Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità tra il Tribunale di BRINDISI e l’Associazione Protezione Civile Soccorso Ambiente Natura Animali di Fasano - 13 febbraio 2015
13 febbraio 2015
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
ai sensi degli art. 54 del d.lvo. 28.08.2000 n. 274 e 2 del D.M. 26.03.2001 nonchè dell’art. 165 c.p.
L’anno 2015, il giorno tredici del mese di febbraio, nel Palazzo di Giustizia di Brindisi;
TRA
il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Presidente del Tribunale f.f. di Brindisi – dott. Cosimo Almiento – domiciliato per la carica in via Lanzellotti n. 1
E
L’Associazione Protezione Civile Soccorso – Ambiente – Natura – Animali di Fasano c.f.: 90039520748 nella persona del legale rappresentante sig. Angelo Passiatore, domiciliato per la carica presso l’ Associazione Protezione Civile S.A.N.A. con sede in Fasano alla Via Marco Pacuvio, 12.
Premesso
- che, a norma dell’art. 52 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il Giudice di pace può applicare, su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità;
- che, a norma dell'art. 73 c. 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e degli artt. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il Giudice può applicare, laddove ricorrano le condizioni ivi indicate, la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, secondo le modalità in esso previste;
- che, ai sensi dei predetti articoli di legge, il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 DPR 309/1990 (lotta alle dipendenze);
- che la prestazione di lavoro, ai sensi del D.M. 26 marzo 2001 emanato a norma dell'art. 54 c. 6 del Lgs. 274/2000, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari o nel settore della protezione civile, nella tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato o, ai sensi degli art. 186 c. 9bis e e 187 c. 8bis C.d.S., prioritariamente nel settore della sicurezza e dell’educazione stradale;
- che l'art. 2 c. 1 del citato D.M. 26 marzo 2001 stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui Circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicate nell'art. 1, c. 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che ai sensi dell’art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;
- che, ai sensi dell’art. 73 c. 5 bisP.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., con il decreto di condanna o con la sentenza il Giudice incarica l'Ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, attività sulla quale l’Ufficio riferisce periodicamente al Giudice;
- che il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione con provvedimento del 16 luglio 2001;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
l'Ente consente che numero cinque condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme citate in premessa prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. Il numero massimo di lavoratori impiegabili contemporaneamente è di quattro unità.
L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del D.M. 26 marzo 2001 citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni, in favore dei seguenti soggetti:
- di promuovere ed organizzare ogni forma di volontariato dei cittadini, soci e non, al fine di salvaguardare e/o recuperare l’ambiente naturale e i beni culturali, in particolare promuovendo ed organizzando in proprio o in collaborazione con enti e associazioni servizi di protezione civile, dell’ambiente e della salute;
- di collaborare con la protezione civile nazionale, regionale, provinciale e comunale con le forze dell’ordine in generale fornendo ausilio (sia di primo intervento sia logistico) in occasioni di eventi sismici quali terremoti, frane, alluvioni e anche per manifestazioni, fiere, concerti ed altri eventi dove si prevede un grande afflusso di persone che si terranno in città e provincia ed eventualmente in tutto il territorio italiano;
- di svolgere opera di assistenza ad handicappati, anziani ed in generale a persone bisognose anche con l’uso del portale internet per fare conoscere tutte le iniziative create;
- organizzare attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lettura documenti, concerti, corsi di musica, disegno per bambini e ragazzi a partire dai 3 anni e per giovani e adulti, incontri di musicoterapia;
- di favorire l’inserimento professionale dei giovani nel campo della tutela ambientale e degli animali, incentivandoli anche mediante convenzioni con particolari condizioni vantaggiose presso esercizi commerciali selezionati.
L’orario di lavoro potrà essere individualmente articolato, in relazione alle esigenze delle predette mansioni da svolgere e in modo da non pregiudicare le esigenze di vita dei condannati, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, per un numero totale di cinque giorni alla settimana.
Art. 2
L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna che applica il lavoro di pubblica utilità.
Art. 3
L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:
Passiatore Angelo,
Furio Sebastiano,
Gatti Anna,
Passiatore Grazia,
De Blasio Vitantonio.
L’Ente si impegna, attraverso le suddette persone incaricate, a segnalare immediatamente all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna di di Brindisi (via Tor Pisana, 120 tel. 0831548348, e-mail: uepe.brindisi@giustizia.it), laddove sia competente per i controlli sullo svolgimento dell’attività lavorativa ai sensi dell’art. 73 c. 5 bis D.P.R. 309/1990 e degli artt. 186 c. 9 bis e 187 c. 8 bis C.d.S., qualsiasi violazione, inosservanza o irregolarità nell’esecuzione dell’attività da parte dei soggetti inseriti presso di sé; inoltre, si impegna a consentire in qualsiasi momento le attività di controllo da parte di personale incaricato dal predetto Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi sopra indicati al Presidente del Tribunale ed al Direttore dell’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, se coinvolto ai sensi delle norme testé citate.
Art. 4
Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.
L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.
È obbligatoria ed è a carico dell’Ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.
Art. 5
È fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
Art. 6
I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, terminata l'esecuzione della pena, dovranno redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato; qualora l’attività di controllo sia stata svolta dall’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna, la relazione andrà ad esso tempestivamente trasmessa, in modo che l’Ufficio ne riferisca al Giudice.
Art. 7
Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale, da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.
Art. 8
La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal 13 febbraio 2015, si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di revoca di una delle parti da presentare almeno un mese prima della scadenza. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, all’Ufficio locale di Esecuzione Penale Esterna competente, nonché al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria - Direzione Generale degli Affari Penali e al Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell’Esecuzione Penale Esterna.
Brindisi, 13 febbraio 2015
Il Presidente del Tribunale f.f.
dott. Cosimo Almiento
per l’Ente il Legale Rappresentante
Sig. Angelo Passiatore