso di qualsiasi variazione inerente la prestazione dell'attività invierà relazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza o all'U.E.P.E competente per il controllo in tempo reale, al fine di consentire all'Organo di controllo di riferire al Giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 3
Autorità individuata per il controllo
Il Giudice individua nella sentenza o nel decreto penale di condanna l'Organo incaricato per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna) e ne dà comunicazione alla struttura ospitante.
All'organo incaricato per il controllo viene trasmessa copia della sentenza o del decreto penale di condanna e della convenzione con l'Ente.
Art. 4
Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di garantire gli adempimenti di cui agli articoli 5) 6) 7) e 8) della presente convenzione, di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, avendo cura di comunicare tempestivamente a questa presidenza eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi dei soggetti incaricati di coordinare le prestazioni per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.
Il coordinatore segue il condannato durante il periodo di inserimento e segnala, come precisato nell’art. 7, eventuali inadempienze all'Organo incaricato per il controllo del condannato nella sentenza o nel decreto penale di condanna.
Art. 5
Modalità del trattamento
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto prevede l’art. 54, comma 2, del D. L. vo 28 agosto 2000, n. 274.
Art. 6
Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali
E’ fatto divieto all’Ente o all’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività svolta.
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
Inoltre garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti condannati a svolgere lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente o dell’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 7
Violazione degli obblighi
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire le relative istruzioni ai condannati medesimi, hanno l'obbligo di comunicare senza ritardo all'Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero all' Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente per il controllo le eventuali violazioni degli obblighi del condannato, secondo l'art. 56 del D.L. vo 28 agosto 2000, n. 274, allegando alla comunicazione le eventuali giustificazioni prodotte.
L'Autorità competente per il controllo informerà il Giudice.
Art. 8
Relazione sul lavoro di pubblica utilità svolto
I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 4) della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire loro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione, che verrà inviata all'Autorità competente per il controllo (Autorità di Pubblica Sicurezza ovvero Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna), al fine di documentare l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.
L'Autorità individuata per il controllo invierà tale relazione al Giudice che ha applicato la sanzione.
Art. 9
Risoluzione della convenzione
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente o associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 10
Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Trieste, 22 ottobre 2025
Il Rappresentante dell’Ente
Marino Trevisini
Il Presidente del Tribunale
Igor Maria Rifiorati
Identificativo della convenzione: 17559597
d.d. 22 ottobre 2025
Convenzione per lo svolgimento della “messa alla prova”
ai sensi degli artt. 168 bis codice penale, 464 bis codice di procedura penale, 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia.
Premesso
che nei casi previsti dall’art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all’espletamento di una prestazione di pubblica utilità;
che ai sensi dell’168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato;
che ai sensi dell’art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell’art. 2, comma 1, del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l’attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest’ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell’art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
che il Ministro della Giustizia, con l’atto allegato (doc. 1), ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall’art. 2, comma 1, del DM 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell’art. 168 bis codice penale;
che l’Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Igor Maria Rifiorati, Presidente del Tribunale di Trieste, giusta la delega di cui alla premessa e il signor Marino Trevisini Presidente e legale rappresentante della Fondazione diocesana Caritas Trieste Onlus, con sede a Trieste, in via Cavana n. 15;
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L’Ente consente che n. 24 soggetti svolgano presso la propria struttura l’attività non retribuita in favore della collettività, per l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 168 bis del codice penale.
La sede presso la quale potrà essere svolta l’attività lavorativa sono le seguenti sedi:
Casa di Accoglienza "Maria", via dell'Istria, 67 (TS)
Casa di Accoglienza "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Servizio di Unità di strada c/o "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Casa di Accoglienza "Teresiano", via dell'Istria, 71 (TS)
Ambulatorio dentistico "Lidia Simoni" c/o Casa di Accoglienza "Teresiano", via dell'Istria, 71 (TS)
Refettorio Giorgia Monti, via dell'Istria, 73 (TS)
Casa di Accoglienza "La Madre", via dei Navali, 25 (TS)
Casa di Accoglienza "Papa Francesco", via Pasquale Besenghi, 14 (TS)
Casa di Accoglienza "Sara Gasperini", via Rossetti, 8 (TS)
Casa di Accoglienza "Betania", via Chiadino 2/1 (TS)
Emporio della Solidarietà, via Chiadino 2/2 (TS)
Casa di Accoglienza "Marana Tha", via Giorgio Vasari, 7 (TS)
Dormitorio Sant'Anastasio, 14 (TS)
Spazio 11, via Udine, 11 (TS)
Centro di Ascolto diocesano, via Cavana, 16 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, piazza Tra i Rivi (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, via Matteotti, 7 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, piazza San Giacomo, 10 (TS)
Magazzino, via Pietraferrata, 46 (TS)
Struttura di Accoglienza ex Ostello Scout in loc. Campo Sacro 381, Prosecco (TS)
L’ente informerà questa presidenza (presidenza.tribunale.trieste@giustizia.it), nonché l’ufficio di esecuzione penale esterna, sulla disponibilità di ulteriori posti di lavoro presso i propri centri per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nell’ambito della “messa alla prova” presteranno, presso le strutture dell’Ente, le seguenti attività:
art. 2, comma 4, lett. a) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri):
-attività di distribuzione pasti in centri di ristorazione collettiva per persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di lavaggio piatti, riordino sala e pulizia locali di ristorazione collettiva o attività di accoglienza di persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di sostegno scolastico; attività di insegnamento della lingua italiana L2, alfabetizzazione scolastica di adulti; attività di sostegno e accompagnamento nella ricerca attività del lavoro; attività di sostegno e accompagnamento in percorsi riabilitativi sanitari; attività ricreative e di gioco per nuclei familiari con minori; attività di magazzino e stoccaggio beni vari, compresi prodotti alimentari; attività di cernita prodotti e scaffalatura; attività di aiuto a bassa soglia itineranti (unità di strada): attività di accoglienza nei servizi a bassa soglia; attività di pulizia e riordino nei servizi di accoglienza 24/7 e a bassa soglia; attività di registrazione e archiviazione dati; attività di manutenzione (riparazioni di modesta entità idraulica etc) e piccoli interventi edili (pitturazioni, ripristino intonaci e cartongessi); attività di giardinaggio e cura del verde; attività di spazzamento cortili; attività di sgombero e trasporto beni e materiali, compresi prodotti alimentari; attività di receptionist e segreteria;
art.2, comma 4, lett. f) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto).
L’Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell’elenco delle prestazioni, a questa presidenza per favorire una tempestiva modifica della convenzione già in essere, e all’ufficio di esecuzione penale esterna.
Le specifiche attività dell’Ente “in favore della comunità” sono:
“Nel loro complesso le attività della Fondazione sono rivolte al perseguimento del bene comune attraverso sia attività con prevalente funzione pedagogica di animazione delle comunità sui temi della accoglienza e sostegno delle persone vulnerabili sia attraverso la gestione e il coordinamento di una serie articolata di servizi rivolti a particolari soggetti target che in questo modo intercettano un ampio spettro del disagio socio economico del territorio provinciale.
Queste attività di gestione e coordinamento si suddividono in servizi di contatto immediato con l'utenza e servizi logistici a supporto dei primi.
In questa prospettiva, le attività della Fondazione rispondono a una diffusa esigenza sociale di attenzione e cura e mirano al consolidamento di azioni strutturate di solidarietà all'interno delle comunità del territorio: Attività di accoglienza in servizi a bassa soglia (Dormitorio e Spazio 11); Attività di mensa (Refettorio) aperta a chiunque esprima un bisogno primario
come quelle di un pasto; Attività di distribuzione di beni alimentari presso l'Emporio rivolte a persone in stato di disagio economico; Attività di cure odontoiatriche, sviluppate in collaborazione con associazioni di medici volontari e con il concorso della odontoiatria sociale della sanità regionale; Attività di alfabetizzazione, di sostegno scolastico per adulti, di apprendimento della lingua italiana L2; Attività di ascolto, sostegno e accompagnamento delle persone in disagio socioeconomico (Centro di ascolto diocesano e Punti di Ascolto parrocchiale) con azioni di ricerca attiva del lavoro, budgeting familiare, risposta economica a spese
dell'utenza di diversa entità; Attività di aiuto a persone senza dimora attraverso il servizio di unità di strada; Attività di sostegno e accompagnamento delle persone a diverso titolo accolte
nelle strutture di accoglienza 24/7”.
Art. 3
L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e nell’ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l’orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita del richiedente, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L’ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell’imputato e dell’ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l’esecuzione dell’attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell’attività lavorativa, da sottoporre all’approvazione del giudice competente.
Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all’Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 ed alle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.
Art. 4
L’Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l’integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell’ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.
Se previsti, l’ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.
Art. 5
L’ente comunicherà all’UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.
I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all’ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l’eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.
Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d’opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale. In tale caso, d’intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell’art. 464 – quinquies del codice di procedura penale.
L’ente consentirà l’accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell’Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l’attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l’orario di lavoro, nonché la visione e l’eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall’equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l’ente si impegna a predisporre.
L’ufficio di esecuzione penale esterna informerà l’ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l’andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L’ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all’ufficio di esecuzione penale esterna.
I referenti indicati all’art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l’assolvimento degli obblighi dell’imputato, all’ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall’art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 6
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell’ente.
L’ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all’art. 8, in caso di cessazione dell’attività.
Art. 7
Nell’ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell’ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’attività di lavoro, l’ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 4, comma 3, del DM n. 88/2015.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d’intesa tra i contraenti.
Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.
Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell’elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del tribunale; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell’organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – direzione generale dell’esecuzione penale esterna, nonché all’ufficio di esecuzione penale esterna competente.
Trieste, 22 ottobre 2025
Il Rappresentante dell’Ente
Marino Trevisini
Il Presidente del Tribunale
Igor Maria Rifiorati
Identificativo della convenzione: 175595859
d.d. 22 ottobre 2025
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
AI SENSI DELL'ART. 56-BIS DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 E DELL'ART. 2, COMMA 1 D.M. 27.07.2023
Premesso
- che nei casi previsti dall'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il consenso dell'imputato, il giudice può sostituire la pena detentiva, determinata entro il limite di tre anni, con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56-bis;
- che ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 1 D.M. 27/7/2023, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni, le aziende sanitarie o altri soggetti pubblici, nonché presso enti o organizzazioni privati, senza scopo di lucro, anche internazionali ma attivi in Italia, di assistenza sociale e volontariato;
- che ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 27 luglio 2023, l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo e nel rispetto del modello di convenzione allegato alla delega, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;
- che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del D.M. 27 luglio 2023, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per i condannati ammessi al lavoro di pubblica utilità sostitutivo della pena detentiva breve ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento.
Tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione,
tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Igor Maria Rifiorati, Presidente del Tribunale di premessa, e la Fondazione diocesana Caritas Trieste Onlus nella persona del legale rappresentante Marino Trevisini,
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
L'Ente consente che n. 24 soggetti svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono:
Casa di Accoglienza "Maria", via dell'Istria, 67 (TS)
Casa di Accoglienza "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Servizio di Unità di strada c/o "Alessio Stani", via dell'Istria, 69 (TS)
Casa di Accoglienza "Teresiano", via dell'istria, 71 (TS)
Refettoria Giorgia Monti, via dell'Istria, 73 (TS)
Casa di Accoglienza "La Madre", via dei Navali, 25 (TS)
Casa di Accoglienza "Papa Francesco", via Pasquale Besenghi, 14 (TS)
Casa di Accoglienza "Sara Gasperini", via Rossetti, 8 (TS)
Casa di Accoglienza “Betania”', via Chiadino 2/1 (TS)
Emporio della Solidarietà, via Chiadino 2/2 (TS)
Casa di Accoglienza "Marana Tha", via Giorgio Vasari, 7 (TS)
Dormitorio Sant'Anastasio, 14 (TS)
Spazio 11, via Udine, 11 (TS)
Centro di Ascolto diocesano, via Cavana, 16 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale,p.za Tra i Rivi (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, via Matteotti, 7 (TS)
Punto di Ascolto Parrocchiale, p.za San Giacomo, 10 (TS)
Magazzino, via Pietraferrata, 46 (TS)
Struttura di Accoglienza ex Ostello Scout in loc, Campo Sacro 381, Prosecco (TS).
L'ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso le proprie sedi per favorire l'attività di orientamento e avvio dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, nonché indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.
L’Ente o l’associazione/organizzazione di assistenza sociale e di volontariato specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del DM 26 marzo 2001, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
art. 2, comma 4, lett. a) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcoldipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri):
- attività di distribuzione pasti in centri di ristorazione collettiva per persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di lavaggio piatti, riordino sala e pulizia locali di ristorazione collettiva o attività di accoglienza di persone vulnerabili, senza dimora, ospiti delle strutture di accoglienza per migranti e/o inviati dai servizi sociali; attività di sostegno scolastico; attività di insegnamento della lingua italiana L2, alfabetizzazione scolastica di adulti; attività di sostegno e accompagnamento nella ricerca attività del lavoro; attività di sostegno e accompagnamento in percorsi riabilitativi sanitari; attività ricreative e di gioco per nuclei familiari con minori; attività di magazzino e stoccaggio beni vari, compresi prodotti alimentari; attività di cernita prodotti e scaffalatura; attività di aiuto a bassa soglia itineranti (unità di strada): attività di accoglienza nei servizi a bassa soglia; attività di pulizia e riordino nei servizi di accoglienza 24/7 e a bassa soglia; attività di registrazione e archiviazione dati; attività di manutenzione (riparazioni di modesta entità idraulica etc) e piccoli interventi edili (pitturazioni, ripristino intonaci e cartongessi); attività di giardinaggio e cura del verde; attività di spazzamento cortili; attività di sgombero e trasporto beni e materiali, compresi prodotti alimentari; attività di receptionist e segreteria.
art. 2, comma 4, lett. f) D.M. n. 88/2015 (prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto).
Le specifiche attività dell’Ente “in favore della comunità” sono:
“Nel loro complesso le attività della Fondazione sono rivolte al perseguimento del bene comune attraverso sia attività con prevalente funzione pedagogica di animazione delle comunità sui temi della accoglienza e sostegno delle persone vulnerabili sia attraverso la gestione e il coordinamento di una serie articolata di servizi rivolti a particolari soggetti target che in questo modo intercettano un ampio spettro del disagio socio economico del territorio provinciale.
Queste attività di gestione e coordinamento si suddividono in servizi di contatto immediato con l'utenza e servizi logistici a supporto dei primi.
In questa prospettiva, le attività della Fondazione rispondono a una diffusa esigenza sociale di attenzione e cura e mirano al consolidamento di azioni strutturate di solidarietà all'interno delle comunità del territorio: Attività di accoglienza in servizi a bassa soglia (Dormitorio e Spazio 11); Attività di mensa (Refettorio) aperta a chiunque esprima un bisogno primario
come quelle di un pasto; Attività di distribuzione di beni alimentari presso l'Emporio rivolte a persone in stato di disagio economico; Attività di cure odontoiatriche, sviluppate in collaborazione con associazioni di medici volontari e con il concorso della odontoiatria sociale della sanità regionale; Attività di alfabetizzazione, di sostegno scolastico per adulti, di apprendimento della lingua italiana L2; Attività di ascolto, sostegno e accompagnamento delle persone in disagio socioeconomico (Centro di ascolto diocesano e Punti di Ascolto parrocchiale) con azioni di ricerca attiva del lavoro, budgeting familiare, risposta economica a spese
dell'utenza di diversa entità; Attività di aiuto a persone senza dimora attraverso il servizio di unità di strada; Attività di sostegno e accompagnamento delle persone a diverso titolo accolte
nelle strutture di accoglienza 24/7”.
Art. 2
I soggetti ammessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo presteranno, presso le strutture dell'Ente, le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dall'art.1, comma 2, del DM 27 luglio 2023. L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco allegato e delle prestazioni, alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna.
Art. 3
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento della pena-programma e della sentenza di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo ai sensi dell'art. 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa gratuita, nel rispetto delle esigenze di vita dei condannati, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.
L'ufficio di esecuzione penale esterna, chiamato a redigere il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze del condannato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento per il lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva applicabile ai sensi dell'articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia durante l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente. Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal D.M. 27 luglio 2023 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve.
Art. 4
L'ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei condannati al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti. Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai già menzionati costi.
Art. 5
L'ente comunicherà alla cancelleria del tribunale e all'ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa dei condannati, e di impartire le relative istruzioni. I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, all'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché all'organo di Polizia individuato per i controlli, l'eventuale rifiuto a svolgere il lavoro di pubblica utilità sostitutivo da parte dei condannati e di ogni altra inosservanza degli obblighi assunti. Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale citato.
In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice. L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi all'autorità designata dal giudice per i controlli che saranno effettuati, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia degli atti annotati dallo strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre, o, in subordine, del registro delle presenze. L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento del lavoro di pubblica utilità sostitutivo per ciascuno dei soggetti inseriti.
Art. 6
I referenti indicati all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti all'assolvimento degli obblighi del condannato all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente secondo l'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 27 luglio 2023.
Art. 7
In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della giustizia, o del presidente del tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente. L'ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.
Art. 8
Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'ufficio di esecuzione penale esterna, nonché l'organo di Polizia individuato per i controlli, appena ne riceve notizia, ne dà immediata comunicazione al giudice competente per l'esecuzione.
Art. 9
La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti. Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità sostitutivo di pena detentiva breve. Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria di ciascun Tribunale.
Trieste, 22 ottobre 2025
Il Rappresentante dell’Ente
Marino Trevisini
Il Presidente del Tribunale
Igor Maria Rifiorati